TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-11-27, n. 202302747

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-11-27, n. 202302747
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202302747
Data del deposito : 27 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/11/2023

N. 02747/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00340/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 340 del 2020, proposto da
L V, rappresentato e difeso dall'avvocato A N, con domicilio digitale in atti;

contro

Università degli Studi di Salerno e Ministero dell'Istruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria per legge in Salerno, corso Vittorio Emanuele, n. 58;

per l'annullamento

- del provvedimento dell’Università degli Studi di Salerno prot. n. 46621 del 10 febbraio 2020 con il quale l’Ateneo ha ritenuto di non accogliere positivamente l’istanza di annullamento in autotutela del provvedimento dell’Area IV –Risorse Umane- Ufficio Stato Giuridico e Formazione prot. n.303409 del 25 novembre 2019, con il quale veniva respinta la domanda di collocazione in congedo straordinario per motivi di studio, a seguito dell’ammissione del ricorrente al corso di Dottorato di Ricerca in “ Scienze del linguaggio, della società della politica e dell’educazione” di durata triennale da svolgersi presso l’Università medesima;

- del provvedimento dell’Università degli Studi di Salerno Area IV –Risorse Umane- Ufficio Stato Giuridico e Formazione prot. n. 303409 del 25 novembre 2019, con il quale veniva comunicato al ricorrente il diniego della collocazione in aspettativa per dottorato di ricerca;

- del parere prot. n. 297847 del 14 novembre 2019, riportante valutazione negativa della richiesta di congedo del ricorrente;

- del parere prot. n.296590 del 13 novembre 2019, riportante valutazione negativa circa la richiesta di congedo del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Salerno e del Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 ottobre 2023 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, il ricorrente – dipendente dell’Università degli Studi di Salerno con decorrenza dal 15 aprile 2019, con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato per le esigenze del “ Laboratorio Sistemi Informativi Geografici per l’Organizzazione

del Territorio (SIGOT) ” del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale del Patrimonio Culturale dell’Ateneo – impugna l’atto in epigrafe con cui tale Università ha respinto la richiesta da costui avanzata di annullamento in autotutela della nota prot. n. 303409 del 25 novembre 2019 di mancato accoglimento dell’istanza di concessione di congedo straordinario formulata dal ricorrente il 4 novembre 2019 per motivi di studio, a seguito della sua ammissione al Corso di dottorato di ricerca in “ Scienze del linguaggio, della società, della politica e dell’educazione ”, attivato presso l’Università medesima per tutto il periodo di durata del corso (tre anni).

Parte ricorrente chiede l’annullamento di tale atto, sostanzialmente lamentando un’aperta violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990 nonché un difetto di istruttoria e motivazione per essersi l’Ateneo espresso sulla base dei soli presupposti pareri negativi resi dai responsabili della struttura presso la quale egli è impiegato, senza indicare le esigenze di servizio ostative all’accoglimento della domanda.

L’Università si costituiva in giudizio, ampiamente argomentando in merito all’infondatezza delle doglianze proposte.

Con successive memorie il ricorrente insisteva per l’accoglimento del gravame, dichiarando la persistenza del proprio interesse ad una decisione nel merito.

All’udienza pubblica del 20 ottobre 2023, la causa veniva trattata e, quindi, trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

Deve essere disattesa la censura di difetto di istruttoria e di motivazione, invero risultando il diniego espresso in ragione del rilascio di ben due pareri negativi in ordine alla compatibilità del preteso congedo straordinario con le esigenze di servizio, resi dal Responsabile Scientifico del Laboratorio SIGOT, presso il quale il ricorrente presta servizio, e dal Direttore del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale (DISPAC), nel quale tale laboratorio rientra.

Stabilisce, infatti, l’art. 2, comma 1, della legge 13 agosto 1984 n. 476, come modificato dall’art. 19

della legge n. 240/2010, che “ il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio ”.

Se, dunque, prima del 2010, il congedo straordinario per frequenza dei dottorati di ricerca era oggetto di un provvedimento amministrativo vincolato, ora invece, per effetto della richiamata novella normativa, tale atto è divenuto un provvedimento discrezionale, come, peraltro, previsto all’art. 52 del CCNL - comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 - che ugualmente prevede la (mera) possibilità - e non più il diritto - per i dipendenti pubblici con rapporto a tempo indeterminato, ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, di essere collocati in aspettativa a domanda, solo a condizione che vi sia compatibilità con le esigenze di servizio.

Ebbene, con la nota contestata l’Ateneo resistente ha comunicato il diniego alla concessione della predetta aspettativa, facendo riferimento ad entrambe tali disposizioni nonché richiamando il contenuto dei presupposti pareri negativi, in cui si esplicitano in modo chiaro e adeguatamente dettagliato le motivazioni della non compatibilità tra il congedo straordinario del dipendente e le esigenze di servizio, in ragione delle esigenze sottese al recente reclutamento del ricorrente – avvenuto appena pochi mesi prima - connesse alla persistente necessità di “ disporre di una unità di personale attiva, presente e funzionale alle esigenze del Dipartimento ”, chiamata a svolgere “ l’elevato carico di attività connesse con la didattica, la ricerca e la terza missione, tutte incentrate sulla produzione di elaborati cartografici ”, vieppiù evidenziandosi come il dottorato di ricerca di interesse del dipendente non presenti alcun riferimento con le attività di tipo cartografico da costui svolte nel laboratorio (in tal senso, segnatamente il parere espresso dal Responsabile del Laboratorio).

Ne discende come in tali atti sia, dunque, rinvenibile una motivazione ampia, articolata e sufficientemente esaustiva delle ragioni del diniego, ivi dettagliandosi le oggettive ragioni di incompatibilità del collocamento in aspettativa richiesto dal dipendente con gli interessi e la funzionalità della struttura presso la quale egli presta servizio (in senso conforme, ex multis , T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 7 marzo 2017, n. 1307;
T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 25 giugno 2014, n. 6708).

Ugualmente infondata risulta la censura con cui il ricorrente lamenta che l’Ateneo abbia omesso un relativo preavviso di rigetto, osservando il Collegio come, per quanto l’atto impugnato tragga origine da una relativa istanza di riesame avanzata dal ricorrente proprio nella consapevolezza dei motivi di rigetto dell’istanza invero già espressi nel primo provvedimento e posti a fondamento anche della nuova determinazione.

A ciò si aggiunga l’applicabilità al caso di specie dell’art. 21 octies , comma 2, della l. n. 241/1990, che esclude l’annullabilità del provvedimento amministrativo per violazione di norme sul procedimento nelle ipotesi in cui l’apporto collaborativo del ricorrente non avrebbe potuto condurre ad un diverso contenuto dispositivo dell’impugnato atto di diniego, con conseguente non annullabilità dello stesso (solo) per tale motivo.

In conclusione, per le ragioni fin qui espresse, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono, comunque, giusti motivi, attese le concrete modalità di svolgimento della vicenda, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

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