TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-06-26, n. 202301595

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-06-26, n. 202301595
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202301595
Data del deposito : 26 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/06/2023

N. 01595/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01759/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la MB

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1759 del 2018, proposto da Hicos S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marina Santa Confalonieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Inps – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mirella Mogavero e Carla Maria Omodei Zorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

con sospensione cautelare dell’efficacia

- previa riforma dei provvedimenti di rigetto formatisi mediante silenzio dell'INPS sul ricorso in via gerarchica, dei provvedimenti di reiezione delle domande di integrazione salariale n. 4965867555/49000003/10000015, n. 4965867555/49000003/10000016, n. 4965867555/49000003/100000117 e n. 4965867555/49000003/10000018, notificati a mezzo PEC in data 13 dicembre 2017, siccome illegittimi, con ogni conseguenza di legge, con ammissione di Hicos s.r.l. al beneficio dell'integrazione salariale come richiesto;

- con condanna dell'INPS resistente al risarcimento nella misura di quanto eventualmente nelle more pagato da Hicos s.r.l.;

- con condanna alla rifusione delle spese e dei compensi di giudizio e del Contributo Unificato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 maggio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. La società Hicos S.r.l., attiva nel settore dell’edilizia, dopo aver beneficiato della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per 96 ore complessive nel periodo compreso tra il 10 novembre 2014 e il 22 novembre 2014, a causa della discontinuità dell’attività lavorativa chiedeva di accedere nuovamente all’integrazione salariale per 480 ore (tre dipendenti) nel periodo 26 settembre – 22 ottobre 2016 (domanda n. 10000015); per 480 ore (tre dipendenti) nel periodo 14 novembre – 10 dicembre 2016 (domanda n. 10000016); per 360 ore (tre dipendenti) nel periodo 12 – 31 dicembre 2016 (domanda n. 10000017); e per 480 ore (tre dipendenti) nel periodo 2 – 31 gennaio 2017 (domanda n. 10000018).

In data 16 novembre 2017 l’Istituto previdenziale, con riferimento a tutte le domande presentate da Hicos S.r.l., chiedeva nel fascicolo elettronico quanto segue: « Oggetto: Domande CIGO giacenti anno 2016 e 2017 - Si chiede di allegare alle domande citate in oggetto la seguente documentazione entro 15 giorni dal ricevimento della presente, in caso contrario le domande verranno sottoposte al dirigente allo stato degli atti: 1) relazione tecnica, resa ai sensi art. 47 DPR 445/2000, firmata e corredata da fotocopia documento di identità ».

Con successiva richiesta

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