TAR Napoli, sez. I, sentenza 2016-02-11, n. 201600827

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2016-02-11, n. 201600827
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201600827
Data del deposito : 11 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01093/2012 REG.RIC.

N. 00827/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01093/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1093 del 2012, proposto da:
Centro di Riabilitazione e Recupero Handicaps Abatese s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A D, presso cui ha eletto domicilio in Napoli, via Domenico Morelli, 7;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A M, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale, in Napoli, via Santa Lucia, 82;
Commissario ad acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario, non costituito in giudizio;
A.S.L. Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del decreto del Commissario ad acta n. 86/2011 avente ad oggetto la definizione per l'anno 2011 dei limiti di spesa per le prestazioni di assistenza sanitaria;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2016 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che, con dichiarazione resa all’udienza pubblica del 27 gennaio 2016 la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione del ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Considerato che la definizione in rito giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi