TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-01-05, n. 202400092

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-01-05, n. 202400092
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202400092
Data del deposito : 5 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/01/2024

N. 00092/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01755/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1755 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato N C, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato G T in Catania, via Ventimiglia n. 145;

contro

Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domiciliano in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

1) del D. S. N. 928 dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e Ambientali Servizio Tutela e Acquisizioni del 28.2.2018, notificato a mezzo del servizio postale con nota prot. 28044 del 25.06.2018, mediante racc.a.r. recapitate il 23.07.2018 a -OMISSIS- e il 24.07.2018 a -OMISSIS-, con il quale decreto è stato ingiunto il pagamento, in solido, della somma di E. 16.552,77, quale indennità per il danno causato al paesaggio dalle opere abusive, entro il termine perentorio di giorni 90 dalla data della notifica, nonché determinata la somma di E. 4.392,51 quale profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive;

2) di ogni altro atto connesso e/o conseguenziale tra cui la scheda prot. n. 0000369 del 31.01.2018 della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS-;

3) per l’accertamento della non debenza delle somme ingiunte, perché prescritte.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 27 novembre 2023, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. G G A D;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso notificato in data 11 ottobre 2018 e depositato in data 25 ottobre 2018 i sig.ri -OMISSIS- hanno rappresentato quanto segue.

I deducenti hanno presentato in data 7 ottobre 1986, prot. 7694 (sig.ra -OMISSIS-) e prot. 7690 (sig. -OMISSIS-) al Comune di -OMISSIS- due istanze ai sensi della legge n. 47/1985 e della L.R. n. 37/85, al fine di ottenere concessioni edilizie in sanatoria per le loro costruzioni abusive, site in località Casa Bianca Villaggio Faro Superiore del Comune di -OMISSIS-, in catasto foglio 21, particella 2 sub. 1 e 2.

La Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS-, con nota prot. 2216 del 28 marzo 2011, ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza.

Il Comune di -OMISSIS- ha esitato favorevolmente le pratiche in questione rilasciando le concessioni edilizie in sanatoria nn. 2966 del 21 aprile 2010 (alla sig.ra -OMISSIS-) e 4400 del 3 febbraio 2016 (al sig. -OMISSIS-).

Con i provvedimenti avversati, l’Amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 167 D.L.vo n. 42/2004, ha ritenuto di dover irrogare ai deducenti una sanzione amministrativa di Euro 16.552,77, quale indennità causato al paesaggio dalle opere abusive ed Euro 4.392,51, per il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive.

Le opere edilizie assentite con le concessioni richiamate sono state ereditate dai ricorrenti, in forza di successione del loro genitore N P (denunzia di successione n. 47, vol. 1773 del 21 settembre 1989 - Ufficio Registro di -OMISSIS-);
con atto – tipo mappale n. 28318/1986 del 7 marzo 1986, è stata denunziata dalla loro genitrice, N P P, detta nuova costruzione all’Ufficio Tecnico Erariale di -OMISSIS-.



1.1. Si sono costituiti in giudizio l’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS- chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.



1.2. Con ordinanza 28 marzo 2023, n. 564 sono stati disposti a carico delle parti - ricorrente e resistente - gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini ivi precisati.



1.3. In vista della celebrazione dell’udienza di discussione la parte ricorrente ha depositato documenti, memoria e replica;
la parte resistente ha depositato documenti e memoria.



1.4. Con istanza di passaggio in decisione senza discussione da remoto, depositata in data 20 novembre 2023, la parte ricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti impugnati, accertando e dichiarando la non debenza delle somme ingiunte, siccome intrasmissibili e, in ogni caso, prescritte.



1.5. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 27 novembre 2023, il Collegio ha preso atto del deposito, da parte del difensore della parte ricorrente, della richiesta di passaggio in decisione ai sensi dell’art. 13 quater disp. att. cod. proc. amm., e lo ha considerato presente ad ogni effetto in udienza.

Il ricorso è stato dunque trattenuto in decisione.

DIRITTO



1. Possono essere esaminati congiuntamente il primo ed il terzo motivo di ricorso.

Con il primo sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione degli artt. 28 L. n. 689/1981, 167 D.L.vo n. 42/2004 e 158 c.p. Eccesso di potere per illogicità manifesta, Difetto di istruttoria e di motivazione. Illegittimità dell’ingiunzione di pagamento per intervenuta prescrizione quinquennale .

Per la parte ricorrente, in sintesi, gli abusi edilizi in questione sono stati commessi da N P, padre dei deducenti, all’inizio degli anni 1980, tant’è che le istanze di sanatoria sono state presentate dagli esponenti al Comune di -OMISSIS- nell’ottobre 1986, in aderenza alla legge n. 47/1985 e L.R. n. 37/1987.

Le opere in questione sono state ultimate integralmente da oltre trenta anni e, ai sensi dell’art. 158 c.p., la “permanenza” è cessata da oltre trenta anni;
da questa data - sostengono i deducenti - è iniziata a decorrere la prescrizione.

Per la giurisprudenza ordinaria (penale) la cessazione dell’attività si ha allorquando si verifica l’ultimazione dei lavori per il completamento dell’opera, con la sospensione volontaria, imposta, o con la sentenza di primo grado;
l’ultimazione dei lavori coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni quali gli intonaci e gli infissi, mentre per quella amministrativa la cessazione in esame coincide con il momento di conseguimento del titolo autorizzatorio.

A fronte di identica situazione fattuale, secondo la parte ricorrente, l’ordinamento giuridico, nella sua unitarietà, non può riservare differenti conseguenze, specie in tema di irrogazioni di sanzioni ( ex art. 1 legge n. 689/1981);
ai sensi dell’art. 28 legge n. 689/1981 il diritto alla riscossione di somme per violazioni amministrative si prescrive in cinque anni, con l’aggiunta che “l’interruzione” risulta regolata dalle norme del codice civile (artt. 2943 - 2945 c.c.).

Nel caso di specie l’Amministrazione Regionale - già con provvedimento del 28 marzo 2011 prot. 2216 - aveva espresso parere favorevole, senza tuttavia comminare alcuna sanzione ex art. 167 del codice dei beni culturali.

In conclusione, per la parte ricorrente, il decorso del tempo dal momento della emissione del parere in questione ha fatto maturare la prescrizione ex art. 28 legge n. 689/1981.

Con il terzo motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 167 V D.L.vo n. 42/2004, dell’art. 4 D.I. 26.09.1997 e D. Interassessoriale n. 6137/99. Violazione e omessa applicazione degli artt. 12 e 28 L. n. 689/1981, nonché dell’art. 2936 c.c.- Prescrizione del diritto azionato dalla Amministrazione. Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto. Carenza di istruttoria e travisamento .

Per la parte ricorrente, in sintesi, l’indennità prevista a carico del trasgressore che abbia realizzato costruzioni abusive anche in zone soggette a vincoli paesaggistici deve qualificarsi come vera e propria sanzione amministrativa alla quale deve applicarsi la disposizione racchiusa nell’art. 28 L. n. 689/1981;
a ciò va aggiunto che - a norma dell’art. 2936 c.c. - la disciplina legale della prescrizione non è derogabile, neppure per atto unilaterale del titolare del diritto.

Nel caso di specie, l’impugnato D.S. n. 928 del 28 febbraio 2018 dà atto che la Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS- con nota n. 2216 del 28 marzo 2011 ha reso il prescritto nulla osta alla concessione in sanatoria, senza peraltro quantificare le relative sanzioni da irrogare.

Ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985 e s.m. gli abusi edilizi realizzati in aree vincolate, al di fuori dei casi in cui il successivo art. 33 espressamente prevede l’insanabilità, sono suscettibili di sanatoria subordinatamente al rilascio dei pareri favorevoli da parte dell’Autorità preposta al vincolo;
la cessazione della permanenza comincia a decorrere dall’accertamento dell’abuso o della compatibilità paesaggistica.

Come logica conseguenza, conclude l’esponente, il parere favorevole paesistico del 28 marzo 2011 n. 2216 ha fatto venir meno la abusività delle opere edili, con la ulteriore conseguenza dell’inizio del decorso quinquennale prescrizionale della riscossione delle sanzioni, tardivamente irrogate con l’avversato decreto notificato il 23 luglio 2018 (a -OMISSIS-) e il 24 luglio 2018 (a -OMISSIS-).

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi