TAR Catania, sez. III, sentenza 2020-06-15, n. 202001381
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Testo completo
Pubblicato il 15/06/2020
N. 01381/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01161/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1161 del -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato V A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;
per l'annullamento
del provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, n. M_D GMIL REG -OMISSIS-, con cui è stata disposta la sospensione disciplinare dall’impiego del ricorrente per un mese.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il giorno 10 giugno 2020 il dott. Daniele Burzichelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame il ricorrente, -OMISSIS-o, ha impugnato il provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, n. M_D GMIL REG -OMISSIS-, con cui è stata disposta la sua sospensione disciplinare dall’impiego per un mese.
Occorre precisare quanto segue: a) il ricorrente è stato sottoposto -OMISSIS- b) in tale frangente si è verificato, tra l’altro, un incidente stradale; c) in sede penale il ricorrente è stato assolto “perché il fatto non sussiste”, in quanto il giudice ha ritenuto la n-OMISSIS-; d) l’Amministrazione, però, ha ritenuto che l’inutilizzabilità in sede penale -OMISSIS-non precludesse la sua utilizzabilità in sede disciplinare e ha, quindi, avviato il relativo procedimento, irrogando la sanzione in questa sede contestata; e) in particolare, l’Amministrazione ha osservato che il ricorrente aveva “violato il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza”, tra le quali rientrano “quelle che disciplinano la circolazione stradale, nonché quella di conservare integre le proprie capacità fisiche e psichiche, astenendosi dagli eccessi nell’uso delle bevande alcoliche che, per chi si pone alla guida di veicoli”.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) il procedimento disciplinare è stato avviato oltre i termini di cui agli artt. da 54 a 55-septies del decreto legislativo n.165/2001 e l’Amministrazione ha omesso di considerare le risultanze del processo penale; b) è vero che il principio della inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite opera solo nel procedimento penale, ma-OMISSIS- di cui si discute deve ritenersi incontrovertibilmente ipotetico e presunto; c) in ogni caso, ai sensi dell’art. 653 c.p,p., “la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti