TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-07-21, n. 202302428
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Testo completo
Pubblicato il 21/07/2023
N. 02428/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00481/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 481 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G R, G I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della nota del Comune di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- avente ad oggetto “Domanda di ricovero -OMISSIS-”, con la quale la P.A. ha comunicato al ricorrente che lo stesso è inserito in apposita lista di attesa e che il ricovero sarà disposto “quando le condizioni finanziarie dell'Ente lo consentiranno”;
- per quanto possa occorrere e nei limiti dell'interesse del ricorrente, della Determinazione del responsabile del Settore II del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS- avente ad oggetto “Approvazione graduatoria -OMISSIS- in lista d'attesa”;
- per quanto possa occorrere e nei limiti dell'interesse del ricorrente, della Determinazione del responsabile del Settore II del Comune di -OMISSIS- -OMISSIS- avente ad oggetto “Integrazione a determina n.-OMISSIS- - Graduatoria -OMISSIS-”;
- per quanto possa occorrere e nei limiti dell'interesse del ricorrente, dell'art. 14 del regolamento “per l'accesso ai servizi residenziali” approvato dal Consiglio Comunale di -OMISSIS- con Delibera n. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
PER L'ACCERTAMENTO
della sussistenza dei presupposti per la tempestiva ammissione del sig. -OMISSIS- al servizio residenziale (inserimento in comunità alloggio), con integrazione della retta a carico del Comune.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 il dott. Bartolo Salone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. -OMISSIS- è un disabile affetto da grave -OMISSIS- con frequenti manifestazioni -OMISSIS- a sfondo -OMISSIS-. A cagione della propria malattia -OMISSIS-, dal mese di gennaio del 2020 al mese di gennaio del 2023 è stato ricoverato presso la Comunità Terapeutica Assistita “-OMISSIS-” dell’A.S.P. di -OMISSIS-.
Successivamente, il Centro di Salute Mentale di -OMISSIS-, in considerazione della stabilizzazione delle condizioni generali di salute del ricorrente, ha espresso parere favorevole alle dimissioni “protette” dalla suddetta Comunità Terapeutica Assistita e all’inserimento del sig. -OMISSIS- in “comunità alloggio”.
In ragione della sopra descritta situazione, il ricorrente – in data 18.11.22 – ha chiesto al Comune di -OMISSIS- il proprio inserimento in una Comunità Alloggio.
La “necessità” dell’inserimento del ricorrente in comunità alloggio è stata confermata dai Servizi Sociali del Comune di -OMISSIS-. In particolare, l’assistente sociale del Comune ha dato atto, nella propria relazione del 20/12/2022, delle deboli condizioni psico-sociali in cui versa il ricorrente e dell’assenza di una adeguata rete familiare in grado di sostenerlo (dato che il solo punto di riferimento familiare per il ricorrente è costituito attualmente da una anziana zia di -OMISSIS-), rilevando che “ allo stato attuale ” il ricorrente non risulta in grado “ di occuparsi autonomamente della cura della propria igiene personale né di garantire la corretta assunzione della terapia farmacologica a lui prescritta ”.
Ciò nonostante, il Comune di -OMISSIS-, con nota prot. n. -OMISSIS-, ha comunicato al ricorrente che lo stesso è inserito in apposita lista di attesa e che il ricovero sarà disposto “ quando le condizioni finanziarie dell’Ente lo consentiranno ”.
Con il ricorso introduttivo, il sig. -OMISSIS- ha impugnato la predetta nota, unitamente alle determinazioni con cui è stata approvata la lista d’attesa (nella quale il ricorrente è preceduto da ben 19 disabili, alcuni dei quali in attesa da tre anni) e all’art. 14 del regolamento “ per l'accesso ai servizi residenziali ” approvato dal Consiglio Comunale di -OMISSIS- con Delibera n.-OMISSIS-, ritenendo che in tal modo il Comune si sia sottratto al proprio obbligo di assistenza, differendo a una data futura e incerta il ricovero del ricorrente in comunità alloggio, subordinandolo sostanzialmente al previo reperimento di adeguate risorse finanziarie.
Esposti così i fatti, ha dedotto i seguenti motivi:
A) Sull’illegittimità della nota prot. n. -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-. I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 32 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 328/2000. VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 4 DELLA LEGGE N. 328/2000. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 BIS DEL D.LGS. N. 502 DEL 30.12.1992. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 14 APRILE 2009 N. 5 DELLA REGIONE SICILIANA. VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE DALL'ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA REGIONE SICILIANA, N. 14 DEL 10 LUGLIO 2008. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 241/90. VIOALZIONE DEL D.P.C.M. 29 NOVEMBRE 2001. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA. CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, TRAVISAMENTO ED ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI .
L’inserimento dei -OMISSIS- presso le Comunità alloggio si colloca nei livelli essenziali di assistenza (c.d. LEA), con conseguente obbligo dei Comuni di residenza di garantire, ove ricorrano i relativi presupposti, l’integrazione della retta, la quale non potrebbe essere negata, facendo riferimento all’incapienza del relativo capitolo di bilancio e ad asserite difficoltà finanziarie, in quanto il diritto alla salute sarebbe prevalente sui profili di natura finanziaria.
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 BIS, L. 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, L.241/90. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, TRAVISAMENTO ED ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI .
La mancanza di risorse finanziarie per nuovi inserimenti di -OMISSIS- nelle comunità alloggio