TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-11-08, n. 202102359
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Pubblicato il 08/11/2021
N. 02359/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01614/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 1614 del 2020, proposto da:
Tekla s. r. l., già Mexall Sistemi s. r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno s. p. a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
in opposizione
al decreto ingiuntivo n. 483/2020, emesso in data 3/11/2020 e pubblicato in data 4/11/2020, notificato, unitamente al predetto ricorso, con p. e. c. in data 4/11/2020, sulla base del ricorso R. G. 1301/2020, depositato dall’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno s. p. a., con il quale il T.A.R. Campania – Sezione di Salerno, Consigliere Paolo Severini, ha ingiunto, alla ricorrente, il pagamento della somma complessiva di euro 163.937,79 (“di cui euro 123.319,58 per pagamento residuo conguaglio corrispettivo ad euro 64,69 per metro quadro, euro 40.618,21 per adeguamento corrispettivo ad euro 68 per metro quadro”), oltre interessi legali, spese e compensi ivi liquidati;
Visti il ricorso in opposizione ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 29 settembre 2021, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
La Tekla s. r. l. (già Mexall Sistemi s. r. l.), proponeva opposizione, ai sensi degli artt. 645 e ss. c. p. c., avverso il decreto ingiuntivo, specificato in epigrafe, per i seguenti motivi:
Il ricorso monitorio non soddisfa minimamente i parametri richiesti ai fini della determinatezza e/o determinabilità della domanda : infatti, “nel ricorso la somma indicata, pari ad euro 163.937,79, per presunto ed astratto conguaglio corrispettivo, è svincolata da ogni supporto fattuale e documentale che possa giustificarne la richiesta. Si rinviene un generico riferimento all’atto di assegnazione, per notaio D’Antonio, in data 28/09/2007 ed alle unilaterali missive del 9/02/09 prot. 615, 10/11/2017 prot. 1595, 29/10/2018 prot. 1636 e 20/02/2020 prot. 257, senza effettuare alcun richiamo alle contestazioni inoltrate, in riscontro, dall’opponente con note del 29/04/09, 2/11/2009, 21/04/2011, 11/05/2011, 23/11/2017, nota riscontro a prot. 1636/2018 e 6/03/2020, nelle quali si contestava la richiesta di pagamento, per la sua infondatezza, arbitrarietà ed assenza di supporto probatorio, e s’eccepiva una serie di gravi inadempimenti dell’allora Agroinvest s. p. a., dai quali erano derivati ingenti danni, a carico dell’opponente”;
sicché la stessa ricorrente effettuava “una ricostruzione puntuale della vicenda”, nei termini seguenti:
“la Tekla s. r. l., già Mexall Sistemi s. r. l., a seguito d’aggiudicazione, ha stipulato con la Agro Invest s. p. a. la convenzione del 13/07/2004, nella quale si prevedeva la cessione in proprietà del lotto, facente parte dell’Area P.I.P. del Comune di Sarno, per una superficie di mq. 12.029. Con successiva convenzione del 20/07/2005, l’Agro Invest ha assegnato alla Tekla s. r. l. il lotto n. 54, rimodulato per una maggiore superficie di mq. 18.344. Con atto pubblico per notaio D’Antonio in data 28/09/2007, rep. n. 53211 e rac. n. 3493, l’opponente ha acquistato la piena proprietà del lotto assegnato, pari a mq. 18.337. L’opponente ha presentato in data 19/07/2004 una richiesta d’intervento finanziario, ai sensi delle l. 181/89 e 513/93 a Sviluppo Italia, oggi Invitalia s. p. a. Tale richiesta si basava sulla condivisione di un articolato piano industriale che prevedeva, oltre alla costruzione del nuovo opificio, l’acquisizione di nuovi impianti, macchinari ed attrezzature per la produzione e commercializzazione d’infissi e serramenti, che avrebbe aumentato la redditività industriale e posto le basi per un forte incremento occupazionale (cfr. Piano d’Impresa). A seguito dell’istruttoria circa il progetto industriale, l’lnvitalia ammetteva la Tekla ai benefici previsti dalle leggi citate. In relazione all’ammissione ai benefici venivano stipulati in data 22/10/2007 tra lnvitalia e Tekla: un contratto preliminare di compravendita di quote, un contratto di contributo a fondo perduto ed un contratto di finanziamento a tasso agevolato, i quali prevedevano il completamento dell’iniziativa entro il 31/12/2008, per una spesa complessiva di circa euro 6.941.000,00 ed un incremento occupazionale di 46 unità. L'impresa era obbligata ad aumentare il capitale sociale, passando da euro 91.800,00 ad euro 2.480.000,00, con la sottoscrizione di una quota, a favore d’lnvitalia, pari ad euro 653.000,00. Il contratto di finanziamento prevedeva invece un importo massimo di euro 1.956.000,00, con ulteriori obblighi da parte dell’impresa e, in particolare: a) l’impresa doveva realizzare entro il 31/12/2008 il programma d’investimenti;b) entro il 30/06/2009, completare tutte le assunzioni, fino ad arrivare a 59 unità;c) far certificare i bilanci da una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 61 del D. Lgs. 58/98;d) assicurare, con polizza vincolata in favore dell’Agenzia, gli immobili, gli impianti ed i macchinari ammessi all’agevolazione;e) fare in modo che il capitale proprio disponibile non fosse mai inferiore al 30% di quanto via via effettivamente speso per la realizzazione degli investimenti;f) il finanziamento veniva erogato per stati di avanzamento lavori, d’entità non inferiore al 15% dell’investimento complessivo;g) il contratto di fondo perduto prevedeva un contributo, fino ad un importo massimo di euro 2.609.000,00. La Tekla s.r.l., sulla base di permesso a costruire rilasciato dal Comune di Sarno in data 13/10/2006, ha dato inizio alla realizzazione del capannone industriale sul detto lotto, come da comunicazione del 17/10/2007. Purtroppo, nonostante l’ultimazione del capannone, non è stato possibile iniziare l’attività produttiva, a causa della mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione, necessarie agli allacciamenti delle utenze, delle reti fognarie, etc., con numerosi danni per la società opponente. Infatti, in base al piano produttivo della Tekla s. r. l., collegato all’indicato intervento finanziario, le opere edili ed impiantistiche dovevano essere completate entro il 31/12/2009, in modo da rendere efficienti gli investimenti effettuati. L’art. 8 della Convenzione stipulata prevedeva a carico di Agro lnvest l’obbligo di realizzazione delle opere di urbanizzazione. Con nota del 29/04/2009, la società opponente sollecitava la realizzazione di dette opere d’urbanizzazione. Con missiva del 18/06/2009, prot. 3772, l’Agro lnvest specificava che il “termine previsto per la ultimazione, collaudo ed entrata in funzione delle opere di urbanizzazione risultava essere il mese di aprile 2010”. In merito al problema dell’energia elettrica, nella stessa si specificava che “la piena disponibilità della potenza necessaria all’utilizzo dell’area per tutti i lotti, potesse avvenire entro il primo settembre 2010”. Con nota del 9/10/2009, prot. 5849, l’Agro lnvest, nel fare divieto assoluto di realizzare gli allacci, evidenziava che le reti fognarie nere e bianche, industriali e potabili, etc., erano in costruzione e da collaudare. A tale nota la Tekla s. r. l. dava risposta con missiva del 2/11/09, nella quale manifestava il proprio stupore in ordine all’impossibilità di collegamenti e sottoservizi, rappresentando le difficoltà per lo smaltimento delle acque, stante la quasi integrale realizzazione dell’opificio. Pertanto venivano richieste le date definitive previste per i collegamenti. In tale nota si richiamavano gli ingenti danni che venivano causati da tale inadempimento, in relazione all’attuazione del progetto industriale. Con nota del 18/11/2009, prot. 6644, l’Agro Invest comunicava: “La conclusione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione è attualmente prevedibile per il periodo giugno – settembre 2010”. Rispetto alla precedente nota del 18/06/2009, v’era già un notevole slittamento. La Tekla s. r. l., in virtù dei gravi ritardi dell’Agro Invest nella realizzazione delle indispensabili opere di urbanizzazione, era costretta, con nota del 20/11/2009, a richiedere ad Invitalia s. p. a. una proroga, in ordine al previsto cronoprogramma, rappresentando le questioni tecniche ostative. Tale richiesta era accolta, con proroga al 30/09/2010. Indi, il termine era stato prorogato al 31/03/2011. Quando, con nota del 9/10/2009, l’Agro Invest comunicava di essere ancora ben lontana dalla realizzazione delle opere d’urbanizzazione, l’opponente non ha effettuato pagamenti, proprio in virtù del gravissimo inadempimento di parte opposta. Va considerato che la Tekla s. r. l., tra maggio e giugno 2010 ha anche installato i macchinari necessari alla produzione, senza poter effettuare alcun tipo d’attività, a causa del problema degli allacciamenti. A seguito di diffida, la Tekla s. r. l., con nota del 21/04/2011, rappresentava che il mancato pagamento della residua somma di euro 123.319,50 era dovuto al grave inadempimento in cui era incorsa l’AgronInvest, in ordine allo specifico obbligo di realizzazione delle opere di urbanizzazione (ex art. 8 della Convenzione). S’evidenziavano i danni causati da tale inadempimento e si diffidava l’Agro Invest a porre in essere tutto quanto necessario al completamento delle opere d’urbanizzazione, nel termine di cinque giorni, evitando di effettuare ulteriori solleciti di pagamento, stante la formulata “exceptio inadimpleti contractus”. L’AgroInvest, con nota del 15/04/2011, effettuava richieste di documenti, in molti casi incomprensibili;erano richieste fatture acquisti e vendite, contratti di fornitura e servizi con prime fatture Enel, Telecom etc., elenco dei principali clienti e fornitori con relative prime fatture, certificazioni ambientali, etc., pur sapendo che a causa del grave inadempimento d’Agro Invest, non era stato possibile iniziare alcuna attività imprenditoriale. A tali richieste, la Tekla dava riscontro con nota del 11/05/2011, nella quale si rappresentava l’impossibilità oggettiva di soddisfarle, a causa dell’inadempimento di controparte;e diffidava l’opposta a porre in essere quanto necessario al completamento delle opere d’urbanizzazione. L’Agroinvest, a seguito di ricorso innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, otteneva l’emissione di D. I. n. 794/2011 dell’8/07/2011 per euro 123.319,58. La Tekla proponeva opposizione avverso il predetto D. I. con atto notificato in data 6/10/2011. Il giudizio relativo, R.G. 4053/2011, a seguito di trattazione ex art. 183 VI comma c.p.c., era definito con sentenza n. 716/2016 dell’11/05/2016, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, individuato nel T.A.R. Salerno. Successivamente, con missiva del 10/11/2017 prot. 1595, l’Agenzia, pur non avendo superato l’eccezione di grave inadempimento, sollevata da Tekla, ha nuovamente richiesto il pagamento della somma di euro 123.319,58. La Tekla ha riscontrato tale missiva con nota del 23/11/2017, nella quale ha ribadito quanto già espresso in precedenza, precisando che le opere d’urbanizzazione non erano completate, né aveva potuto realizzare i necessari allacciamenti alla rete fognaria, alla rete gas etc., con il verificarsi di ulteriori ingenti danni. Il pavimento del capannone presentava da tempo fenomeni di deformazione “a flessione” dovuti principalmente ad una situazione idrogeologica estremamente compromessa ed a rischio, con gravissimi danni alla struttura ed all’attività imprenditoriale esercitata, avente ad oggetto la produzione d’infissi e serramenti, fenomeni segnalati con p.e.c.dell’11/04/2018 al Comune di Sarno, all’Agenzia per lo Sviluppo territoriale della Valle del Sarno (ex Agroinvest) e alla Regione Campania. La Tekla ha proposto accertamento tecnico preventivo, innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, R.G. 5089/18, per il quale il G.U., all’udienza del 5/03/2020, s’è riservato sulla nomina del CTU ed, allo stato, non ha ancora provveduto. Anche tale situazione sostanziava grave inadempimento da parte dell’opposta e del Comune di Sarno, in termini di vizi e difetti della cosa venduta”.
Tanto premesso in fatto, sollevava le seguenti censure in diritto:
Preliminarmente: Nullità del ricorso monitorio:
il ricorso per decreto ingiuntivo “è affetto da nullità, a norma dell’art. 125 c.p.c. come richiamato dall’art. 638 c.p.c., stante l’assoluta indeterminatezza e genericità dell’oggetto, nonché delle ragioni della domanda. Infatti, lo stesso è privo degli elementi necessari ai fini della determinatezza e/o determinabilità della domanda, come s’è argomentato in punto di fatto (mancata indicazione degli elementi dai quali avrebbe origine il presunto adeguamento del corrispettivo a conguaglio). La nullità è palese, trattandosi di atto che non consente al destinatario di avere alcuna contezza del credito per il quale s’agisce, con gravi ripercussioni sul diritto di difesa. La nullità del ricorso monitorio comporta necessariamente la nullità del decreto ingiuntivo emesso su basi generiche e prive di supporto giustificativo”.
Insussistenza dei presupposti ex artt. 633 e ss. c. p. c.:
“Il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso, in carenza dei presupposti di cui alla normativa relativa al procedimento monitorio. Come chiarito in punto di fatto, il riferimento all’atto pubblico d’assegnazione del lotto non può considerarsi sufficiente, ai fini della domanda d’ingiunzione, visto che alcuna documentazione è stata prodotta, dalla quale emerga la sussistenza del credito per presunto adeguamento dovuto ed altrettanto presunti maggiori costi, assolutamente non provati. Il presunto credito azionato è privo dei necessari requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Nell’art. 4 dell’atto per notaio D’Antonio in data 28/09/2007 si pattuisce espressamente: “Agro Invest Spa (...) avrà la facoltà di richiedere il pagamento di un conguaglio relativamente al costo per le opere di urbanizzazione (...) relativamente alle procedure di esproprio, successivamente al pagamento del corrispettivo, l’impresa assegnataria si obbliga a pagare un conguaglio a favore di Agro Invest qualora il costo dell’esproprio (...) risulti a conclusione di tutte le procedure ed eventuali contenziosi conseguenti, comunque superiore a quello previsto e pagato da Agro Invest Spa”. Inoltre l’art. 4 prevede: “L’impresa assegnataria si assume l’obbligo di pagare un conguaglio del corrispettivo all’esito della superficie risultante dal completamento delle formalità catastali al termine dei lavori di urbanizzazione del PIP”. Pertanto, il termine al quale agganciare l’obbligo di pagamento del conguaglio, era individuato espressamente nell’atto. Come s’eccepito con le missive richiamate, la somma ingiunta a titolo di conguaglio non è giustificata da idonea documentazione che possa provare una diversa stima dei costi o l’effettiva realizzazione della indicate opere d’urbanizzazione. Né, all’uopo, poteva supplire la “attestazione” effettuata dall’amministratore unico dell’opposta (allegata al monitorio sub 8), consistente in un elenco di provvedimenti giudiziari ed importi astratti, avulsi da ogni possibilità di riscontro probatorio, proveniente per giunta dalla stessa controparte, con evidente unilateralità. In ogni caso, da tale attestazione emerge che l’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno debba ancora definire economicamente gli espropri, riconoscendo il mancato avveramento delle condizioni richieste dal richiamato art. 4 dell’atto pubblico d’assegnazione (...a conclusione di tutte le procedure ed eventuali contenziosi conseguenti, comunque superiore a quello previsto e pagato da Agro Invest s. p. a.). Nell’attestazione, si legge: “Allo stato risultano ancora da effettuare pagamenti alle ditte proprietarie espropriate, derivanti da procedimenti di determinazione giudiziale dell’indennità, procedimenti pendenti dinanzi le competenti autorità giudiziarie per il recupero del credito (...)”. In sostanza, l’opposta attesta non solo che risultano ancora non pagate le indennità d’esproprio, ma che vi sono ancora giudizi pendenti, per cui non vi è alcuna definitività del “costo di esproprio”, come richiesta dall’art. 4 dell’atto d’assegnazione, oltre che la mancanza di “offerta e pagamento” delle relative indennità. L’attestazione prodotta avrebbe dovuto imporre un rigetto del ricorso monitorio non sussistendo i requisiti di legge per stessa ammissione della parte ricorrente. Il riferimento all’art. 4 dell’atto di assegnazione ai fini della richiesta di presunti importi, per presunti maggiori costi, è anch’esso privo d’effetto per l’accoglimento della domanda monitoria, non essendo stati prodotti gli elementi documentali, necessari ad attestare anzitutto l’esistenza di presunti maggiori costi, solo annunciati ma giammai provati, sia nell’an e sia nel quantum. Parte avversa adduce la pubblicità dell’atto d’assegnazione, quale elemento di “certezza del rapporto obbligatorio da cui deriva il credito”, non avvedendosi del fatto che l’obbligo sancito nell’atto è generico ed indeterminato nell’ammontare, dipendendo da una serie di circostanze ed elementi successivi, la cui esistenza andava necessariamente provata. La valenza dell’atto pubblico invocata da controparte (addirittura per la concessione della provvisoria esecuzione) non può coprire la prova dell’esistenza dei maggiori costi e del loro specifico ammontare. Pertanto, il decreto ingiuntivo non poteva essere concesso, difettando i presupposti di legge, per cui s’insisteva per la declaratoria di nullità dell’ingiunzione”.
Nel merito: Insussistenza del Credito – Assenza di Prova - Exceptio Inadimpleti Contractus:
“Per quanto affermato nel paragrafo “ Insussistenza dei Presupposti ex artt. 633 e ss. c. p. c. ”, il credito richiesto da controparte era, in ogni caso, insussistente, non provato sia nell’an sia nel quantum e risultava inesigibile, stante il termine di cui al citato art. 4 dell’atto d’assegnazione per notaio D’Antonio ( “l’impresa assegnataria si assume l’obbligo di pagare un conguaglio del corrispettivo all’esito della superficie risultante dal completamento delle formalità catastali al termine dei lavori di urbanizzazione del PIP”). L’opposta, inoltre, non aveva fornito alcuna prova, pur in presenza di corpose contestazioni, dell’avvenuta realizzazione delle opere d’urbanizzazione. Configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio ordinario di cognizione e svolgendosi, lo stesso, secondo le norme del procedimento ordinario, incombeva, secondo i principi generali in tema d’onere della prova, su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori, a sostegno della propria pretesa. Infatti, in tale giudizio il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa, fatta valere dall’opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, per cui la prova del fatto costitutivo del credito spetta al creditore opposto. Dai fatti esposti risultava palese il grave inadempimento in cui era incorsa l’Agro Invest. L’art. 8 della Convenzione di cessione in proprietà testualmente prevedeva che: “Il Comune e per suo conto Agro Invest s. p. a., ai sensi della convenzione citata in premessa realizzi le indispensabili opere di urbanizzazione”. L’obbligo di realizzazione delle opere è individuato in capo alla società Agro Invest. Il corrispettivo della cessione in proprietà del suolo di cui alla predetta Convenzione è comprensivo dei costi, dovuti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e per l’acquisizione dei suoli ad essa pertinenti. Pertanto, risultava evidente la corrispettività tra le prestazioni di realizzazione delle opere di urbanizzazione, da parte di Agro Invest, e il pagamento dell’importo di cui all’art. 41. Il grave inadempimento da parte di Agro Invest consisteva nella mancata realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione, nei termini dalla stessa Agro Invest stabiliti in Convenzione e prorogati con le note, sopra citate, del 18/06/2009 ad aprile 2010 e del 18/11/2009 a giugno – settembre 2010, e comunque a tutt’oggi, nonostante le reiterate diffide della società opponente, non ancora ultimate. La prova certa della mancata ultimazione delle opere è data dalla stessa società opposta con la nota, allegata al ricorso monitorio prot. 1636 del 29/10/2018, nella quale testualmente si legge: “(...) Per quanto riguarda le opere pubbliche che restano da completare per una percentuale fisica di circa il 20% di quanto previsto in progetto (...)”. La prova del grave inadempimento della società opposta è data dalla delibera di Giunta del Comune di Sarno, n. 80 del giorno 11/08/2020, preceduta dalla determina dell’Agenzia, n. 447 del 25/05/2020, aventi ad oggetto i lavori di completamento delle opere d’urbanizzazione. Tali atti offrono lo spunto per smentire le reiterate affermazioni della società opposta attraverso le quali la stessa tenta di scaricare la responsabilità del mancato completamento dei lavori al mancato pagamento, da parte della Tekla, del conguaglio richiesto;affermazioni, contenute nelle missive dell’Agenzia prot. 1595 del 10/11/2017 (“Il mancato rispetto da parte della Tekla degli obblighi di pagamento del corrispettivo (...) ha causato l’impossibilità da parte della Agro Invest di provvedere), prot. 1636 del 29/10/2018 (“non è stato possibile il completamento delle stesse esclusivamente perché è venuta a mancare la disponibilità finanziaria, a seguito del perdurante ad oggi ritardo nel pagamento di quanto dovuto da parte di varie imprese assegnatarie”), allegate al fascicolo del ricorso monitorio. Infatti, in calce alla determina n. 447/2020, si legge: “(...) La spesa per l’esecuzione dei lavori trovano copertura in parte con i fondi del finanziamento accordato al Comune di Sarno con DD. n. 326/2018 e s. m. i. ed in parte con fondi propri della stazione appaltante”. Risultava evidente che il pagamento delle somme richieste a titolo di presunti conguagli, non necessitava, ai fini del completamento delle opere d’urbanizzazione, che andava effettuato con fondi degli enti, interessati alla realizzazione del P.I.P., non certamente finanziati dalle imprese assegnatarie, le quali, tra l’altro, erano tenute al conguaglio solo a seguito della completa realizzazione delle opere, come previsto dall’art. 4 dell’atto per notaio D’Antonio del 28/09/2007, ove si pattuiva espressamente che: “L’impresa assegnataria si assume l’obbligo di pagare un conguaglio del corrispettivo all’esito della superficie risultante dal completamento delle formalità catastali al termine dei lavori di urbanizzazione del PIP”. Pertanto, era palese il termine al quale agganciare l’obbligo di pagamento del conguaglio, individuato espressamente “nel completamento dei lavori di urbanizzazione del PIP”. Contrariamente a quanto contestato nella nota, la mancata realizzazione degli interventi di urbanizzazione dell’area ha procurato lo sviamento delle attività dell’Agroinvest (oggi Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno) e del Comune, dal fine istituzionale programmato, e tanto sia sotto il profilo urbanistico, stante la manifesta sproporzione tra l’attuale deficit degli standard infrastrutturali programmati ed il carico urbanistico indotto dalle nuove edificazioni industriali, con ripercussioni negative sull’intero territorio comunale e sulla collettività, sia sotto il profilo economico e sociale, per la mancata attuazione delle finalità di sviluppo sottese al Piano degli Insediamenti Produttivi, delle quali la realizzazione delle opere infrastrutturali costituiva rilevante espressione. La Tekla ha legittimamente evitato d’effettuare il pagamento della presunta ed ingiustificata somma di € 123.319,50, successivamente aumentata sempre arbitrariamente ad euro 163.937,79, opponendo l’exceptio inadimpleti contractus di cui all’art. 1460 c.c., considerata la corrispettività delle prestazioni e l’evidente grave inadempimento dell’Agro Invest. Data l’applicazione di detta norma, risultano “invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento”. L’aumento arbitrario della somma richiesta viene effettuato dall’opposta con la missiva allegata del 29/10/2018 prot. 1636, alla quale Tekla offre riscontro con la nota allegata sub 7, nella quale tra l’altro, oltre a ribadire quanto già precedentemente eccepito, precisa sul punto: “La missiva del 29/10/2018 è anch’essa destituita di ogni fondamento, considerato che addirittura effettua una richiesta di pagamento per una somma maggiore pari ad euro 163.937,79, oltre IVA, dovuta ad un presunto ed ingiustificato adeguamento del corrispettivo dell’assegnazione in relazione agli abnormi costi imputati al contenzioso per la determinazione delle indennità di esproprio. Appare quantomeno discutibile che Agro Invest abbia resistito alle legittime domande di adeguamento delle indennità di esproprio dando corso ad un contenzioso di portata notevolissima e soprattutto con costi assolutamente evitabili in nome dei principi di economicità e buon andamento, soprattutto alla luce dei chiari e pacifici orientamenti giurisprudenziali in materia di calcolo dell’indennità, culminati nella storica sentenza n. 181/2011 della Consulta. La pretesa di ribaltare tali abnormi costi, assolutamente evitabili e per i quali sarà necessario il vaglio delle competenti autorità, sugli assegnatari è a dir poco inaccettabile. Del pari inaccettabile l’affermazione secondo la quale il mancato pagamento dei conguagli avrebbe reso impossibile ad Agroinvest il completamento delle opere di urbanizzazione previste, certamente stimabili ben oltre il 20% indicato nella missiva qui riscontrata. L’art. 8 della Convenzione di cessione in proprietà testualmente prevede che il Comune e per suo conto Agroinvest S.p.A. ai sensi della convenzione citata in premessa realizzi le indispensabili opere di urbanizzazione. L’obbligo di realizzazione delle opere è individuato in capo alla società Agroinvest, che lo ha assunto per conto del Comune di Sarno. Il corrispettivo della cessione in proprietà del suolo di cui all’art. 4 della predetta Convenzione è comprensivo dei costi dovuti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e per l'acquisizione dei suoli ad essa pertinenti. Pertanto, risulta evidente la corrispettività tra le prestazioni di realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di Agroinvest ed il pagamento dell’importo di cui all’art. 4”. L’Agenzia per lo Sviluppo, con nota del 20/02/2020 prot. 257, ha reiterato la richiesta di pagamento dell’ingiustificata somma di euro 163.937,79. A tale missiva la Tekla ha dato riscontro con comunicazione a mezzo pec del 6/03/2020, con la quale, riportandosi a quanto già eccepito, ha evidenziato: “Va stigmatizzata la discutibile gestione del contenzioso in resistenza alle legittime opposizioni delle indennità di esproprio, dando corso ad un contenzioso di portata notevolissima e, soprattutto con costi assolutamente evitabili in nome die principi di economicità e buon andamento, anche alla luce degli univoci predicati giurisprudenziali in materia di calcolo dell’indennità, culminati nella storica sentenza n. 181/2011 della Consulta, e, di poi, nella modifica dello stesso legislativo in materia. Della abnorme e sproporzionata lievitazione di tali costi (sia a titolo di indennità di esproprio sia per spese legali e di giustizia) dovrà rispondere unicamente l’Agenzia, sia a titolo di mala gestio nell’adempimento dei doveri istituzionali di rilievo pubblicistico, sia, ovviamente, per palese difetto di diligenza nell’espletamento degli obblighi ai quali essa era astretta secondo la citata convenzione. Accanto a questo, la opposta exceptio inadimpleti contractus investe la mancata realizzazione delle opere infrastrutturali e di urbanizzazione secondo i temi e le modalità stabilite negli atti convenzionali, ciò procurando l’indefettibile sviamento delle attività dell’Agenzia (e del Comune di Sarno) dal fine istituzionale programmato, e tanto sia sotto il profilo urbanistico, per l’evidente squilibrio tra standard realizzati e carico urbanistico, indotto dagli insediamenti produttivi, che sotto l’aspetto socio-economico per i pesanti e negativi effetti che il mancato completamento del programma infrastrutturale reca alle attività insediate e alla collettività”. Pertanto, concludeva l’opponente, “il provvedimento monitorio non è giustificato e va revocato, così come la somma ingiunta, non è, in ogni caso, dovuta”.
Sul risarcimento danni:
“Dai fatti sopra esposti e dalla responsabilità dell’opposta per i gravi inadempimenti contrattuali è facile desumere la sussistenza di ingenti danni a carico dell’opponente, sia sotto il profilo del danno emergente, sia sotto il profilo del lucro cessante. La richiesta risarcitoria relativa ai danni è stata preannunciata dalla Tekla, già con nota del 2/11/09, nella quale, riscontrando la missiva Agroinvest che rappresentava il “divieto assoluto di realizzare gli allacci e, soprattutto scaricare e/o prelevare dalle costruende reti (fognaria nera e bianca, idrica industriale e potabile etc.)”, l’opponente evidenziava: “Ci troviamo in una fase di attuazione avanzata del progetto industriale dove ogni ritardo potrebbe creare notevoli danni di natura economica nonché amministrativa”. Considerati i ritardi, da parte di Agroinvest, la Tekla è stata costretta a chiedere (cfr. nota allegata del 20/11/09) all’Invitalia s. p. a. una proroga per il completamento dell’investimento al 30/06/2010 (considerato il termine comunicato da Agroinvest con nota del 18/11/2009) ed uno slittamento delle assunzioni al 31/03/2011. Con la missiva del 21/04/2011, la Tekla, stante il grave inadempimento dell’Agroinvest, segnalava “i catastrofici danni già subiti, riservandosi ogni azione legale anche di carattere risarcitorio”. Nell’atto d’opposizione a D. I. n. 794/2011, notificato in data 6/10/2011, la Tekla ha richiesto l’accertamento e la quantificazione dei danni subiti, sia in termini di danno emergente sia di lucro cessante, per i quali ci si riporta all’allegato;a seguito della sentenza n. 716/2016, che ha definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con pronunzia di difetto di giurisdizione, la Tekla ha nuovamente richiesto il risarcimento dei danni subiti e subendi con le missive allegate sub 6 (23/11/20107), sub 7 (2018) e sub 8 (6/03/2020).
Danno emergente
1) La Tekla per la realizzazione dell’opificio industriale aveva previsto una spesa di euro 2.525.000,00. I ritardi causati dagli inadempimenti di Agroinvest sull’andamento dei lavori di realizzazione dell’opificio, hanno originato una spesa complessiva pari ad euro 3.029.000,00, da imputarsi ai maggiori costi dei materiali intervenuti medio tempore. Tali maggiori costi sono documentabili attraverso le fatture di acquisto dei materiali e riscontrabili con le tabelle dei prezzi ministeriali sull’andamento dei costi dell’acciaio nel periodo di realizzazione (si veda documentazione ripartita per SAL);il tutto per un maggior costo di euro 504.000,00.
2) L’opponente, onde rispettare gli obblighi assunti con il piano di investimenti concesso da Invitalia, è stata costretta ad assumere e pagare inutilmente la manodopera prevista dai contratti stipulati per le agevolazioni (cfr. buste paga riassuntive), nota Ministero del Lavoro del 19/04/2011 e comunicazioni UNILAV, pur non potendo dare inizio all’attività imprenditoriale a causa della mancanza delle opere di urbanizzazione. I maggiori costi per manodopera inutilizzata sono quantificabili in euro 1.653.143,66, ai quali vanno aggiunti gli interessi bancari.
3) Nel corso del programma d’investimento, Tekla ha fatto ricorso, per mancanza di liquidità idonea a sostenere i costi del progetto, causati dai noti ritardi amministrativi, a finanziamenti da parte dei soci per un importo di euro 1.886.552,00 (cfr. bilancio 2011). Tali capitali avrebbero potuto essere utilizzati proficuamente in altre attività industriali. ove avrebbero potuto produrre quantomeno il beneficio di evitare il ricorso a finanziamenti bancari.
4) La fideiussione richiesta a garanzia da Invitalia e stipulata con Antonveneta è stata necessariamente rinnovata a causa dei noti ritardi per ulteriori due anni con un maggiore costo di euro 42.000,00.
5) La Tekla, a causa dei gravi ritardi, è stata costretta ad utilizzare il capannone pari a mq. 2276,94 che ha condotto in locazione in Scafati, via Oberdan, versando il canone annuo di euro 4.800,00 sino al 31/12/2018 (cfr. contratto e comunicazione cessazione). I maggiori costi per canoni di locazione, considerato che Tekla avrebbe potuto, dal 1 gennaio 2010, utilizzare il capannone in Sarno, ammontano ad euro 43.200,00 (4800 x 9 anni). Dal 1° gennaio 2019 a tutt’oggi, Tekla conduce in locazione il locale, sempre sito in Scafati, via Oberdan, pari a mq.