TAR Aosta, sez. I, sentenza 2020-02-19, n. 202000005

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2020-02-19, n. 202000005
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 202000005
Data del deposito : 19 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/02/2020

N. 00005/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00040/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 40 del 2019, proposto da
Led S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati S C, M P, P M D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’interno, Questura Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento, previa concessione della tutela cautelare

del decreto n. 69/2019 PAS., assunto dalla Questura di Aosta in data 23 settembre 2019, recante la revoca della licenza ex art. 88 TULPS rilasciata in data 19.01.2017 e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, successivo e/o comunque connesso e in particolare della nota prot. 70/2019/P.A.S.I., datata 5 settembre 2019, a firma del Dirigente Divisione P.A.S.I., avente ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del ministero dell’interno, Questura di Aosta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2020 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente è titolare di una licenza rilasciata dalla questura di Aosta ex articolo 88 T.U.L.P.S. per l’esercizio del gioco lecito nei locali siti in Quart, località Amerique n. 125.

Con il provvedimento impugnato, datato 23 settembre 2019 e comunicato il successivo 11 ottobre 2019, la licenza è stata revocata.

La revoca è motivata dalla applicazione della legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 e successive modifiche e integrazioni e in particolare dall’articolo 4, comma 1, che vieta l’attività di esercizi commerciali con licenza ex articolo 88 se esercitata a una distanza – da misurarsi in linea d’aria - inferiore a 500 metri da cd. luoghi sensibili;
in concreto i locali della ricorrente si troverebbero a distanza (in linea d’aria) di m. 400 dall’Università della Valle d’Aosta come comunicato con nota del 3 settembre 2019 dal Comune di St. Christophe.

Di qui la revoca dell’autorizzazione contro cui la società ricorrente ha proposto il ricorso all’esame, notificato il 14 ottobre 2019 e depositato in pari data.

Sostiene la ricorrente che il provvedimento di revoca è illegittimo in quanto:

a) la competenza delle Questure a verificare il rispetto delle distanze da luoghi sensibili dei locali sede di attività di gioco lecito è stata introdotta a partire dalla data del 19 marzo 2018 (dalla circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Amministrazione, Ufficio per l’Amministrazione Generale del 19.03.2018, n. 557/PAS/U/003881/12001(1), avente ad oggetto “ Licenza ex art. 88 del TULPS per l’esercizio di attività di raccolta di scommesse, di sale giochi con apparecchi videolottery e sale bingo. Distanze minime da luoghi sensibili. Indicazioni operative ”), che ha espressamente limitato la propria applicabilità alle nuove richieste di autorizzazione e ai procedimenti in itinere alla sua data di emanazione;
fino a quella data le Questure erano competenti a verificare il solo possesso dei requisiti soggettivi da parte degli operatori mentre il rispetto delle distanze rientrava nelle competenze degli enti locali secondo quanto stabilito dalle leggi regionali;
in concreto la tesi esposta in ricorso è che, risalendo l’autorizzazione oggetto di revoca al 2013 (o al 2017 anno della sua voltura alla ricorrente, società che ha incorporato la precedente titolare), essa non rientrava in alcun modo nell’ambito applicativo della circolare del 19 marzo 2018, come del resto puntualizzato dalla successiva circolare 21 maggio 2018 secondo cui, per le autorizzazioni già rilasciate alla data del 19 marzo 2018, “ eventuali valutazioni concernenti i limiti distanziometrici ricadono sotto i poteri di vigilanza degli enti locali, previsti dalla legislazione regionale e che la circolare fa espressamente salvi. Siffatta valutazione è, peraltro, suscettibile di essere eseguita dagli stessi enti locali anche a prescindere da vicende inerenti la titolarità delle licenze ” (così letteralmente la circolare del 21 maggio 2018 citata);
ciò sarebbe del resto confermato dalla stessa legge regionale n. 14 del 2015 secondo cui “ le funzioni di vigilanza sull'osservanza dei divieti e degli obblighi di cui alla presente legge, l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni sono esercitate dai Comuni nei quali sono ubicate le sale da gioco e gli spazi per il gioco ”;

b) l’articolo 4, comma 1, della legge regionale vieta le sale giochi poste a distanza inferiore di 500 metri da “ istituti scolastici di ogni ordine e grado ” e l’Università degli studi della Valle d’Aosta non rientra nel sistema scolastico ma nel sistema universitario;
in pratica la tesi della ricorrente è che la legge menzionando “ istituti scolastici di ogni ordine e grado ” intenda riferirsi al sistema scolastico costituito dalla scuola dell’infanzia, dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo e secondo grado e non anche al sistema universitario – che è un sistema distinto – e del quale fanno parte le università;
ciò corrisponderebbe anche alla ratio della disciplina che è quella di tutelare i soggetti più deboli e più esposti al rischio del gioco patologico.

In via logicamente subordinata la ricorrente eccepisce l’incostituzionalità dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 17 dicembre 2018 n. 10, dell’articolo 2, comma 1, e 3, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2019, n. 2.

Più specificamente l’articolo 1, comma 2, della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 10 ha modificato l’articolo 4 della legge regionale n. 14 del 2015, stabilendo che la distanza delle sale giochi dai cd. luoghi sensibili debba essere misurata in linea d’aria (mentre il testo originario della legge stabiliva che la distanza dovesse essere misurata considerando il percorso pedonale più breve).

L’articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 27 marzo 2019, n. 2 ha ulteriormente modificato il citato articolo 4, comma 1 della legge regionale n. 14 in pratica aggiungendo al catalogo dei luoghi sensibili “ istituti di credito e sportelli bancomat, esercizi di compravendita di oro e oggetti preziosi usati, luoghi di culto ”.

Infine l’articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2019 citata ha introdotto nella legge n. 14 del 2015 l’articolo 4- bis (“ Mappa dei luoghi sensibili ”) secondo cui “

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