TAR Catania, sez. III, ordinanza cautelare 2019-11-07, n. 201900703

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, ordinanza cautelare 2019-11-07, n. 201900703
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201900703
Data del deposito : 7 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/11/2019

N. 01227/2019 REG.RIC.

N. 00703/2019 REG.PROV.CAU.

N. 01227/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1227 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da


D G P, rappresentata e difesa dagli avvocati M B e S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Università degli Studi Messina, in persona del Rettore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;

nei confronti

Responsabile Unico del Procedimento, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del verbale n. 8 del 6 giugno 2019 mediante il quale la commissione di concorso ha annullato la prova scritta di parte ricorrente ritenendola formalmente e sostanzialmente identica ad altro elaborato;
b) della graduatoria finale solo nella parte in cui non contiene parte ricorrente;
c) di ogni altro atto e verbale della procedura anche non conosciuti;

e per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente ad una nuova correzione della prova scritta e, in ipotesi di superamento della stessa, di essere ammessa a sostenere la prova orale;

nonché per la condanna

dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

per l'annullamento: a) del verbale della commissione di concorso in data 30 agosto 2019, con cui il compito della ricorrente è stato valutato insufficiente;
b) della graduatoria finale della classe di concorso primaria solo nella parte in cui non contempla la ricorrente;
c) di ogni altro atto e verbale della procedura anche non conosciuti;

e per l'accertamento

del diritto della ricorrente ad essere ammessa al corso.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Messina;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2019 il dott. D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Il Collegio rileva che, come affermato dalla giurisprudenza (sul punto, cfr., per tutte, Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 26/2013), la commissione avrebbe dovuto nuovamente correggere l’elaborato della ricorrente nel rispetto della regola dell’anonimato.

Come, però, già osservato con il decreto cautelare n. 653/2019 del 16 ottobre 2019, non può essere disposta l’ammissione con riserva della ricorrente al corso in questione, sia in quanto, sebbene la nuova correzione sia avvenuta senza il rispetto del principio dell’anonimato, le sue prove scritte non sono state valutate sufficienti e ciò costituisce un indizio che depone per la non idoneità dell’interessata a seguire proficuamente il percorso formativo di cui si tratta, sia in quanto il corso di formazione è stato ormai avviato da più di due mesi, sia in quanto la ricorrente dovrebbe comunque superare anche la prova orale.

Per le stesse ragioni non può essere accolta la richiesta con cui la ricorrente ha sollecitato la predisposizione di un corso “ad hoc”, anche tenuto conto della impraticabilità - o estrema difficoltà - di siffatta soluzione da un punto vista materiale e organizzativo.

Ad ogni buon conto, poiché, come già indicato, la violazione della regola dell’anonimato risulta essere effettivamente intervenuta, il Collegio ritiene di accogliere l’istanza cautelare disponendo che le prove scritte della ricorrente siano scrutinate da una diversa commissione, che sarà designata dal Rettore nel termine di giorni dieci dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore. La commissione indicata correggerà gli elaborati della ricorrente nel successivo termine di giorni venti, dopo la loro collocazione in busta chiusa a cura del personale di segreteria, unitamente alla correzione di cinque prove scritte di altri candidati, individuate a discrezione del medesimo personale e parimenti collocate in busta chiusa onde evitare l’individuazione dei loro autori. Nel caso in cui sugli elaborati da correggere siano presenti elementi che consentano l’individuazione dei loro autori, ovvero la valutazione al riguardo espressa dall’originaria commissione, tali elementi dovranno essere occultati, cancellati o, in qualsiasi modo, rimossi (anche attraverso l’eventuale fotocopiatura degli originali e lo sbianchettamento degli elementi sopra indicati). Nel caso in cui le prove scritte della ricorrente risultino, a giudizio della commissione, sufficienti per l’ammissione dell’interessata alle prove orali, la commissione nominata dal Rettore provvederà a sottoporre l’interessata all’esame orale nel successivo termine di giorni venti.

L’eventuale superamento delle prove scritte e orali da parte dell’interessata consentirà al Collegio, nella fase di merito, di delibare il presente ricorso anche in ordine alla sua procedibilità e all’interessata di assumere eventuali iniziative da ella reputate opportune, mentre la circostanza potrà anche essere apprezzata dall’Amministrazione ai fini dell’eventuale, automatica ammissione della ricorrente ad un corso successivo.

Il regolamento delle spese della presente fase è rinviato alla decisione definitiva.

La decisione di merito viene fissata per la pubblica udienza del 13 maggio 2020.

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