TAR Lecce, sez. I, sentenza 2016-09-28, n. 201601502
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Pubblicato il 28/09/2016
N. 01502/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00377/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 377 del 2016, proposto da:
Lesac Sas di Bergamo F &C, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G S C.F SGRL83L21D862Q, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Ss Giacomo e Filippo 7;
contro
Comune di Lequile non costituito in giudizio;
per l'accertamento
della formazione del silenzio-assenso sulla istanza di permesso a costruire presentata al Comune di Lequile in data 04/11/2013;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2016 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Considerato che in data 26 febbraio 2016, in pendenza del presente giudizio, il Comune di Lequile ha adottato provvedimento espresso (nota prot. n. 1858), con il quale ha rilevato la mancata formazione di alcun titolo abilitativo tacito sulla precedente richiesta di permesso di costruire. A sostegno di tali assunti, l’ente civico ha rilevato che l’istanza per il rilascio di permesso di costruire non risultava idonea a sfociare in un provvedimento di accoglimento per silentium in quanto la stessa risultava carente della documentazione a corredo, quale elencata e prescritta dall’art. 20 D.P.R. 380/2001 e, in particolare, della dichiarazione di asseverazione, da parte di progettista abilitato, della conformità del progetto agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi vigenti e alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie;
Ritenuto che, sulla base di ciò, debba essere dichiarata la sopravvenuta carenza d’interesse;
Considerata la dichiarazione in tal senso formulata in udienza dalla parte ricorrente;
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di rito in considerazione della mancanza dei presupposti per la formazione del silenzio assenso e della tardiva emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento.