TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-08-09, n. 202402062

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-08-09, n. 202402062
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202402062
Data del deposito : 9 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/08/2024

N. 02062/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01138/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1138 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G A D M e M C D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno e -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);



per l'annullamento

-del Decreto del -OMISSIS- e -OMISSIS- Prot. -OMISSIS-, notificato a mani dell’interessato in data 15 settembre 2020, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dal dipendente avverso e per l’annullamento del provvedimento 23 marzo 2019, Prot.-OMISSIS- di irrogazione della sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 sulla retribuzione mensile in godimento, a firma del -OMISSIS- pro-tempore della -OMISSIS-;

-del provvedimento del -OMISSIS- della -OMISSIS- 23 marzo 2019, Prot.-OMISSIS- di irrogazione della sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 sulla retribuzione mensile in godimento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 giugno 2024 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso notificato il 6.11.2020, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento del Decreto del -OMISSIS- e -OMISSIS- Prot. -OMISSIS-, notificato a mani dell’interessato in data 15.9.2020, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto per l’annullamento del provvedimento 23.3.2019, Prot.-OMISSIS- di irrogazione della sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 sulla retribuzione mensile in godimento, a firma del -OMISSIS- della -OMISSIS- (provvedimento anche esso impugnato).

2. In fatto espone di essere un -OMISSIS- in servizio presso la -OMISSIS- e di aver ricevuto, il 26.2.2019, la Nota Prot. -OMISSIS-, contenente contestazione di addebiti e comunicazione di avvio di un procedimento disciplinare.

Tale procedimento ha preso le mosse da un esposto con il quale l'Unione dei Consumatori stigmatizzava il comportamento e le iniziative asseritamente assunte dal -OMISSIS-a seguito delle quali erano stati notificati due -OMISSIS-di -OMISSIS- al -OMISSIS- ad una coppia di genitori che avevano lasciato momentaneamente -OMISSIS- davanti la -OMISSIS-, -OMISSIS-, per prelevare la -OMISSIS-.

Più precisamente, nella contestazione si affermava: " Senza qualificarsi, -OMISSIS- - -OMISSIS- redigendo successivamente -OMISSIS- per violazione del divieto di accesso alla citata strada, due dei quali per avere tenuto alla guida una velocità non commisurata. Le anzidette violazioni - peraltro non contestate ai trasgressori senza esplicitarne sul -OMISSIS- la motivazione - sarebbero state reiteratamente rilevate mentre -OMISSIS-. E' evidente quindi che la sua iniziativa scaturisce dalla circostanza di trovarsi casualmente in quel sito ed avvertire emotivamente pregiudizio alla sicurezza padre ed utente della strada, non come accertatore terzo, estraneo ed imparziale. Il comportamento sopradescritto si pone, pertanto, in contrasto con le regole di correttezza e di deontologia professionale, laddove Lei avrebbe dovuto astenersi dall'intervenire quale parte in causa, segnalando l'asserito pregiudizio agli Organi di polizia territorialmente competenti. Quanto sopra descritto configura la mancanza prevista dall'Articolo 4, nr. 18, del D.p.r. 737/81 ".

-OMISSIS- ha presentato giustificazioni al suo operato, riferendo di avere anche l’approvazione di molti genitori e di aver contribuito a migliorare la sicurezza dei luoghi.

Ha inoltre riferito che tutte le relazioni di servizio sono sempre state trasmesse al Dirigente -OMISSIS- della -OMISSIS- per le valutazioni del caso senza essere mai annullate in autotutela.

All’esito del procedimento disciplinare, con provvedimento 23.3.2019, Prot.-OMISSIS- il -OMISSIS- ha irrogato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 sulla retribuzione mensile in godimento, avverso il quale è stato proposto ricorso gerarchico al -OMISSIS-, che tuttavia si è concluso con la conferma del provvedimento del -OMISSIS- (Decreto Prot. -OMISSIS-).

2. Avverso i suddetti provvedimenti il ricorrente ha proposto le seguenti censure:

I) Violazione di legge: violazione dell’Art. 4, n. 18), del D.p.r. 25 ottobre 1981 n. 737. Insussistenza dei presupposti e della condotta integrante illecito disciplinare .

L’art. 4 del D.p.r. 25 ottobre 1981 n. 737 al n. 18 punisce “ qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decorso delle funzioni degli appartenenti ai Ruoli dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ".

Il ricorrente prospetta che gli appartenenti alle forze dell’ordine non cessano di essere pubblici ufficiali anche quando sono liberi dal servizio, quindi sarebbero legittimi i -OMISSIS-da lui redatti per la violazione alla normativa contenuta nel -OMISSIS- e il procedimento disciplinare sarebbe frutto dell’esposto, così processato per evitare difese corporative da parte dei superiori del -OMISSIS-.

Insiste, inoltre, sul fatto che il suo dirigente era a conoscenza -OMISSIS- e non è intervenuto in autotutela per annullarli.

II) Violazione dell’art. 14 del D.p.r. n.

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