TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-03-08, n. 201800316
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Testo completo
Pubblicato il 08/03/2018
N. 00316/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00612/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 612 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Tra.De.Co. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati A L, M P, M A L, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, 29;
contro
Comune di Noci, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G R N, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via N. Piccinni, 150;
Aro Ba/6 c/o Comune di Locorotondo;
nei confronti di
Universal Service s.n.c. in proprio e quale mandataria in Ati con Ecologistica Servizi s.r.l., Ecologistica Servizi s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Dalmazia, 161;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Associazione Libertà e Sicurezza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Cascione, Giorgio Trono, con domicilio eletto presso lo studio Michele Cascione in Bari, viale Pasteur, 2;
per l'annullamento
- della indizione della trattativa privata, urgente, a mezzo di avviso esplorativo per manifestazione di interesse all'affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Noci;
- della sospensione del procedimento preordinato alla stipula del contratto, nell'ambito comunale, con la Tradeco, con implicato diniego dello stesso unitamente all'invito a manifestare interesse all'affidamento del servizio di cui alla nota del Comune di Noci del 16 maggio 2016;
- nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto;
sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 1° giugno 2016, per l’annullamento,
- del provvedimento di aggiudicazione n. 8812 del 31 maggio 2016;
- di tutti gli altri atti meglio indicati in ricorso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Noci, di Universal Service s.n.c. in proprio e Mandataria Ati con Ecologistica Servizi s.r.l. e di Ecologistica Servizi s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che, con ricorso ritualmente notificato e depositato in Segreteria in data 26 maggio 2016 la società ricorrente impugnava l’indizione della trattativa privata, urgente, a mezzo di avviso esplorativo per manifestazione di interesse all'affidamento del servizio di igiene urbana del 22 maggio 2016 nel Comune di Noci, nonché la sottesa sospensione del procedimento preordinato alla stipula del contratto di igiene urbana, nell'ambito comunale, con la Tradeco (aggiudicataria della gara d’Ambito per i comuni dell’Aro Ba/6, tra cui rientra il Comune di Noci), deducendone l’illegittimità per violazione della normativa di settore ed eccesso di potere sotto plurimi profili;
che con successivo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 1° giugno 2016, la società ricorrente insorgeva, inoltre, avverso il provvedimento di aggiudicazione n. 8812 del 31 maggio 2016 in favore della società controinteressata;
Rilevato che con nota depositata in data 4 ottobre 2017 la ricorrente società ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione, essendo stata nelle more esclusa dalla gara svolta dall’Aro Ba/6;
Considerato, pertanto, che, alla luce della citata sopravvenienza ed in conformità alla dichiarazione di parte, deve darsi atto dell'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;
Rilevato, infine, che in considerazione della peculiarità e complessità delle questioni sottoposte all’esame del Collegio nonché dell’esito della controversia, si giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio;