TAR Aosta, sez. I, ordinanza cautelare 2022-06-14, n. 202200016
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Pubblicato il 14/06/2022
N. 00016/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00017/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 17 del 2022, proposto da:
S D, rappresentata e difesa dagli avvocati A N, N T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unite' Des Communes Valdotaines Mont-Cervin, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
D C L G, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) della determina n. 247/2022/SEGR del 21.02.2022 dell'Unité des Communes Valdotaines Mont-Cervin, a firma del Segretario Generale Sortenni Gabriella, nella parte in cui è stata determinata la decadenza della ricorrente dalla graduatoria della procedura selettiva unica per esami per l'assunzione a tempo indeterminato di operatori specializzati (cat. B / pos. B2S), profilo di operatore socio-sanitario, nell'ambito dell'organico dell'Unité des Communes Valdotaines Mont-Cervin;
2) di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi ed in particolare, della determina n. 248/2022/SEGR del 21.02.2022 dell'Unité des Communes Valdotaines Mont-Cervin, a firma del Segretario Generale Sortenni Gabriella e della graduatoria in essa riportata, relativa alla procedura selettiva unica sopra indicata, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Unite' Des Communes Valdotaines Mont-Cervin;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2022 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- secondo una valutazione prima facie, tipica della presente fase cautelare, oltre al dedotto profilo del danno grave ed irreparabile, il ricorso appare assistito da elementi di fondatezza con riferimento in particolare al secondo motivo di ricorso atteso che:
1) ai sensi dell’art. 19 del Bando, la ricorrente non sembra avere reso una dichiarazione mendace posto che, nella domanda di partecipazione al concorso, aveva dichiarato e provato documentalmente, di avere superato la prova di francese nel 2018, aspetto non contestato dall’UCMC e confermato dalla Società di Servizi con nota del 12 gennaio 2021;
2) ai sensi dell’art. 24 del Bando la contestata non validità della prova di francese superata nel 2018 ai fini dell’esonero, non comporta di per sé la carenza del requisito della conoscenza della lingua francese, ma unicamente la relativa non utilità ai fini dell’esonero dall’accertamento linguistico, con la conseguenza che il candidato è tenuto a sottoporsi all’accertamento linguistico previsto dall’art. 14 del bando;
Ciò premesso:
- l’istanza di misure cautelari merita accoglimento nel senso che l’amministrazione resistente dovrà consentire alla ricorrente, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione a cura della segreteria della presente ordinanza, lo svolgimento con riserva della prova in lingua francese;
- in relazione all’accoglimento con riserva ed agli effetti che l’eventuale esito positivo della prova in francese potrebbe avere sulla composizione della graduatoria, si ravvisa la necessità che la ricorrente medesima provveda, nel termine di 20 giorni dalla comunicazione a cura della Segreteria della presente ordinanza, ad integrare il contraddittorio, tramite notifica nelle forme di rito dell’odierno ricorso anche nei confronti della concorrente V L, collocatasi al 12° posto;della prova dell’avvenuta notifica, la ricorrente, nel termine di 10 giorni, provvederà al relativo deposito agli atti della causa.
Si ravvisano le giuste ragioni per compensare le spese di lite della presente fase cautelare.