TAR Catania, sez. II, sentenza 2020-05-15, n. 202001053

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2020-05-15, n. 202001053
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202001053
Data del deposito : 15 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/05/2020

N. 01053/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01550/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1550 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno, Prefettura di Siracusa - Ufficio Territoriale, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

del provvedimento prot. n. 40923 del 12/7/2019 della Prefettura di Siracusa di rigetto dell’istanza di accesso, presentata in data 11/6/2019 ed avente ad oggetto la relazione conclusiva della Commissione -OMISSIS-nominata dal Prefetto di Siracusa nel procedimento che ha condotto allo scioglimento del Consiglio Comunale di Pachino ai sensi dell’art. 143 d.lgs. n. 267/2000;

e per la declaratoria del diritto di accesso al predetto documento;

Visti il ricorso, con i relativi allegati;

Visti il controricorso del Ministero, con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del giorno 13 maggio 2020 il Cons., dott.ssa F C;

Visto l’art. 84, cc. 5-6, d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020;Visto l’art. 116 c.p.a.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente,-OMISSIS-, espone che detto incarico è stato revocato in esito a quanto emerso dalla Relazione del Prefetto dell’Ufficio territoriale del Governo di Siracusa prot. n. 797/2018 del 17/11/2018, riguardante il Comune di Pachino e posta a fondamento dello scioglimento di tale Comune per infiltrazioni mafiose.

Espone altresì di aver presentato istanza di accesso alla Relazione conclusiva della Commissione di indagine nominata ai sensi dell’art. 143 d.lgs. n. 267/2000 e richiamata nella citata Relazione prefettizia.

Lamenta che la Prefettura di Siracusa ha rigettato detta istanza sostenendo trattarsi di documentazione classificata.

Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente impugna il provvedimento di diniego e invoca di aver diritto di accedere alla predetta Relazione della Commissione di indagine.

Deduce le seguenti censure: violazione dell’art. 25, c. 3, l. n. 241/1990 – difetto di motivazione – violazione e falsa applicazione dell’art. 24 l. n. 241/1990, atteso che il provvedimento di diniego è privo di motivazione e comunque non ricorre alcuna ipotesi di sottrazione all’accesso.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio depositando controricorso.

Alla camera di consiglio del 13/5/2020 il ricorso è stato posto in decisione ai sensi dell’art. 84, cc. 5-6, d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.

Invero, per come statuito di recente anche da questo T.a.r. (v. sentenza sez. I, 14 ottobre 2019, n. 2369, che richiama C.g.a.r.s. n. 56/2019;
T.a.r. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 2122/2018 e T.a.r. Sicilia – Catania, sez. IV, n. 2418/2013), la norma contenuta nell’art. 3, c. 1, lett. m), d.m. 415/1994, che sottrae all’accesso gli atti, documenti e note informative utilizzate per l'istruttoria finalizzata all'adozione dei provvedimenti di scioglimento degli organi ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera a), della legge 8 giugno 1990, n. 142, “deve essere interpretata in senso non strettamente letterale, giacché altrimenti sorgerebbero dubbi sulla sua legittimità, in quanto si determinerebbe una sottrazione sostanzialmente generalizzata alle richieste ostensive di quasi tutti i documenti formati dall'Amministrazione dell'Interno, con palese frustrazione delle finalità perseguite dalla L. 7 agosto 1990, n. 241" (Tar Lazio Latina, 263/2012 e Tar Lombardia Milano 873/2013). Coerentemente, è stato dato rilievo preminente al diritto di accesso … ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" (C.G.A. 722/2012).

Peraltro, nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato – in contrasto con il dato normativo di cui all’art. 3, c. 2, del D.M. n. 415/1994, che limita il diritto di accesso al fine di “salvaguardare l’ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità”, nega tout court l’accesso senza indicarne specificamente le eventuali superiori ragioni e senza tenere conto delle esigenze difensive del ricorrente.

Ed invero, come si è detto in punto di fatto, il provvedimento di-OMISSIS-(oggetto di giudizio civile) richiama espressamente la Relazione del Prefetto dell’Ufficio territoriale del Governo di Siracusa prot. n. 797/2018 del 17/11/2018, che a sua volta rinvia alla Relazione conclusiva della Commissione di indagine del 12/10/2018 il cui accesso è stato negato.

Un bilanciamento degli interessi in campo – entrambi costituzionalmente protetti - avrebbe dovuto indurre l’amministrazione a motivare, in modo rigoroso, l’esistenza di eventuali e concrete ragioni di eccezionale prevalenza dell’esigenza di riservatezza su quella della tutela in giudizio dei diritti e degli interessi del ricorrente;
il che non è avvenuto nel caso in questione.

È invero o evidente, oltre che coerente ad elementari principi di diritto comuni a qualsiasi ordinamento democratico, che ove la p.a. intenda ‘segretare' o tenere comunque riservati determinati atti, non può al tempo stesso utilizzarli come supporto ‘indirettamente' motivazionale della propria condotta amministrativa pretendendo di escluderli definitivamente dalla verifica del contraddittorio (così T.a.r. Calabria - Reggio Calabria, 28/10/2019, n. 628).

In conclusione il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e riconoscimento del diritto del ricorrente all’ostensione della Relazione conclusiva della Commissione di indagine del 12/10/2018, entro il termine di giorni quindici (15) dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza (previa carcerazione delle parti coinvolgenti le posizioni di soggetti terzi rispetto alle vicende che hanno interessato il ricorrente e che hanno determinato la -OMISSIS-).

Le spese del giudizio, da liquidarsi in dispositivo, seguono, come di regola, la soccombenza.

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