TAR Napoli, sez. V, sentenza 2019-08-21, n. 201904383

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2019-08-21, n. 201904383
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201904383
Data del deposito : 21 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/08/2019

N. 04383/2019 REG.PROV.COLL.

N. 06486/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Ciro Centore, con domicilio ex lege in Napoli, Segreteria T.A.R. e domicilio digitale come da P.E.C. dei registri di giustizia;



contro

-OMISSIS- in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio De Rosa, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Esposito in Napoli, via D. Cimarosa 186;



nei confronti

-OMISSIS-non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

dell'ordinanza di messa in sicurezza e/o demolizione n.108 del 7 ottobre 2014, notificata il 17.10.14, delle parti strutturali interessate da evidenti dissesti che inficiano la staticità del fabbricato sito nel -OMISSIS- alla Via fabbrica delle Armi Bianche e dei relativi atti presupposti e consequenziali, fra cui la determina del 25/11/2014 dell'Ufficio Tecnico e del relativo Responsabile, notificata sempre il 25/11/2014 con cui tra l’altro il -OMISSIS- affidava i lavori di demolizione del fabbricato de quo alla società -OMISSIS-e conferiva l’incarico di progettista dei lavori -OMISSIS-

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS- in persona del Sindaco pro tempore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2019 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.Con atto notificato in data 5 dicembre 2014 e depositato il successivo 17 dicembre i ricorrenti in epigrafe indicati hanno impugnato l'ordinanza n.108 del 7 ottobre 2014, notificata il 17.10.14, di messa in sicurezza e/o demolizione delle parti strutturali interessate da evidenti dissesti che inficiavano la staticità del fabbricato sito nel -OMISSIS- alla Via fabbrica delle Armi Bianche di proprietà dei ricorrenti e i relativi atti presupposti e consequenziali, fra cui la determina del 25/11/2014 dell'Ufficio Tecnico a firma del relativo Responsabile, notificata in pari data, con cui tra l’altro il -OMISSIS- affidava i lavori di demolizione del fabbricato de quo alla società -OMISSIS-s.r.l. e conferiva l’incarico di progettazione dei lavori -OMISSIS-

2. A sostegno del ricorso i ricorrenti deducono in punto di fatto:

A) di essere proprietari di una "parte" del complesso condominiale sito in -OMISSIS- alla Via Fabbrica delle Armi Bianche per la porzione "centrale", in uno alla sig.ra -OMISSIS-, proprietaria della particella 131, sub.n.1 e 2 (laddove le particelle di comproprietà dei ricorrenti sono relative alla particella 131 sub.3-4 e 5);

B) In data 17/10/2014 ai ricorrenti veniva notificata l’ordinanza sindacale assunta dal sindaco p.t. di -OMISSIS-, in via di somma urgenza, ai sensi e per gli effetti degli artt.50 e 54 del decreto l.vo 18/8/2000 n.267, gravata nella presente sede, per il "paventato crollo" di detto fabbricato, nella sua interezza e per le porzioni correlate ai soggetti ricorrenti e a -OMISSIS-- d’ora in poi la controinteressata - con cui si ordinavano interventi di messa in sicurezza e/o di demolizione delle parti strutturali interessate da evidenti dissesti che inficerebbero la staticità del fabbricato, con avvertimento in caso di inadempienza degli interventi di messa in sicurezza gli stessi sarebbero stati eseguiti con spese a carico degli interessati e con denuncia di inadempienza alla Autorità Giudiziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 650 e 657 del codice penale. Peraltro, secondo i ricorrenti, nonostante l’urgenza rappresentata con tale ordinanza, la stessa veniva notificata soltanto dieci giorni dopo la sua adozione.

C) Seguiva da parte del Responsabile UTC / Settore Urbanistica del -OMISSIS- una comunicazione ai ricorrenti, sub.prot.15573, datata 10/11/2014, secondo cui alla data del 17/10/2014 la controinteressata, per la parte immobiliare che la riguardava, aveva presentato una "SCIA" con la quale confermava lo stato di reale e imminente pericolo di crollo del fabbricato, quanto meno nella parte relativa alla sua proprietà, e sottolineava che un precedente intervento di messa in sicurezza eseguito a seguito di una ordinanza n.29/2009 (e quindi di cinque anni prima) non aveva sortito alcun effetto, per cui il Tecnico aveva previsto, quale unica soluzione progettuale, la demolizione totale, sicchè, in dipendenza di questo parere e di questo giudizio non si poteva procedere ad operare solo nella parte di proprietà della controinteressata, in quanto l'edificio si presentava conformato come unico organismo edilizio, per cui la sua demolizione "parziale" avrebbe compromesso la staticità della parte dell'edificio riguardante i ricorrenti; pertanto il Responsabile dell'UTC, a seguito di tanto, invitava i ricorrenti, con detta comunicazione del 10/11/2014, prot.15573, ad adottare tutte le misure necessarie per la messa in sicurezza dell'edificio, al fine di ottemperare all’ ordinanza n.108/2014.

D) In data 17/11/2014 i ricorrenti facevano pervenire una nota, sub.prot.15944, con la quale comunicavano che “nei tempi minimi possibili" avrebbero provveduto alla messa in sicurezza della parte di fabbricato di proprietà, previa presentazione di documentazione tecnica.

E) Seguiva in data 25/11/2014, da parte dell'Ufficio Tecnico e del relativo Responsabile, una determina sub. prot.1228, notificata in pari data, secondo la quale c’era stata, alla data del 17/10/2014, da parte della controinteressata l’indicazione della Impresa incaricata dei lavori (-OMISSIS-srl) ovvero la medesima ditta scelta dal Comune come Società incaricata per le opere demolitive, di ufficio e a spese dei ricorrenti.

In detta determina si conferiva inoltre incarico -OMISSIS-Antonio al fine di presentare idoneo preventivo per le competenze professionali correlate ai seguenti atti:

- progetto degli interventi;

- computo metrico etc.,

- prime indicazioni e prevenzioni sulla sicurezza;

- piano di sicurezza e coordinamento;

- piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi metallici.

In tale determina inoltre si richiamava un preventivo di spesa presentato dalla ditta incaricata dei lavori di ufficio (la menzionata -OMISSIS-srl, già indicata come ditta fiduciaria della controinteressata), con incarico alla stessa e con impegno in suo favore della somma di E. 26.026,67, quale quota di spesa ricadente sui ricorrenti;

F) Detta determina, datata 25/11/2014, veniva notificata nella stessa giornata (25/11/2014) e nella stessa giornata si procedeva all'abbattimento totale del fabbricato dei ricorrenti e del fabbricato della controinteressata e secondo i ricorrenti lo si faceva "prima ancora che -OMISSIS- incaricato della formulazione del piano di salvaguardia, così come da determina dell'UTC avesse a precisare o depositare alcunché"'. Secondo i ricorrenti si procedeva inoltre all’abbattimento facendo sottoscrivere dalla sola ricorrente e non anche dal di lei marito una dichiarazione di responsabilità con cui autorizzava l'abbattimento, dichiarazione per la quale i ricorrenti si sono riservati azione penale, a vario titolo.

3. Ciò posto, i ricorrenti, hanno articolato, con il presente ricorso, in cinque motivi di ricorso, le seguenti censure:

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 50 E 54 D.L.GS N.267/2000. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' E IRRAGIONEVOLEZZA EX ART. 97 DELLA CARTA COSTITUZIONALE.

Secondo i ricorrenti difetterebbero nell’ipotesi di specie i presupposti per il ricorso all’ordinanza contingibile ed urgente e in particolare il paventato pericolo di crollo, come palesato dalla circostanza che l’ordinanza impugnata, adottata ex art. 50 e 54 del Dlgs. 267/2000, era stata notificata soltanto dieci giorni dopo la sua adozione.

II) Violazione dell’art. 97 Cost. e della L. 241/90. Eccesso di potere per difetto di motivazione.

Secondo i ricorrenti l’Ufficio Tecnico aveva recepito i chiarimenti della parte privata, ovvero dei ricorrenti e della controinteressata, senza determinarsi su quale delle prospettazioni e degli interventi fossero da preferirsi e da utilizzarsi, essendosi limitato ad assumere, alla data del 25 novembre 2014, l’impugnata determina, con la quale si affidava a ditta privata l’incarico per l’abbattimento dell’edificio de quo per la parte di proprietà dei ricorrenti, ditta peraltro coincidente con quella scelta dalla controinteressata per l’abbattimento dell’edificio per la parte di propria spettanza; da ciò a dire dei ricorrenti, anche il rilevante conflitto di interessi.

III) ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA'. VIOLAZIONE ART. 97 DELLA CARTA COSTITUZIONALE. ECCESSO DI POTERE PER CHIARA INCOMPATIBILITA'.

Nella prospettazione attorea la determina del 25 novembre sarebbe illegittima anche perché con essa si sarebbero affidati i lavori di abbattimento del fabbricato dei ricorrenti, “in via di urgenza” e con mandato / incarico a trattativa "privata", alla s.r.l. -OMISSIS-, “ditta di fiducia", per i lavori a farsi, di abbattimento, da uno dei soggetti chiamati in causa dalla stessa Amministrazione, ovvero dalla controinteressata, società peraltro gestita dalla medesima controinteressata, quale amministratrice unica ed in via di fatto dal di lei marito.

Dal che, a dire di parte ricorrente, la commistione di interessi, pubblici e privati e la conseguente illegittimità della gravata delibera per eccesso di potere.

IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA (delibera di approvazione del C.C. n.42 dei 24/11/2008).

Secondo la ricorrente il Responsabile del Servizio con la sua determina sub.n.1228 del 25/11/2014, ai fini della attribuzione dell'intervento demolitivo in favore della -OMISSIS-srl

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