TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-04-19, n. 202100335

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-04-19, n. 202100335
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202100335
Data del deposito : 19 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/04/2021

N. 00335/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00399/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 399 del 2020, proposto da
L B, rappresentato e difeso dall'avvocato M R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Terre Roveresche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F R e V R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Responsabile Istruttoria Edilizia, Responsabile del Procedimento Paesaggistico, Responsabile del Settore V Urbanistica e Territorio del Comune di Terre Roveresche, Responsabile del SUE del Comune di Terre Roveresche, Comune di Terre Roveresche -Sportello Unico per l’Edilizia, Comune di Terre Roveresche - Commissione Edilizia, non costituiti in giudizio;

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la sede della stessa, in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento

previa sospensiva:

- dell’atto del 23.6.2020, comunicato in pari data, del Responsabile Settore V Urbanistica e Territorio avente ad oggetto: richiesta di permesso di costruire: diniego definitivo. Intervento di ristrutturazione con demolizione ricostruzione con ampliamento e spostamento di un immobile ai sensi dell'art. 3 del DTP n. 380 del 2001 e della L.R. n. 22/2009 c.d. Piano Casa con destinazione residenziale in via Montepiano Colombara n. 12 mapp. 186 foglio 12 Sez. B in zona omogenea agricola E dello strumento urbanistico vigente

- di ogni altro atto antecedente, presupposto, conseguente e comunque connesso anche non conosciuto ed in particolare:

- della comunicazione parere urbanistico in risposta a richiesta di parere preventivo a firma del Responsabile del settore V Urbanistica e Territorio del 17.2.2020 prot. n. 2561 pratica edilizia n. 2019 /146

- del parere commissione edilizia del 29.1.2020 (foglio 5 seduta del 1/2020) riportato nella sopra citata comunicazione

- della comunicazione di preavviso ex art. 10 bis delle legge 241/90 di parere negativo della Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio delle Marche del 4.3.2020 prot. n. 4666

- della conferma parere negativo del 20.3.2020 prot. n. 5697 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti delle Marche;

- del preavviso di diniego art. 10 bis legge 214/90 a firma del Responsabile settore V Urbanistica e Territorio del Comune di Terre Roveresche del 29.5.2020 prot. n. 7371 pratica edilizia n. 2020/23;

- del parere contrario del responsabile del procedimento edilizio e urbanistico geom. Romano Aprili del 14.4.2020 prot. n. 4576/ come da pec

- del parere contrario della Commissione edilizia del Comune di Terre Roveresche espresso a verbale n. 3 del 20.5.2020;

- per quanto occorrer possa della nota del comune Terre Roveresche prot. n. 2561 del 17.2.2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Terre Roveresche, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2021 il dott. T C e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020 convertito in L. n. 176/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Il ricorrente, nella spiegata qualità di proprietario di un edificio rurale con annessi accessori, sito in Comune di Terre Roveresche, via Montempiano Colombara n. 12 (e, sottolinea il geom. B, privo di qualsivoglia valore storico e demo-antropologico), impugna il provvedimento con il quale il Comune intimato ha negato l’autorizzazione all’esecuzione di un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento (ai sensi del c.d. Piano casa - L.R. n. 22/2009 e s.m.i.) del fabbricato de quo .

Il diniego si fonda su due presupposti, evidenziati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche e dal responsabile comunale del procedimento per il profilo urbanistico-edilizio:

- per un verso, il fatto che l’intervento non sarebbe compatibile con il contesto paesaggistico esistente, essendo più opportuno “ …procedere con il recupero filologico dei manufatti esistenti… ”;

- per altro verso, il fatto che il progetto si porrebbe in “ …contrasto con le norme urbanistiche regionali vigenti ed in particolare in contrasto con l’art.

2 -1 comma della L.R. Marche n. 22 del 08.10.2009 e cioè la possibilità di demolire e ricostruire gli edifici residenziali con eventuale ampliamento fino al 30 per cento della volumetria esistente da demolire, NON si applica agli edifici ubicati in zona agricola e presenti nella cartografia IGM 1892/1895…
”.



2. In punto di fatto, il ricorrente espone quanto segue.



2.1. Come evidenziato nella relazione tecnica e come emerge dalla documentazione fotografica allegate alla domanda di rilascio del titolo autorizzativo, l’edificio in parola presenta un profilo architettonico e compositivo che conduce ictu oculi ad escludere il carattere ottocentesco della sua costruzione. Infatti, dalle indagini eseguite sui materiali e sulle fondazioni nonché sulle strutture murarie orizzontali e verticali del fabbricato è emerso che l’edificio principale è costituito da corpi la cui costruzione, date le caratteristiche tipologiche e materiche, non è ottocentesca, ma databile intorno agli anni ‘30 e ’50 del XX secolo.

Sempre nella relazione tecnica è stato evidenziato che nella carta IGM dell’anno 1894 nell’area è indicato unicamente un edificio con il toponimo “IL CROCIFISSO”. Nella successiva carta IGM dell’anno 1950, nell’area di interesse si riscontrano invece due toponimi: “IL CROCIFISSO” e “C. RUSPOLI”.

Peraltro, prosegue il ricorrente, è noto che la cartografia IGM è redatta in scala 1:25.000 e si presenta dunque di difficile lettura. Appare allora maggiormente utile riferirsi alla cartografia elaborata dalla Regione Marche per l’adeguamento dei piani regolatori comunali al Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.), la quale è redatta in scala 1:10.000 e, soprattutto, è stata elaborata ai fini della tutela paesaggistica e monumentale: ebbene, in tale carta i toponimi “C. RUSPOLI” e “IL CROCIFISSO” indicano due edifici distinti e diversi, e, in particolare, da essa emerge che l’edificio “CROCIFISSO” è posto in area diversa da quella del toponimo “C. RUSPOLI” (il quale indica l’area in cui è ubicato l’edificio per cui è causa).

Ne consegue che l’edificio di proprietà del ricorrente non è quello che risulta presente nella carta IGM 1894, e ciò è tanto vero che il p.r.g. vigente del Comune di Terre Roveresche (ente che ha inglobato i preesistenti Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro), adeguato al P.P.A.R., non classifica tale fabbricato tra quelli di interesse storico e che lo stesso non compare neanche nell’elenco dei beni di cui all’art. 15 della L.R. Marche 13/1990 quale edificio rurale di valore storico e architettonico, mentre vi compare l’edificio identificato dal toponimo “IL CROCIFISSO”.



2.2. Il progetto, oggetto della richiesta di rilascio del permesso di costruire respinta con il provvedimento che si impugna, consiste nel recupero del suddetto fabbricato rurale e annessi accessori prefabbricati, da destinare ad uso abitativo ed eventualmente, in futuro, ad attività ricettive.

Nello specifico l’intervento edilizio prevede:

- la demolizione e ricostruzione del fabbricato principale con ampliamento del 30% consentito ai sensi dell’art. 2, comma 2, let. a), della L.R. 8 ottobre 2009 n. 22;

- l’accorpamento, previa demolizione, di pari cubatura dell’accessorio “deposito” (costruzione in latero cemento che mal si armonizza con il contesto paesaggistico).

Il progetto peraltro non ha fini di lucro ed è diretto unicamente ad onorare il ricordo della defunta moglie del ricorrente, tanto che l’immobile prenderà il nome di “Casa Vittoria”. Esso ricorrente riteneva l’iniziativa una forma di arricchimento per tutta la comunità locale, sia sotto il profilo economico, in quanto fonte di lavoro per le imprese locali ed in linea con le finalità della L.R. 22/2009 (fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile), sia sociale, in quanto destinata in futuro a supporto di attività per persone fragili.

Lo stesso riteneva il progetto presentato rispettoso del paesaggio e dei vincoli che lo presidiano e qualificante dei luoghi e dell’ambiente. Infatti, come emerge dai rendering allegati alla domanda, il progetto comporta la demolizione di accessori, quali un deposito attrezzi di notevole dimensioni, realizzato in conglomerato cementizio che, non solo stona con il paesaggio circostante, ma ostacola la visuale sull’intera vallata. La demolizione del medesimo, pertanto, ricompone l’armonia tra costruito e paesaggio.



2.3. Esso ricorrente, in data 24 febbraio 2020, presentava richiesta di permesso di costruire allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Terre Roveresche. In data 3 marzo 2020 presentava, in formato cartaceo, richiesta di autorizzazione paesaggistica, visto che l’immobile ricade all’interno di un’area denominata “Bassa valle del Metauro” vincolata ai sensi di un c.d. Galassino (D.M. 31 luglio 1985, pubblicato in G.U., parte prima, dell’11 settembre 1985). Il Comune di Terre Roveresche, in appena un giorno, curava l’istruttoria paesaggistica ed inviava la documentazione comprensiva della proposta favorevole alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche.

In data 9 marzo 2020 il Comune acquisiva comunicazione del parere negativo della Soprintendenza datato 6 marzo 2020, recante la seguente motivazione: “ parere negativo alla realizzazione della struttura prefabbricata in quanto la nuova edificazione non risulta compatibile con il contesto tutelato. Si ritiene opportuno procedere con il recupero filologico dei manufatti esistenti ”.

Esso ricorrente ha allora presentato controdeduzioni e documenti, che però non hanno indotto la Soprintendenza a modificare la propria posizione (nota prot. n. 5697 del 20 marzo 2020).

In data 29 maggio 2020 al ricorrente perveniva il preavviso di diniego del permesso di costruire, a firma del responsabile del S.U.E. di Terre Roveresche, fondato sia sul parere negativo della Soprintendenza, sia sul parere contrario del responsabile del procedimento edilizio ed urbanistico (parere, quest’ultimo, fino ad allora rimasto sconosciuto non essendo stato mai comunicato il nominativo del titolare del procedimento edilizio).

Nonostante le ulteriori osservazioni presentate da esso ricorrente, il responsabile del S.U.E., richiamati i citati pareri negativi della Soprintendenza nonché del responsabile del procedimento edilizio e della commissione edilizia (verbale n. 3 del 20 maggio 2020), comunicava, in data 23 giugno 2020, il provvedimento recante il diniego definitivo di rilascio del permesso di costruire, ritenendo “ …non emergere alcuna documentazione pertinente al superamento del diniego e non potendo dirsi superati i motivi che ostavano all’accoglimento della domanda ”.

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