TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-09-10, n. 202401317
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Pubblicato il 10/09/2024
N. 01317/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00683/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 683 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Bbc Chartering Carriers Gmbh &Co. Kg, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A G, A M, P P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A G in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 48;
contro
Autorità Portuale di Gioia Tauro, Autorità Portuale di Gioia Tauro - Sede Periferica di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, con domicilio in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
MG S.r.l.S., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
• del provvedimento a firma del Responsabile del Settore Affari Legali dell'Autorità di Sistema Portuale di Gioia Tauro 22/1/2021, avente ad oggetto, tra l'altro, il rifiuto di assentire le operazioni di sbarco, nel porto di Crotone, dei colli dalla nave BBC Germany secondo le modalità indicate da BBC Chartering Genova s.u.r.l. (agente italiana di BBC Chartering Carriers GmbH &Co. KG) nell'e-mail del 18/1/2021 e l'illegittima qualificazione di siffatte modalità alla stregua di un'autoproduzione da parte della stessa BBC Chartering Carriers GmbH &Co. KG;
• di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi, tra l'altro:
- della nota a firma del Segretario Generale e del Responsabile del Settore Affari Legali dell'Autorità di Sistema Portuale di Gioia Tauro 21/1/2021, prot. n. 0001100 U/21 SEG (trasmessa ad altri soggetti e non a BBC Chartering Carriers GmbH &Co. KG);
- delle comunicazioni a mezzo e-mail dell'Ufficio Sedi Periferiche dell'Autorità Portuale a BBC Chartering Genova s.u.r.l. del 21/1/2021, ove si prospetta l'applicazione delle norme sull'autoproduzione alle modalità indicate da BBC Chartering;
- dell'Avviso inviato dall'Autorità Portuale in data 20/1/2021, volto a verificare la disponibilità di eventuali imprese autorizzate ex art. 16 della legge n. 84/1994 a svolgere nel porto di Crotone le operazioni portuali necessarie allo sbarco dei colli in questione;
- della comunicazione a mezzo mail dell'Ufficio Sedi Periferiche dell'Autorità Portuale a Compagnia Impresa Lavoratori Portuali s.r.l. (impresa individuata da BBC Chartering Carriers GmbH &Co. KG per svolgere le operazioni portuali) del 15/1/2021, che non ammette lo svolgimento delle operazioni di sbarco, nel porto di Crotone, dei colli dalla nave BBC Germany secondo le modalità indicate/richieste dalla stessa Compagnia Impresa Lavoratori Portuali s.r.l.;
- delle comunicazioni a mezzo mail dell'Ufficio Sedi Periferiche dell'Autorità Portuale a Fratelli Tricoli &C. s.r.l. (altro agente locale di BBC Chartering Carriers GmbH &Co. KG) del 14/1/2021;
nonché per l'annullamento, ove occorra:
- della delibera del Comitato Portuale dell'Autorità Portuale di Gioia Tau-ro 22/12/2020, n. 144, che ha approvato il " Regolamento relativo alle operazioni ed ai servizi portual i" nei porti di Gioia Tauro, Corigliano Rossano e Crotone, nella parte in cui il suddetto Regolamento:
* dovesse essere interpretato nel senso di consentire di applicare la figura dell'autoproduzione alle modalità di sbarco dei colli indicate da BBC Chartering Genova s.u.r.l. nella sopra menzionata e-mail del 18/1/2021;
* in ogni caso – in applicazione di una norma (art. 16, comma 4-bis, legge n. 84/1994, introdotta dall'art. 199-bis della legge n. 77/2020) a sua volta illegittima in quanto in contrasto con le norme europee e costituzionali – ha comunque introdotto ingiustificate e inaccettabili limitazioni all'autoproduzione;
nonché per l'accertamento del diritto di BBC Chartering Carriers GmbH &Co. KG al risarcimento, da parte dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, del danno ingiusto subito a fronte dell'illegittimità degli atti impugnati e già fin d'ora quantificabile in misura non inferiore a euro 297.573,82;
e per la conseguente condanna dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro al pagamento, anche ai sensi dell'art. 30, c.p.a., del predetto danno ingiusto, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bbc Chartering Carriers Gmbh &Co. Kg il 12/7/2021:
i) della nota 25/1/2021, prot. n. 0007968 U/21 ASP, a firma del Dirigente dell'Area Sedi Periferiche dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, recante i) autorizzazione rilasciata alla MG s.r.l.s. all'utilizzo dell'accosto pubblico presso il molo sottoflutti banchina n. 14 del Porto di Crotone per l'accosto della M/N BBC Germany dal 24/1 al 26/1/2021, nonché ii) autorizzazione all'utilizzo di un'area demaniale marittima di mq. 1.500 nel porto di Crotone da destinare al posizionamento di una gru necessaria per le operazioni di sbarco e la movimentazione di componenti elettromeccanici relative alle operazioni portuali della suddetta M/N BBC Germany e iii) alla movimentazione e alla sosta di 865 t. di merce, concernente i menzionati componenti elettromeccanici;
ii) dei singoli atti autorizzatori 23/1/2021, senza numero di protocollo rilasciati dal Dirigente dell'Area Sedi Periferiche dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro in favore di MG s.r.l.s. allegati alla nota 25/1/2021, prot. n. 0007968 U/21 ASP;
iii) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa – per quanto occorrer possa – la relazione a firma del Segretario Generale e del Responsabile dell'Ufficio legale e contenzioso dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro 5/5/2021, prot. n. 0007968 U/21 SEG, depositata in giudizio il 6/5/2021.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Autorità Portuale di Gioia Tauro - Sede Periferica di Crotone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2024 la dott.ssa S S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 14.4.2021 e depositato il 22.04.2021, la società ricorrente BBC Chartering Carriers GmbH &Co. KG, società armatrice della nave BBC Germany, ha impugnato gli atti meglio indicati in epigrafe al fine di ottenerne l’annullamento asserendone l’illegittimità, chiedendo, altresì la disapplicazione dell'art. 16, comma 4- bis della legge n. 84/1994 e degli artt. 32 e 33 del Regolamento relativo alle operazioni ed ai servizi portuali di cui alla deliberazione del Comitato di Gestione dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro 22/12/2020, n. 144, l’accertamento della responsabilità della suddetta Autorità Portuale di Gioia Tauro per il danno ingiusto cagionato a BBC Chartering Carriers GmbH &Co. KG dagli atti amministrativi impugnati e, per l'effetto, la condanna della stessa al pagamento di un importo non inferiore a euro 310.073,82 (oltre interessi e rivalutazione monetaria), o di quello ritenuto di giustizia, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.
2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:
i) Sull’illegittimità dell'applicazione – da parte dell'Autorità Portuale – della figura dell'autoproduzione con riferimento alle modalità di organizzazione dello sbarco dei colli in questione, prefigurato e rappresentato da BBC alla stessa Autorità Portuale:
I) Violazione artt. 6 e 16, legge n. 84/1994. Violazione d.m. n. 585/1995. Violazione artt. 1, 32 e 33, Regolamento Autorità Portuale. Violazione art. 9, legge n. 287/1990. Violazione artt. 3 e 10, legge n 241/1990. Violazione Regolamento U.E. 2017/352. Violazione artt. 101, 102, 103, 104, 106, T.F.U.E.. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza : sostiene sostanzialmente la ricorrente che la qualificazione della vicenda da parte dell’Autorità Portuale in termini di “ autoproduzione ” sarebbe scorretta in quanto la stessa (secondo l’art. 16, comma 4- bis della legge 84/94 e l’art. 1 del Regolamento dell'Autorità Portuale,) presuppone un “ ciclo ” di operazioni portuali;BBC non avrebbe inteso svolgere in autoproduzione il ciclo delle operazioni portuali, ma soltanto far azionare da personale dell'equipaggio (debitamente formato) le gru di bordo, anche per ragioni di sicurezza e in mancanza di infrastrutture adeguate e idonee nel porto di Crotone e affidare ad un'impresa autorizzata ex art. 16 l'intero ciclo delle operazioni portuali di trattamento dei colli.
ii) Sull’illegittimità, anche sotto il profilo della conformità europea e costituzionale, delle limitazioni all'autoproduzione di cui al comma 4-bis della legge n. 84/1994 e agli artt. 32 e 33 del Regolamento:
II) Violazione artt. 101, 102, 103, 104, 106, T.F.U.E.. Violazione Regolamento 2017/352. Violazione artt. 41 e 117, Cost.. Violazione art. 9, legge n. 287/1990. Violazione artt. 6 e 16, legge n. 84/1994. Violazione d.m. n. 585/1995. Violazione artt. 1, 32 e 33, Regolamento Autorità Portuale. Violazione artt. 3 e 10, legge n 241/1990. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza;
III) Violazione artt. 101, 102, 103, 104, 106, T.F.U.E.. Violazione Regolamento 2017/352. Violazione artt. 41 e 117, Cost. Violazione art. 9, legge n. 287/1990. Violazione artt. 6 e 16, legge n. 84/1994. Violazione d.m. n. 585/1995. Violazione artt. 1, 32 e 33, Regolamento Autorità Portuale. Violazione artt. 3 e 10, legge n 241/1990. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza: con tali due censure si duole la ricorrente che l’art. 16, comma 4- bis (poi ripreso dagli artt. 32 e 33 del Regolamento) introduce un'ingiustificata limitazione dell'autoproduzione, la quale può essere assentita dall'Autorità Portuale soltanto in via eccezionale e residuale qualora " non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali né mediante le imprese autorizzate … né tramite all'impresa o all'agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo ".
Evidenzia pertanto la palese non conformità europea rispetto al Regolamento 2017/352 del comma 4- bis e dei corrispondenti artt. 32 e 33 del Regolamento.
Richiama, al riguardo, le segnalazioni fatte in tal senso dall’A.G.C.M. ed al timore dalla stessa espresso che " la disposizione di cui al comma 4-bisdell'articolo16 della citata legge n. 84/1994, per un verso, altera la concorrenza tra porti italiani e porti di altri Stati membri, discriminando i primi ove non è più possibile svolgere in autoproduzione le attività portuali e, per altro verso, si pone in aperto contrasto con la finalità della normativa di rilancio del settore portuale. I porti italiani, infatti, potrebbero essere penalizzati dalla scelta dei vettori marittimi di non farvi scalo, non potendo ivi svolgere le operazioni portuali in autoproduzione, con conseguente riduzione a cascata anche degli introiti dei relativi indotti ". Richiama altresì analoghi rilievi svolti dalla Ragioneria Generale dello Stato nel parere del 6/7/2020.
Il citato comma 4- bis si porrebbe altresì in contrasto con gli artt. 41 e 117 della Costituzione, nella parte in cui riconoscono come inderogabile valore costituzionale la libertà di iniziativa economica e il principio della concorrenza.
iii) Sull’illegittimità dell'applicazione, da parte di MG s.r.l.s., delle tariffe abnormi sopra indicate, anche sotto il profilo dell'omesso controllo e/o vigilanza dell'Autorità sulla congruità delle stesse: IV) Violazione deliberazione A.R.T. n. 57/2018. Violazione artt. 101, 102, 103, 104, 106, T.F.U.E.. Violazione Regolamento 2017/352. Violazione artt. 41 e 117, Cost.. Violazione art. 9, legge n. 287/1990. Violazione artt. 6 e 16, legge n. 84/1994. Violazione d.m. n. 585/1995. Violazione artt. 1, 32 e 33, Regolamento Autorità Portuale. Violazione artt. 3 e 10, legge n 241/1990. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza: lamenta la ricorrente che le tariffe applicate dall’impresa MG, portando alla quantificazione abnorme di euro 310.073,82, siano superiori al 2400% rispetto a quelle applicate da Compagnia Impresa Lavoratori Portuali e, considerato che nel tariffario inviato da MG s.r.l.s. all'Autorità Portuale le operazioni di sbarco delle merci in colli di peso superiore a 15 kg vengono quotate 15 euro a Kg, se ne ricava che si tratti complessivamente di tariffe palesemente fuori mercato e inique alla luce di quanto praticato in altri porti e nello stesso porto di Crotone e se si pone mente al fatto che in tutti i porti la tariffa viene applicata alle tonnellate e non ai kilogrammi, pertanto partendo da una base 1000 volte inferiore a quella applicata. Tuttavia, alla richiesta del pertinente intervento di controllo e vigilanza, l'Autorità Portuale, pur a fronte dell'urgenza dello sbarco, non ha ritenuto di intervenire violando le norme e i principi che devono presiedere lo svolgimento dell'attività di regolazione da parte di tale Ente (delibera n. 57/2018).
V) Violazione deliberazione A.R.T. n. 57/2018. Violazione artt. 101, 102, 103, 104, 106, T.F.U.E.. Violazione Regolamento 2017/352. Violazione art. 9, legge n. 287/1990. Violazione artt. 6 e 16, legge n. 84/1994. Violazione d.m. n. 585/1995. Violazione artt. 1, 32 e 33, Regolamento Autorità Portuale. Violazione artt. 3 e 10, legge n 241/1990. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza: sostiene la deducente che i comportamenti tenuti dall'Autorità Portuale hanno determinano un vero e proprio abuso di posizione dominate da parte di MG s.r.l.s, la quale, in assenza di una reale concorrenza, ha potuto utilizzare tale posizione (sostituendosi ad altra impresa autorizzata) e sostanzialmente imporre a BBC tariffe abnormi e totalmente fuori mercato (anche a causa del mancato controllo/vigilanza da parte dell'Autorità Portuale).
3. In data 23.4.2021, si costituiva in resistenza l’Autorità Portuale chiedendo che l’avverso libello venisse dichiarato inammissibile, irricevibile e/o respinto nel merito per infondatezza.
4. Con atto notificato in data 05.07.2021 e depositato in data 12.07.2021, parte ricorrente presentava motivi aggiunti impugnando anche il provvedimento 25.01.2021 prot. n. 001328 U/21 ASP (e gli atti ad esso allegati ma asseritamente mai notificati al ricorrente) con cui la società M.G. s.r.l.s. è stata autorizzata dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro ad effettuare i lavori di scarico della merce ed al deposito della stessa in area autorizzata.
5. La ricorrente formulava i seguenti motivi:
I) Invalidità in via derivata. Violazione artt. 6 e 16, legge n. 84/1994. Violazione d.m. n. 585/1995. Violazione artt. 1, 32 e 33, Regolamento Autorità Portuale. Violazione art. 9, legge n. 287/1990. Violazione artt. 3 e 10, legge n 241/1990. Violazione Regolamento U.E. 2017/352. Violazione artt. 101, 102, 103, 104, 106, T.F.U.E.. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza: sostiene la ricorrente che laddove l'Autorità avesse autorizzato lo svolgimento delle attività di sbarco secondo le modalità operative corrette, BBC non si sarebbe vista costretta a rivolgersi ad MG – unica Società autorizzata resasi disponibile ad effettuare l'intero ciclo delle operazioni – ed a sostenere le abnormi tariffe da quest'ultima praticate. Ne deriva, ad avviso della deducente, che anche tale provvedimento sarebbe illegittimo per invalidità derivata, essendo inficiato dai medesimi vizi che affliggono i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.
II) Violazione artt. 6 e 16, legge n. 84/1994. Violazione d.m. n. 585/1995. Violazione artt. 1, 32, 33, 37, 39 e 44, Regolamento Autorità Portuale. Violazione art. 9, legge n. 287/1990. Violazione artt. 3 e 10, legge n 241/1990. Violazione Regolamento U.E. 2017/352. Violazione artt. 101, 102, 103, 104, 106, T.F.U.E.. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Irragionevolezza: deduce la ricorrente che nella relazione del 06/05/2021 la resistente Autorità Portuale, con una (ritenuta) inammissibile integrazione postuma della motivazione, sostiene che la comunicazione in ordine all'arrivo della nave BBC Germany sarebbe pervenuta tardivamente dall'Agenzia Tricoli, con la conseguente impossibilità di autorizzare l'attività di autoproduzione, posto che la relativa richiesta avrebbe dovuto essere presentata " almeno dieci giorni prima del previsto arrivo della nave, giusta disposizione dell'art. 37, comma 1 del Regolamento per lo svolgimento delle operazioni e servizi portuali ". E, tuttavia, il diniego adottato dall'Autorità (al pari degli altri atti impugnati con il ricorso introduttivo) non sarebbe stato affatto motivato con riferimento al mancato rispetto del richiamato art. 37 del Regolamento e del termine di dieci giorni ivi previsto, del quale non viene mai fatta menzione nei provvedimenti in questione. Peraltro, la pretestuosità di tali argomenti si ricaverebbe dalla considerazione che la richiesta formulata all'Autorità dall'agente marittimo incaricato da BBC è stata presentata in data 13/1/2021 e lo sbarco è avvenuto soltanto il 25/1/2021, a più di dieci giorni dalla presentazione dell'istanza: di qui l'insussistenza dei presupposti per il rigetto della richiesta sotto tale, ulteriore profilo, anche considerando che la stessa Autorità ha accolto l'istanza di autorizzazione all'accosto e alla sosta presentata da MG – in data 22/1/2021 – il giorno successivo alla sua presentazione, pur a fronte del chiaro tenore degli artt. 39 e 44 del Regolamento, i quali prevedono che le richieste di utilizzo dell'accosto pubblico debbano essere comunicate " almeno dieci giorni prima del previsto arrivo della nave " (art. 39), mentre le " Domande presentate oltre tale termine non verranno accolte " (art. 44), così confermando la natura ordinatoria dei suddetti termini (anche e soprattutto in casi – come quello in esame – di conclamata urgenza e non sussistendo alcun elemento ostativo). Di qui l'ulteriore dimostrazione dell'illegittimità delle modalità operative seguite dall'Autorità resistente.
iv) Domanda risarcitoria.