TAR Torino, sez. II, sentenza breve 2016-02-26, n. 201600244
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N. 00244/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00430/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 430 del 2015, proposto da:
Immobiliare Le Torri S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. E A B, M C, con domicilio eletto presso Emanuela Antonella Barison in Torino, corso Inghilterra, 41;
contro
Citta' di Vercelli, rappresentata e difesa dagli avv. L S, E I, con domicilio eletto presso E I in Torino, corso G. Ferraris, 120;
nei confronti di
Associazione di Irrigazione Ovest Sesia, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Lovisetto, con domicilio eletto presso Valentina Lovisetto in Torino, Via G.B. Vico, 10;
per l'annullamento: Decreto n. 46 del Direttore del Settore Urbanistica e Sviluppo economico, in data 12/02/2015, successivamente notificato in data 16/02/2015 alla ricorrente, con il quale viene ordinato alla Immobiliare Le Torri S.r.l. di "provvedere contestualmente alla notifica della presente ordinanza al transennamento del suolo pubblico interessato dallo stato di pericolo, e, entro 30 giorni, a far eseguire gli interventi utili al ripristino delle condizioni di sicurezza" relativamente al salto idraulico ex Soc. An. Fecoloide;
- del
- nonché degli atti tutti antecedenti, prodromici, preordinati e, in particolare, la nota protocollare n. 0003181/2014 in data 11/12/2014, n. 000213/2015 in data 27/01/2015 e n. 0000666/2015 in data 25/02/2015 tutte a firma del Direttore Generale dell'A.I.O.S., consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento, nonchè per ogni ulteriore e consequenziale statuizione di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Citta' di Vercelli e di Associazione di Irrigazione Ovest Sesia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2015 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con rogito Notaio Minieri di Vercelli nn. 35947/9536 del 28/12/2006 la ricorrente acquistava in Comune di Vercelli la proprietà di un compendio immobiliare costituito da terreni e da fabbricati semidiruti, il tutto censito al Catasto Urbano al Foglio 93, mapp. 31 e 33, sub. da 1 a 17, ed al Catasto Terreni al Foglio 93 mapp. 32, compendio individuato - nello strumento notarile – dalle seguenti coerenze in corpo: mapp. 949, Corso De Rege, mapp. 345, Roggia Molinara di Prarolo, mappali 1010, 705, 230, 35, 34 e 29.
2. E’ sostanzialmente incontestato in atti che il suddetto compendio immobiliare era un tempo di proprietà della società “La Fecoloide” che ivi esercitava una attività di trattamento dei derivati del riso. La stessa nel 1911 chiedeva ed otteneva una concessione di derivazione d’acqua dalla Roggia Molinara per la produzione di energia elettrica, al quale scopo la società realizzava, all’interno ed a cavallo della Roggia Molinara, in corrispondenza con il mappale 345, una serie di opere murarie costituite da “ nervile dello stabilimento coperto con tetto, n. 2 turbine, scaricatore, due paratoie a griglia, latrina in destra sovrastante il canale, sotto il quale il nervile sfocia in sinistra lo scaricatore ….”.
3. Alla scadenza della concessione di cui sopra, intervenuta il 10/01/1948, si interrompeva lo sfruttamento del salto di forza motrice. In seguito la proprietà passò a certi signori P, che prima di tutto, nel 1949, presentavano l’Amministrazione Generale dei Canali Demaniali (Canali Cavour) , un “ atto di sottomissione ” (doc. 3 di parte ricorrente). Ivi si effettuava una descrizione delle opere esistenti e realizzate per sfruttare il salto di forza motrice, come segue: I) “ chiusura con muro di divisione con la proprietà Sparviero, che interrompe il transito”;II) “piccolo fabbricato in fregio alla Roggia, seguito da ….muro di sostegno di sponda con soprastante parapetto, nel quale si apre uno sfioratore con scaricatore che sfocia nella stessa Roggia a valle del salto;avancorpo del fabbricato costituente l’opificio;muro con soprastante parapetto fino al nervile”;III) “……muro di sostegno con uno scanno per lavatoio”;IV) “Nervile dello stabilimento coperto con tetto, n. 2 turbine, scaricatore, due paratoie a griglia, latrina in destra soprastante il canale, sotto il quale il nervile sfocia in sinistra lo scaricatore di cui al punto II) precedente e che raccoglie anche Nell’atto lo stipulante Polli dichiarava altresì “di riconoscere che in seguito alla sospensione della utilizzazione della forza motrice della predetta utenza, si rende necessaria la costruzione di un barraggio in muratura di calcestruzzo a soglini con versatoia secondo modalità i coli del cortile” . Nell’ “ atto di sottomissione ”, inoltre, si dichiarava di riconoscere che “ in seguito alla sospensione della utilizzazione della forza motrice della predetta utenza, si rende necessaria la costruzione di un barraggio in muratura di calcestruzzo e soglini con versatoia secondo modalità che verranno fissate dall’Amministrazione secondo modalità che verranno fissate dall’Amministrazione Demaniale o da chi per essa, al fine di elevare il perlo d’acqua ad altezza idonea a consentire la derivazione d’acqua in destra dalla Roggia Molinara posta appena a monte del fabbricato industriale. Dichiara pure di riconoscere che non addivenendosi per ora alla concessione di acqua per forza motrice, gli occorrenti lavori di costruzione del predetto barraggio ed opere accessorie verranno eseguite dall’Associazione di Irrigazione Ovest-Sesia…..In caso di riattivazione da parte propria del salto di cui sopra, il sottoscritto P Arturo per sé e coeredi, si impegna a demolire il barraggio ed opere accessorie sovra accennate a sue cura e spese esclusive, rimettendo l’alveo della Roggia Molinara nel pristino stato……”.
5. Il 4/09/1950 i signori P addivenivano alla stipula di un primo atto di concessione che li autorizzava a conservare le opere esistenti sulla Roggia Molinara, come descritte nell’ “ atto di sottomissione ”, con divieto, però, di utilizzare le turbine per lo sviluppo di forza motrice: la concessione veniva accordata sino al 10/01/1957.
6. Scaduta detta concessione i signori P ne chiedevano il rinnovo, che veniva accordato con atto del 12/10/1965 ed a copertura del periodo 11/01/1957 sino al 31/12/1975: in detto atto veniva richiamato il contenuto dell’”atto di sottomissione”.
7. Quindi, con atto del 9/09/1977 i signori P addivenivano alla stipula di un nuovo atto di concessione a copertura del periodo 1/01/1977 – 31/12/1982 sotto le condizioni stabilite nelle precedenti concessioni. Successivamente la concessione, avente ad oggetto – si ricorda – il diritto precario di mantenere le opere esistenti sulla Reggia Molinara, non è stata più rinnovata.
8. Il compendio immobiliare è stato in seguito acquistato dalla Edilver, dante causa della odierna ricorrente. L’immobile nel quale aveva sede l’attività della società Fecoloide, in stato di fatiscenza e pericoloso, é stato poi demolito a cura della medesima Edilver, sicché al momento in cui la ricorrente ne ha acquisito la proprietà sul fondo questo risultava pressoché libero da costruzioni, ivi compresa la parte di esso che, a copertura del nervile e degli altri manufatti a suo tempo realizzati all’interno della roggia per la produzione di forza motrice, era stato realizzato in prosecuzione del fabbricato industriale ed in sospensione sopra la Roggia, sino al confine con il mapp. 345.
9. Le opere realizzate per lo sfruttamento della forza motrice e quelle residuate a seguito della demolizione sono descritte come segue nella perizia tecnica prodotta come doc. 20 di parte ricorrente: “ L’edificio destinato ad ospitare il vano con la macchina ed i presumibili accessori venne pertanto inserito, a cavallo del canale, fra il muro meridionale del fabbricato (la cui muratura dopo le demolizione, rimane solo in parte evidenziata nella figura 5-4) e la sponda destra della roggia (costituita da un muro di mattoni che compare evidenziato nella Figura 5-1). In pratica fu realizzata un struttura muraria (Figura 5-1) addossata alla preesistente muratura in mattoni ed elevata fino a sostenere il tetto sorretto da presumibilmente due arconi poggianti sul detto muro e sull’esistente parete Sud del fabbricato. L’entità dell’elevazione è ancora visibile nei resti che compaiono a sinistra nelle Figura 5-5-. Uno degli arconi sopravvive e risulta dotato di catena e saetta (Figura 5-5-). La struttura muraria in parola risulta costituita da due archi gettati fra pilastri fondati a livello del fondo del canale sui quali poggia il muro fino all’originaria copertura. La parete del muro appare parzialmente collassata e scollata (Figura 5-5-) dalla retrostante originaria muratura, individuabile dal diverso colore dei mattoni…………………..La camera destinata ad accogliere la macchina per la produzione di forza motrice fu pertanto ricavata, in continuità con il fabbricato dell’opificio, addossata alla sponda sinistra della roggia costruendo, nella metà sinistra dell’alveo della roggia, una camera delimitata su tre lati lasciando il quarto aperto verso monte……….A seguito della sospensione della utilizzazione della forza motrice si è resa necessaria la costruzione di una paratoia con soglini attraverso la roggia a monte del salto e di uno stramazzo laterale (chiamato versatoia) della lunghezza di 10,90 m…….al fine elevare il perlo d’acqua ad altezza sufficiente per la derivazione del cavetto sussidiario del Cavo Francese, ubicato in destra……La passerella, a cui si arriva per mezzo di un accesso indipendente dal Corso De Rege che immette nel mappale 345 (trasferito con voltura del 22.11.1980 da Ministero delle Finanze a Regione Piemonte ed in uso ad AIOS) e poi per mezzo di una scala metallica in discesa …è utilizzata per raggiungere gli organidi manovra della paratoia che regola il livello nella roggia e quindi la portata del sussidiario Cavo Francese………La successiva realizzazione della presa per il cavo sussidiario del Cavo Francese (descritta nell’atto di concessione del 1959, ma già anticipata nell’atto di sottomissione del 1949), richiese l’ampliamnento illustrato nella figura 3-2 comprendente una piattaforma in legno che dà accesso alla nuova passerella per il controllo della paratoia di regolazione del livello….Le passerelle poggiano su un muretto di sostegno indipendente dalla parete della camera della macchina…………I manufatti dell’attuale proprietà Immobiliare Le Torri s.r.l. dono ridotti a resti del muro meridionale dell’originario opificio… .”.
10. La dianzi riportata descrizione dei manufatti residuati dopo la demolizione dell’opificio risulta confermata dalla verificazione espletata in corso di causa, ove si legge che : “ Al di sopra della roggia era presente un edificio in muratura…ora demolito, edificio certamente funzionale alla installazione delle macchine per la produzione di forza motrice;di tale edificio residuano i muri fino a livello del terreno, muri ora di delimitazione del canale, e l’arco traversale in muratura con tirante in ferro…., arco che in passato costituiva sostegno del muro sud del fabbricato……….In merito alle opere ancora esistenti , sono visibili e riscontrabili le opere di carattere edilizio al di sotto del piano stradale;rimandando alla schematica planimetria allegata, son presenti: - Muratura “A” delimitante il canale in sponda sinistra orografica e un tempo certamente muratura su cui insisteva il relativo lato murario del fabbricato ora demolito…..;- Muratura centrale in alveo della roggia “B”;trattasi di muratura parte longitudinale e parte trasversale all’asse del canale che delimitava a valle e sul lato destro la zona di installazione della o delle macchine e sempre sul lato destro costituiva sponda del canale scolmatore laterale………..La muratura “B” delimita una struttura di fondo in alveo costituita da platea, probabilmente in calcestruzzo, su due livelli, con struttura ammorsata in profili metallici di acciaio, probabilmente in passato destinata a sorreggere la turbina e le opere idrauliche ad essa connesse. Muratura “C” lato sponda destra;….trattasi del residuo della muratura che sulla sponda destra delimitava il canale e più precisamente il canale laterale scolmatore della turbina. Costituiva muratura di contenimento del terrapieno e costituiva muratura su cui si erigeva la muratura laterale del fabbricato ora demolito…….;Muratura residuo traversale “E”, trattasi dell’arco in muratura a cavallo del canale su cui insisteva la muratura traversale sud del fabbricato ora demolito, l’arco presente una larghezza di circa cm. 50/55 ed uno spessore chiave di circa cm. 40. ….L’arco con buona probabilità fu mantenuto dopo la demolizione del fabbricato al fine di contenere e stabilizzare le murature laterali della roggia e contrastare le spinte dei terrapieni;Muratura “D”, muratura di testa dell’arco stradale, probabilmente preesistente all’edificio ora demolito, ma certamente in passato base su cui si erigeva la corrispondente muratura del fabbricato funzionale alle macchine, a cavallo della roggia …”.
11. In risposta ad uno specifico quesito del Collegio il verificatore ha poi confermato che “ Le strutture murarie “A”, “B”, “C”, “D”, ed “E” come descritte al punto precedente risultano realizzate ed insistenti all’interno della roggia. ”.
12. Con il provvedimento impugnato, rilevato che era necessario garantire la sezione idraulica del corso d’acqua e che si era altresì constatato che “ altre parti del manufatto versano in condizioni di degrado con possibilità di eventuale crollo di parte delle strutture che potrebbero far collassare il sedime stradale di Corso De Rege ”, il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Vercelli ha ingiunto alla ricorrente di “ provvedere, contestualmente alla notifica della presente ordinanza al transennamento del suolo pubblico interessato dallo stato di pericolo, ed entro 30 (trenta) giorni a far eseguire gli interventi utili al ripristino della condizioni di sicurezza .”
13. A sostegno del ricorso la società Immobiliare Le Torri s.r.l. ha dedotto, con unico, articolato motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 30 del Testo unico Acque di cui al R.D. 1775/1933, violazione di legge e/o falsa applicazione dell’art. 3 dell’atto di concessione registrato il 26/01/1960;violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/90, travisamento, perplessità, illogicità, sviamento: l’Amministrazione dei Canali Demaniali ben avrebbe potuto chiedere la rimozione delle opere afferenti la presa d’acqua prima della scadenza delle concessioni, che ne avevano autorizzato il mantenimento in via precaria, ma non l’ha mai fatto, e pertanto le stesse sono ormai divenute ope legis di proprietà del Demanio medesimo, che è quindi il soggetto tenuto ad eseguire gli interventi richiesti dal Comune;alla fattispecie non risulta inoltre applicabile il R.D. 368/1904, stante che già nella concessione 26/01/1960 era specificato che il rapporto sarebbe stato regolato, per quanto non espressamente disciplinato, dal R.D. 1775/33, e del resto il R.D. 368/1904 disciplina la bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi ed appare quindi inconferente con la disciplina dei canali a scopi irrigui: l’ordine di rimessione in pristino fondata sull’art. 137 del R.D. 368/1904 deve quindi ritenersi illegittimo;infine deve osservarsi che le strutture oggetto del provvedimento impugnato non si trovano in una situazione di pericolo imminente, di guisa appare remoto tanto il rischio che in caso di piena si crei una esondazione del canale, determinata dalla presenza di manufatti che riducono la sezione idraulica, tanto un crollo del Corso De Rege, anche per la ragione che esso, laddove scavalca la roggia, nulla ha a che vedere con le strutture murarie;ridondante appare altresì la richiesta di transennamento, posto che tutte le opere oggetto dell’ordine di rimessione in pristino si trovano all’interno dell’alveo della roggia e quindi neppure sono accessibili al pubblico, ma solo al personale AIOS, tramite le passerelle.
14. Il Comune di Vercelli e la Associazione Irrigazione Ovest Sesia - AIOS si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso, del quale hanno chiesto la reiezione.
15. Alla camera di consiglio del 13/05/2015 il Collegio disponeva verificazione tendente ad accertare la natura delle opere residuate dopo la demolizione ed oggetto della ordinanza impugnata, la loro pericolosità ed il loro essere, o meno, collocate all’interno dell’alveo della Roggia Molinara.
16. Nelle more del deposito della relazione del verificatore si verificava il decesso dell’unico difensore di AIOS, per il che veniva pronunziata l’interruzione del ricorso.
17. Riassunta tempestivamente e ritualmente la causa da parte della ricorrente, il ricorso, sentiti i difensori e ritenuta la completezza della istruttoria, veniva trattenuto a decisione alla camera di consiglio dell’11/11/2015.
18. Il Collegio è dell’avviso che il ricorso deve essere accolto sulla base della dirimente considerazione che tutte le opere oggetto del provvedimento impugnato debbono considerarsi di proprietà demaniale in base alla constatazione che insistono, tutte, all’interno dell’alveo della Roggia ed in applicazione del noto principio superficie solo cedit .
18.1. Invero, indipendentemente dal fatto che al caso di specie trovi applicazione il R.D. 1775/33 o il R.D. 368/1904, è comunque evidente che le concessioni stipulate negli anni, autorizzando in via precaria il mantenimento delle opere realizzate per sfruttare il salto idraulico per forza motrice, hanno creato un regime di proprietà superficiaria avente ad oggetto le opere medesime, destinato ad estinguersi automaticamente con il venire meno della efficacia delle concessioni, con conseguente acquisizione della proprietà dei manufatti in capo all’ente proprietario del sedime sul quale essi sono stati realizzati, e cioè in capo al Demanio dei Canali Cavour.
18.2. Che le concessioni o la normativa di riferimento potesse poi, e possa tuttora, avere l’effetto di obbligare il concessionario a rimuovere le opere a propria cura e spese non implica in sé una deroga ai principi generali in materia di proprietà immobiliare, ed in particolare una deroga al principio superficie solo cedit : l’eventuale sussistenza di un simile obbligo opererebbe invero solo a livello interno, e cioè solo nei rapporti tra il Demanio dei Canali ed il concessionario, e si tradurrebbe in sostanza solo nell’obbligo per questo ultimo di addossarsi la spesa necessaria per la rimozione delle opere, anche perché tale operazione non potrebbe avvenire senza danneggiamento delle opere stesse e perdita della relativa utilità. L’obbligo di rimozione ha quindi prima di tutto la funzione di ripristinare il fondo nell’originario stato, sul presupposto che al proprietario di esso non interessa mantenere opere realizzate da terzi.
18.3. Non è peraltro inutile sottolineare che l’obbligo di cui sopra non può far capo indistintamente ad ogni avente causa dall’originario concessionario, poiché gli obblighi derivanti dalla concessione hanno in sé natura personale. In ogni caso, anche a voler ritenere che taluni obblighi derivanti da concessioni demaniali possano trasferirsi a terzi a mo’ di obbligazione propter rem , non si potrebbe non limitare tale possibilità al solo caso in cui gli obblighi interessino direttamente beni oggetto di trasferimento. Nel caso di specie, però, l’eventuale obbligo di rimozione a propria cura e spesa riguarda beni che, in base al ricordato principio superficie solo cedit , non possono essere stati trasferiti alla ricorrente in quanto di proprietà del Demanio dei Canali, ora della Regione Piemonte. Ed invero il fatto che nell’atto di acquisto della ricorrente il mappale 345, di proprietà della Regione e posto al di là della Roggia Molinara rispetto all’antico fabbricato industriale, sia indicato come una delle proprietà confinanti (circostanza questa allo stato erronea, in quanto non esistendo più la copertura del nervile, la proprietà della ricorrente si estende solo fino alla Roggia, e non più fino al confine con il mapp. 345), non giustifica affatto una interpretazione di tale contratto secondo la quale alla ricorrente sarebbe stata trasferita anche la proprietà dei manufatti posti all’interno della Roggia;ma ove pure in tal senso si volesse interpretare il citato documento, non si potrebbe non riconoscere che in tale parte esso avrebbe ad oggetto beni non di proprietà del dante causa e sarebbe come tale nullo per impossibilità dell’oggetto (venendo in considerazione beni demaniali) o, quantomeno, atto con effetti meramente obbligatori (secondo i principi generali vigenti in materia di vendita di cosa altrui).
18.4. La ricorrente, dunque, non è mai divenuta proprietaria dei manufatti posti all’interno della Roggia Molinara e quindi non può essere chiamata a rispondere per l’eventuale incuria e custodia degli stessi: da qui la assenza di un titolo di responsabilità che legittimi il Comune di Vercelli, o la Regione – quale Ente succeduto al Demanio dei Canali – a chiederne la rimozione o comunque a pretendere che essi siano fatti oggetto di interventi di messa in sicurezza.
18.5. In quanto terzo rispetto alle concessioni, il Comune di Vercelli può dunque rivolgersi, per gli interventi indicati nel provvedimento impugnato, solo all’Ente proprietario dei manufatti, id est alla Regione e/o ad AIOS. Spetterà invece a tali Enti valutare l’opportunità di rivalersi della relativa spesa in capo ai soggetti già titolari delle concessioni.
19. Il ricorso va conclusivamente accolto per le sovra esposte ragioni, riconducibili comunque ai motivi di impugnazione, attraverso i quali la ricorrente ha fatto in sostanza valere la propria carenza di legittimazione passiva in quanto soggetto non proprietario della Roggia e dei manufatti insistenti all’interno di essa.
20. La particolarità della vicenda giustifica tuttavia la compensazione delle spese di causa.