TAR Catania, sez. I, ordinanza collegiale 2009-11-09, n. 200900503
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N. 00503/2009 REG.ORD.COLL.
N. 01679/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1679 del 2008, proposto da:
T E e R R B I, rappresentati e difesi dall'avv. S L, con domicilio eletto presso avv. S L in Catania, via Verona, 62;;
contro
Comune di Catania, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Patane' e R R, con domicilio eletto presso avv. Paolo Patane' in Catania, via G.Oberdan,141;
Commissione Elettorale Circondariale di Catania, Ufficio Centrale Elettorale, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti di
S R, rappresentato e difeso dagli avv.ti E P e A V, con domicilio eletto presso avv. A V in Catania, corso Italia n. 226;
M Z, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Gargano, con domicilio eletto presso avv. Giacomo Gargano in Catania, via Balduino, 40;
Burtone Giovanni, Sanfilippo Gaio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dei risultati elettorali relativi alle elezioni del Sindaco del Comune di Catania tenutesi il 15 e 16 giugno 2008 e della proclamazione alla carica di Sindaco del Senatore Raffaele Stancanelli del 18 giugno 2008;nonché ai fini di cui sopra e per quanto di interesse: a) delle decisioni dei seggi elettorali relative all’attribuzione ovvero all’annullamento di tutte le schede (e dei relativi voti) che sono meglio specificate in ricorso;b) dei verbali e dei provvedimenti tutti relativi all’attribuzione ovvero all’annullamento dei voti sopradetti, ivi compresi quelli delle singole sezioni e quelli dell’Ufficio Centrale Elettorale;c) ove occorra di tutte le schede ed i voti tutti indicati alla precedente lettera “a”, meglio indicate e specificate in ricorso;d) di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, antecedenti o successivi, comunque connessi o consequenziali a quelli sopra indicati (con la conseguente correzione del risultato elettorale relativo alle elezioni del Sindaco del Comune di Catania, tenutesi il 15 e 16 giugno 2008, disponendosi lo svolgimento del turno di ballottaggio tra i due candidati alla carica di Sindaco più votati, Sen. Raffaele Stancanelli ed On.le Sebastiano, detto “Onorevole” Musumeci)..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di S R, ricorrente incidentale;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Commissione Elettorale Circondariale di Catania;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Centrale Elettorale;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di M Z;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2009 il dott. P M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che l’integrazione del contraddittorio disposta dal Tribunale, stante la sopravvenuta necessità di notifica ai sensi dell’art. 143, comma 3, c.p.c., effettuata il 9.10.2009, si sarebbe perfezionata, per quanto sostenuto in sede di discussione orale dalla parte ricorrente, il 30 ottobre 2009;
Ritenuto che il perfezionamento della notifica entro il detto ultimo termine non consente ai controinteressati di esperire le proprie difese entro i successivi quindici giorni di cui all’art. 83/11 del T.U. 570/60, stante la celebrazione dell’Udienza pubblica alla data odierna del 5 novembre 2009.