TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2015-01-19, n. 201500853
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Testo completo
N. 00853/2015 REG.PROV.COLL.
N. 12646/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12646 del 2013, proposto dalle società da r.l. PEPITO PRODUZIONI, VISION PROJECT, MANETTIO BROS FILM e DANIA FILM in liquidazione, in persona del relativo l.r. p.t., rappresentati e difesi dagli avv. A. Giussani e A. Tortora e con gli stessi, presso lo studio Tortora in Roma, via Cicerone 49, elettivamente domiciliati;
contro
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato di Roma;
per l'annullamento
- della nota ministeriale del 04.11.2013 recante comunicazione della conferma del d.m. 23.10.2013 che consente la proiezione al pubblico del film “Paura 3D” con divieto di visione ai minori di anni 14;
- del d.m. 23.10.2013;
- del parere della Commissione di II° grado del 23.10.2013 e del relativo verbale;
- di ogni altro atto connesso ivi compresi, per quanto occorra, il parere della Commissione di I° grado reso il 13.6.2012 ed il d.m. emesso a seguito di tale parere; il parere della Commissione di I° grado reso nella seduta del 09.9.2013 ed il relativo verbale nonché il conseguente d.m. n.200/107674;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e del Turismo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2014 il dott. Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I)- Le ricorrenti sono le società produttrici del film “PAURA in 3D” che, in gravame, definiscono come un’edizione, sotto forma di thriller in versione attualizzata, della fiaba dei AT RI NS e RE: film che, sebbene “ apprezzatissimo dalla critica e dal pubblico ”, è stato interdetto alla visione dei minori di 14 anni dalle Commissioni di I° e II° grado insediate presso l’intimato Ministero; e tanto nonostante i tagli apportati alle scene più violente su richiesta della Commissione di I° grado e la disponibilità, manifestata dalle ricorrenti alla Commissione di II° grado, di apportare ulteriori tagli ove ritenuti necessari.
Le censure prospettate con l’atto introduttivo del giudizio si appuntano sull’apparato motivazionale dei pareri (vincolanti) espressi dalle Commissioni incaricate della revisione del film che viene ritenuto, sotto più profili, inadeguato.
Diverso è l’avviso reso dall’intimata Amministrazione che, con articolata nota contro deduttiva, ha contestato, punto su punto, le deduzioni avversarie proponendone l’infondatezza.
Nella camera di consiglio del 30.1.2014 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare, acclusa al gravame, di sospensione degli effetti interinali derivanti dal citato divieto di visione ai minori di anni 14, con propria Ordinanza n.500/2014 avverso la quale è stato interposto appello che il Cons. St. (Ord. za n.12646/2013) ha accolto, ai soli “ fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito dinanzi al Giudice di I° grado ” attesa la necessità di un approfondito esame della motivazione relativa all’imposizione del limite di visione sopra ricordato.
All’udienza del 16 dicembre 2014 la causa è stata trattenuta per la relativa decisione.
II)- Nei fatti il film è stato sottoposto a revisione dalla Commissione di I° grado per due volte: una prima nella versione integrale ed un’altra, e successiva, volta in 2^ edizione dopo aver apportato alcuni tagli.
Sui siti internet dedicati è possibili visionare significativi tratti della produzione originale e ricostruirne la trama.
I protagonisti sono tre giovani ragazzi, chiaramente ultraquattordicenni, che, venuti casualmente in possesso delle chiavi della lussureggiante villa di un marchese, decidono, all’insaputa di costui, costretto ad allontanarsi per qualche giorno, di violarne l’accesso e trascorrervi il fine settimana. Ivi inizialmente aggirano la noia servendosi della piscina, consumando champagne trovato sul posto e fumando. Ma il marchese, a causa di un imprevisto, rientra. Due dei giovani riescono ad allontanarsi; mentre un terzo, attratto da rumori provenienti da uno degli ambienti della villa, si avvicina ed assiste alla scena di una ragazza, completamente nuda ed appesa per le braccia a delle catene. Sulla giovane si scatenano i perversi sentimenti del marchese che viene immortalato, con tecnologia 3D, mentre accarezza e rade il pube della ragazza. Anche il giovane verrà catturato ed incatenato dal marchese che inizia a torturalo, giungendo a staccargli un capezzolo con una pinza mentre la ragazza incatenata urla di terrore. I due ragazzi che si erano allontanati, rientrati nella villa alla ricerca del loro amico, cercano di uccidere, senza riuscirci, il marchese. E’, infatti, costui che riesce ad uccidere, impiccandolo ad un cappio di ferro, uno dei giovani. L’altro viene ucciso con un giravite conficcato alla testa che viene poi scarnificata per recuperare l’attrezzo. Alla fine il marchese verrà infilzato dall’unico dei ragazzi rimasto in vita con un tridente che ne attraversa il corpo; ma non muore: rientra in casa dove si scontra ancora col giovane che, nella scena successiva, riesce a decapitarlo. Da ultimo la ragazza, finalmente liberata dal giovane, pervasa da turbamento all’evidenza da collegarsi allo sconvolgimento psichico subito per effetto delle precedenti torture, uccide il giovane liberatore conficcandogli un giravite in testa.
Il film nella versione sopra sintetizzata, diffusa nelle sale cinematografiche dal 15.6.2012, è stato visionato dalla Commissione di I° grado due giorni prima, e cioè il 13.6.2012. Detto Organo - dopo aver anche ascoltato il delegato di una delle ricorrenti (Ndr: a mente dell’art.4 della legge n.161 del 1962 l'autore e il richiedente del nulla osta dell'opera in revisione possono e, se ne facciano richiesta, devono essere uditi dalla Commissione) - ha formulato parere favorevole al rilascio del nulla osta per la proiezione in pubblico ad eccezione dei minori di anni 14; e tanto per la “ crudezza delle immagini che anche se inserite in un film evidentemente di genere sono tali da poter colpire la sensibilità di un minore di anni 14 e dunque assolutamente inadatte alla visione da parte dello stesso minore ”.
Sempre dinanzi alla Commissione di I° grado, il film è stato revisionato, su richiesta degli interessati, in seconda edizione, dopo aver apportato alcuni tagli consistenti nella riduzione di alcune sequenze e nell’eliminazione di