TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-12-20, n. 202301023

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-12-20, n. 202301023
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202301023
Data del deposito : 20 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/12/2023

N. 01023/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01136/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1136 del 2021, proposto da
Azienda Agricola Vicino S.S. di Vicino Pierluigi & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Galileo Ferraris 120;



contro

Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e domiciliate ex lege presso la stessa in Torino, via dell'Arsenale, 21;



per l'annullamento

-a) della cartella di pagamento n. 110 2021 00360348 01 000 dell'importo di euro 200.895,00, avente ad oggetto il “Prelievo latte sulle consegne” per il periodo 2006/07, inviata alla ricorrente tramite pec del 20.9.2021;

-b) del presupposto ruolo ordinario n. 2021/007061, reso esecutivo in data 23.6.2021, nella parte concernente l'iscrizione del debito della ricorrente;

-c) di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2023 il dott. G B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

In data 20.9.2021 è stata notificata alla ricorrente (produttrice di latte vaccino assoggettata al regime delle quote latte) la cartella di pagamento di euro 200.895, avente a oggetto il “prelievo latte sulle consegne” per il periodo 2006/2007, in applicazione della legge n. 33/2009.

Avverso la suddetta cartella l’interessata è insorta deducendo:

1)violazione ed elusione del giudicato; nullità ai sensi dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990; violazione dell’art. 2 del reg. CEE 3950/1992, dell’art. 9 del regolamento CEE 1392/2011, degli artt. 4,10,11, 13 del regolamento CE 1788/2003, dell’art. 16 del regolamento CE 595/2004 e dei principi fissati dalla Corte di Giustizia UE; violazione dell’art. 8 ter della legge n. 33/2009, degli artt. 1, 3 e 21 nonies della legge n. 241/1990, dell’art. 97 della Costituzione; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento, illogicità, erroneità e ingiustizia manifesta;

2) violazione dell’art. 8 ter della legge n. 33/2009 e dell’art. 97 della Costituzione, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento, illogicità, erroneità e ingiustizia manifesta;

3) violazione dell’art. 2946 c.c.; prescrizione del credito di Agea; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento, illogicità, erroneità e ingiustizia manifesta;

4) violazione dell’art. 25 del d.p.r. n. 602/1973; decadenza del diritto di Agea ad attivare la procedura di riscossione coattiva; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento, illogicità, erroneità e ingiustizia manifesta;

5) violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 24 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento, illogicità, erroneità e ingiustizia manifesta;

6) violazione degli artt. 3 bis, 6, 6 ter del d.lgs. n. 82/2005, dell’art. 16 ter del d.l. n. 179/2012, dell’art. 3 bis della legge n. 53/1994; nullità della cartella per inesistenza o nullità insanabile della notifica.

Si sono costituite in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione e Agea.

Con ordinanza n. 958 del 13.10.2022 è stata accolta da questo TAR l’istanza cautelare.

All’udienza del 14 dicembre 2023 la causa è stata posta in decisione.



DIRITTO

1.L’Avvocatura dello Stato ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell’agente di riscossione in ordine alle censure vertenti sul merito della pretesa, le quali atterrebbero ad atti dell’ente impositore che effettuò l’iscrizione a ruolo.

L’eccezione è infondata.

Le questioni dedotte nel ricorso riguardano sia vizi della pretesa creditoria, sia vizi propri della cartella di pagamento, talché risultano coinvolti entrambi gli enti intimati. Non risultano quindi sussistenti i presupposti per l’estromissione dal giudizio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Ciò premesso, entrando nel merito dei motivi di gravame, valgono le seguenti considerazioni.

2. Con la prima censura la ricorrente sostiene che Agea non ha considerato che le imputazioni di prelievo supplementare per il periodo in questione sono frutto di operazioni di compensazione effettuate in violazione del sovraordinato diritto dell’U.E. e che i dati posti a fondamento del regime delle quote latte in Italia sono non veritieri ed erronei.

La doglianza è inammissibile.

L’imputazione del prelievo 2006/2007 fu notificata il 23.7.2007 al primo acquirente (La Lombarda s.c.r.l., come tale obbligata in solido col produttore) e impugnata innanzi al TAR Lazio, Roma, il quale respinse il ricorso con sentenza n. 3868 del 2015 (documento n. 4 depositato in giudizio dall’Avvocatura dello Stato); parimenti respinto fu il ricorso proposto avverso l’approvazione della domanda di rateizzazione (documento n. 6).

Orbene, sono inammissibili le censure tese a contestare l’an e il quantum della pretesa creditoria di Agea nella parte cristallizzatasi con il prelievo supplementare e con l’approvata rateizzazione, in quanto l’oggetto del ricorso in epigrafe non è un autonomo atto impositivo ma una richiesta di pagamento prodromica all’esecuzione forzata, impugnabile soltanto per vizi propri, salvo

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