TAR Milano, sez. I, sentenza breve 2014-02-28, n. 201400567

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza breve 2014-02-28, n. 201400567
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201400567
Data del deposito : 28 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03068/2013 REG.RIC.

N. 00567/2014 REG.PROV.COLL.

N. 03068/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74116 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3068 del 2013, proposto da:
P P, rappresentata e difesa dagli avv.ti G P, C C, G C e G C, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, corso Italia, 9

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Milano, via Freguglia, 1

per l'annullamento

della determinazione n. 0303409/13 di protocollo del 21.10.2013 (notificata l'8.11.2013), con la quale il Capo del I Reparto - Ufficio personale ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari del Comando generale della Guardia di Finanza ha rigettato in parte la richiesta di accesso agli atti della ricorrente;

dell'art. 4, comma 1, lettere f) e h) del D.M. n.603/1996, nella misura in cui si pone in contrasto con l'art. 24, comma 7 della legge 7.8.1990, n.241;

dell'art. 1049, comma 2, lett. b) del D.P.R. 15.3.2010 n.90, nella misura in cui si pone in contrasto con l'art. 24, comma 7 della legge 7.8.1990, n.241.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 il dott. R L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 18 dicembre 2013, P P, finanziere in servizio presso il Gruppo Malpensa della Guardia di Finanza, ha impugnato il provvedimento con il quale l’amministrazione di appartenenza le aveva parzialmente negato l’accesso agli atti del procedimento afferente alla sua pregressa istanza di trasferimento ex art. 33 della L. n. 104/1992.

Nello specifico, la ricorrente aveva chiesto l’accesso ai seguenti atti:

- i pareri espressi dalle Autorità intermedie e relativi ai Reparti interessati dalla movimentazione richiesta dalla scrivente;

- gli atti concernenti tutti i trasferimenti ex legge n. 104/1992, concessi dall’Amministrazione ai colleghi in servizio al Gruppo Malpensa della Guardia di Finanza, nel periodo compreso dal maggio 2012 al settembre 2013;

- gli atti concernenti tutti i trasferimenti per “situazioni straordinarie” ai sensi della circolare n. 379389/09, datata 11/11/2009, concessi dall’Amministrazione ai colleghi in servizio al Gruppo Malpensa della Guardia di Finanza, nel periodo compreso dal maggio 2012 al settembre 2013;

- le piante/tabelle organiche dei Reparti interessati dal trasferimento e, quindi, del Gruppo Malpensa della Guardia di Finanza, dei Reparti esistenti ad Avellino, Nola e Napoli e, in ogni caso, di tutte le sedi esistenti nella regione Campania;

- gli atti concernenti i procedimenti ordinari di programmazione dei trasferimenti relativi agli anni 2012 e 2013.

L’amministrazione si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso, e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza in camera di consiglio del 26 febbraio 2014.

Il ricorso è fondato, per quanto di ragione.

Il finanziere P ha chiesto l’accesso degli atti sopra elencati al fine di potere controdedurre nel diverso e parallelo procedimento di trasferimento azionato ex art. 33 della L. n. 104/02, sostenendo che la conoscenza di tali atti sarebbe necessaria per curare e/o difendere i propri interessi giuridici.

L’amministrazione le ha negato parzialmente l’accesso con riferimento ai seguenti atti:

- le piante/tabelle organiche dei Reparti interessati dal trasferimento e, quindi, del Gruppo Malpensa della Guardia di Finanza, dei Reparti esistenti ad Avellino, Nola e Napoli e, in ogni caso, di tutte le sedi esistenti nella regione Campania;

- gli atti concernenti i procedimenti ordinari di programmazione dei trasferimenti relativi agli anni 2012 e 2013.

Come incidentalmente accertato anche nella sentenza n. 321/14, pronunciatasi in ordine al presunto silenzio tenuto dall’amministrazione sulla stessa istanza di accesso oggi in esame, i documenti cui è stato negata l’esibizione appaiono potenzialmente sottratti all’accesso in forza delle disposizioni di cui all’art. 4 del D.M. 603/1996, e in particolare delle lettere:

f) “atti e documenti riguardanti il funzionamento dei servizi di polizia (…), nonché (…) quelli relativi ai contingenti delle Forze armate posti a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza”;

h) “atti e documenti riguardanti l'organizzazione, le strutture, la dislocazione sul territorio dei presìdi, gli impianti, i mezzi e le dotazioni del Corpo della guardia di finanza, nonché (…) la dislocazione e la consistenza delle scorte di materiali, inerenti l'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la repressione della criminalità”.

Bisogna, tuttavia, rilevare che le predette disposizioni risultano cedevoli, allorché l’interesse del soggetto che richiede l’accesso sia diretto, concreto e attuale, rispetto alla previsione di cui all’art. 24, comma 7 della L. n. 241/1990, il quale stabilisce che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”;
ritiene, infatti, il Collegio, che il significato della norma sia inequivocabilmente quello di consentire “comunque” l’accesso a scopi difensivi dei propri interessi giuridici e tanto anche nei casi in cui sia stata disposta l’esclusione dell’accesso ex art. 24 della l. 241/1990 (cfr, in questi stessi termini, TAR Lombardia, Milano, Sez. I, sentenza n. 2105/2013).

Ne consegue che sono accessibili le piante/tabelle organiche dei Reparti interessati dal trasferimento, con esclusione, peraltro, di ogni altro documento di siffatto genere che non abbia rilevanza rispetto alla richiesta di trasferimento specificamente proposta dal ricorrente, ivi compresi gli atti concernenti i procedimenti ordinari di programmazione dei trasferimenti relativi agli anni 2012 e 2013, che appaiono collegati ad un inammissibile controllo generalizzato dell’attività della pubblica amministrazione e che non risultano collegati alla specifica posizione giuridica da tutelare.

Il ricorso deve dunque essere accolto, nei limiti di quanto sopra osservato, con obbligo per l’amministrazione di esibire entro 30 giorni la documentazione afferente alle piante/tabelle organiche dei Reparti interessati dalla richiesta di trasferimento.

Sussistono gravi ragioni, in relazione al comportamento complessivo delle parti e all’accoglimento solo parziale del ricorso, per compensare le spese del giudizio.

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