TAR Roma, sez. II, sentenza 2012-09-04, n. 201207521

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2012-09-04, n. 201207521
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201207521
Data del deposito : 4 settembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09714/2011 REG.RIC.

N. 07521/2012 REG.PROV.COLL.

N. 09714/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9714 del 2011, proposto da:
Radio Tele International s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ti S S, G N, e G M, con domicilio eletto presso lo studio Legance - Studio Legale Associato, in Roma, via XX Settembre, n. 5;

contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, 12;
Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria;

per l'annullamento

- della delibera n. 161/11/CSP adottata dall’Autorità in data 15.06.2011, e notificata a RTI in data 5 agosto 2011, recante ordinanza - ingiunzione alla società RTI per violazione del paragrafo 4.4. del Codice di Autoregolamentazione TV e minori approvato in data 29.11.2002 e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, e, in particolare;

- dell’atto di contestazione del Corecom del 28 gennaio 2011 (prot. 4543) notificato ad RTI a mezzo del servizio postale;

- della nota del Corecom n. 0010938 dell’8 marzo 2011 avente ad oggetto la proposta di irrogazione della sanzione;

- della proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell’Autorità, non conosciute;

- delle relazioni dei commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martuscello, non conosciute.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 11 luglio 2012 il Cons. Silvia Martino;

Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente svolge attività di trasmissione televisiva nella Provincia di Crotone.

In data 28 gennaio 2011 il Corecom locale le contestava la violazione dell’art. 4, comma 1, lett. b) del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, del par.

4.4. del Codice di Autoregolamentazione in combinato disposto con l’art. 34 del Tusmar e dell’art. 10 della l. 3 maggio 2004, n. 112, come modificata dall’art. 1, della l. 6 febbraio 2006, n. 37, per la trasmissione di spot di bevande superalcoliche nella fascia oraria 16-19.

La violazione sarebbe stata commessa mediante la trasmissione dello spot pubblicitario dell’Amaro del Capo i giorni 24, 25 e 26 marzo 2010, e dello spot Elisir Arabesh – liquori Caffo i giorni 1 e 3 ottobre 2010.

Nel corso del procedimento la società presentava una memoria difensiva, evidenziando come la trasmissione dei suddetti spot fosse dovuta esclusivamente ad un errore tecnico.

La Delibera impugnata ha ritenuto sussistente la suddetta violazione, ed ha irrogato a RTI la sanzione, complessiva, di euro 25.000, applicando il minimo edittale di euro 5.000 per ciascun episodio di violazione, come proposto dal Corecom.

Avverso siffatta determinazione deduce:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 34 D.LGS. N. 177/2005 E DEL

PUNTO

4.4. DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE E, IN PARTICOLARE, PER MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 241/90. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

La condotta di RTI è imputabile esclusivamente ad un caso fortuito dovuto ad un guasto all’apparecchiatura automatica che gestisce il sistema di messa in onda dei programmi.

L’Autorità non ha considerato, comunque, che gli spot erano inseriti all’interno di programmi non destinati ai minori, con ciò elidendosi, a dire dei ricorrenti, qualunque effetto lesivo, anche solo potenziale, della pubblicità.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8 DELLA L. N. 689 DEL 1981. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE E, IN PARTICOLARE, PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E TRAVISAMENTO DEI FATTI.

Parte ricorrente si duole poi della circostanza che l’Autorità abbia considerato cinque distinte violazioni, con applicazione del cumulo materiale delle sanzioni, e non già del cumulo giuridico previsto dall’art. 8, comma 1 della legge in rubrica, per chi, con una sola azione, compie diverse violazioni della medesima disposizione.

RTI ritiene che l’acquisto dei programmi in cui erano inseriti gli spot , sia sufficiente a configurare un’azione unitaria.

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 11 DELLA L. N. 689 DEL 1981. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE E, IN PARTICOLARE, PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA. OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE.

L’Autorità, al fine di graduare la sanzione, non ha condotto alcuna istruttoria sulle condizioni economiche dell’impresa (che attraversa un momento di crisi con otto lavoratori in CIG) e non ha considerato che la stessa è una piccola emittente locale che opera in un territorio circoscritto.

Allo stesso modo, non si è tenuto conto dell’assenza di precedenti, e delle circostanza che l’illecito, in relazione al contesto in cui gli spot sono stati inseriti, aveva una minima potenzialità lesiva per gli interessi protetti.

Si è costituita, per resistere, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Con ordinanza n. 4960 del 22.11.2011, è stata accolta l’istanza cautelare.

Le parti hanno depositato memorie.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza dell’11 luglio 2012.

2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In primo luogo il Collegio rileva che la ricorrente non ha dato prova alcuna della sussistenza di un caso fortuito nella messa in onda degli spot , né, comunque, delle circostanze per cui la violazione rilevata dall’Autorità non sarebbe ascrivibile alla società nemmeno a titolo di colpa.

Al riguardo, non appare inutile ricordare che, in materia di sanzioni amministrative, costituisce ius receptum il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 689 del 1981, per le violazioni amministrative è richiesto esclusivamente l’accertamento, da parte dell’amministrazione, della coscienza e volontà della condotta, attiva ovvero omissiva, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all’agente, sul quale grava, pertanto, l’onere della dimostrazione di avere agito senza colpa (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. IV, 2 marzo 2012, n. 1203).

Nella fattispecie, è bene precisare che l’asserito errore tecnico (su cui parte ricorrente tanto ha insistito) non può integrare, in sé, un caso fortuito, essendo ovvio che siffatto errore, da parte di un operatore professionale, anche solo mediamente diligente, poteva essere agevolmente prevenuto e neutralizzato nelle sue conseguenze.

2.1. Del pari irrilevante (ai fini dell’integrazione dell’illecito in esame), è la circostanza che gli spot siano stati inseriti all’interno di programmi non specificamente destinati ai minori.

Risulta infatti dal Codice di autoregolamentazione in materia che il divieto riguarda, tout court , la trasmissione degli spot dei superalcolici nella fascia oraria 16 – 19 (“le imprese televisive si impegnano a dedicare nei propri palinsesti una fascia ‘protetta’ di programmazione, tra le ore 16,00 e le ore 19,00, idonea ai minori con un controllo particolare sia sulla programmazione sia sui promo, i trailer e le pubblicità trasmessi” – par. 3.1;
“[...] in questa fascia oraria si dovrà evitare la pubblicità in favore di a) bevande superalcoliche e alcoliche, queste ultime all’interno di programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive [...]”), evidentemente presumendosi dal regolatore che, in tale arco temporale, sia evenienza del tutto normale la visione, da parte di minori, di programmi televisivi, siano o meno agli stessi destinati.

Le disposizioni in esame (con particolare riguardo agli spot relativi ai superalcolici) configurano pertanto un illecito di mera condotta, in quanto tendono ad evitare la stessa messa in pericolo del bene protetto. Semmai, la circostanza evidenziata, può influire sull’effettiva gravità dell’illecito, comunque sussistente per effetto della commissione del fatto vietato.

2.2. Neppure può convenirsi con la ricorrente, là dove invoca l’applicazione delle norme sul cumulo giuridico delle sanzioni.

E’ noto infatti che, a norma dell’art. 8 della l. n. 689 del 1981, nelle sanzioni amministrative il principio del cumulo giuridico è contemplato solamente nel caso di concorso formale di violazioni (di cui al comma 1) e nel caso di continuazione (di cui al comma 2), ma, in questa seconda ipotesi, solo per le violazioni commesse in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.

Nel caso di specie, a parere del Collegio, la violazione accertata consiste esclusivamente nella messa in onda degli spot nella fascia protetta (in giorni ed orari diversi) a nulla rilevando l’acquisto, avvenuto a monte, dei “pacchetti” di programmi in cui gli spot stessi risultano inseriti.

Si tratta, ad ogni buon conto, di azioni del tutto distinte, sul piano materiale, di talché viene in rilievo non già la disciplina del cumulo formale di violazioni, bensì esclusivamente quella della continuazione che, però, nel campo delle sanzioni amministrative, è limitata a materia diversa da quella qui in esame (cfr., tra le tante, TAR Lazio, sez. III, 8 aprile 2010, n. 5873).

E’ noto, poi, che non è applicabile, in via di analogia, nemmeno l’art. 81 c.p., stante la differenza tra illecito penale ed amministrativo, anche alla luce del diverso atteggiarsi dei profili relativi alle due tipologie di illecito (Cons. St., sez. III, sentenza n. 1577 dell’11 marzo 2011).

2.3. Inconferenti appaiono infine i motivi attraverso cui parte ricorrente cerca di dimostrare che l’Autorità non ha correttamente graduato la sanzioni, in rapporto agli indici di cui all’art. 11 della l. n. 689 del 1981.

Premesso che, come già osservato, si verte in ordine ad azioni distinte ed autonome, è la ricorrente stessa a rilevare che, per ciascuna di esse, l’Autorità ha applicato la sanzione prevista nel minimo edittale.

Per quanto occorrer possa si evidenzia che l’art. 11 della l. n. 689 del 1981, applicabile nella fattispecie, riguarda esclusivamente la graduazione della sanzione tra il limite minimo e quello massimo previsto, e non consente, invece, di scendere al di sotto del minimo edittale (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 23930 del 9.11.2006).

3. In definitiva, per quanto argomentato, il ricorso deve essere respinto.

La peculiarità della fattispecie, induce peraltro a compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

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