TAR Potenza, sez. I, sentenza 2018-01-29, n. 201800082
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Pubblicato il 29/01/2018
N. 00082/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00513/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 513 del 2008, proposto da:
- P s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Leonardo P e F D, con domicilio eletto presso la segreteria di questo Tribunale;
contro
- Provincia di Matera, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. Rosina D'Onofrio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R D B, in Potenza, alla via N. Sauro n. 102;
nei confronti di
Ro.Mal.Cos. s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Esposito, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giampaolo Magnante, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860 n. 58;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- nota della Provincia di Matera prot. n. 32742 del 16 settembre 2008;
- determinazione dirigenziale n. 2721 del 16 settembre 2008.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Matera;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto dalla Ro.Mal.Cos. s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2018, il Referendario B N;
Uditi i difensori delle parti, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto ritualmente notificato, depositato il 28 novembre 2008, la P s.r.l. è insorta avverso gli atti in epigrafe, relativi all’aggiudicazione alla controinteressata della gara per la realizzazione della “Strada di collegamento Aliano-Fondovalle del Sauro - Lotto di completamento”, deducendo in diritto, per più profili, la violazione e falsa applicazione di legge e l'eccesso di potere.
2. L'Amministrazione provinciale intimata, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso.
3. La controinteressata Ro.Mal.Cos. s.p.a. si è dapprima costituita in giudizio, eccependo l’inammissibilità in rito e l’infondatezza nel merito del ricorso, per poi proporre successivamente ricorso incidentale, depositato il 15 dicembre 2008.
4. Alla camera di consiglio svoltasi il 17 dicembre 2008 l’incidentale istanza cautelare è stata rigettata.
5. Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2018 il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, n. 3, cod. proc. amm., della questione, rilevata d’ufficio, della sopravvenuta improcedibilità del ricorso principale. Quindi il giudizio è passato in decisione.
6. In limine litis , il Collegio ritiene preferibile, in ossequio al principio della ragione più liquida procedere a esaminare prioritariamente il ricorso principale, che è improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
6.1. Invero, in data 24 novembre 2017 la controinteressata ha versato in atti copia del certificato di ultimazione dei lavori in data 7 agosto 2009. Discende da quanto innanzi l’impossibilità in fatto, prima ancora che in diritto, di conseguire l’affidamento di lavori che, appunto, risultano da tempo già eseguiti. L’ulteriore conseguenza è l’impossibilità, per la ricorrente, di ottenere un risultato utile attraverso il presente ricorso, in ragione della definitiva preclusione della possibilità di conseguire il bene della vita ambito, ossia l'affidamento e la conseguente stipulazione dell'appalto.
6.2. Il Collegio ha ben presente che, ai sensi dell’art. 34, n. 3, cod. proc. amm., il sindacato di legittimità dell’atto può essere compiuto anche solo ove ne sussista l’interesse ai fini risarcitori, e dunque operando una conversione dell’azione di annullamento in azione di accertamento. Ciò nondimeno, nel presente ricorso non è stata promossa alcuna azione risarcitoria. Va dunque richiamato il condivisibile orientamento giurisprudenziale ( ex multis , Cons. Stato, sez. V, 14 dicembre 2011 n. 6539) secondo cui: «tale ultima disposizione ha introdotto una ipotesi tipizzata di azione di accertamento;tutte le azioni, comprese quelle di accertamento, devono essere sostenute da uno specifico interesse ad agire e sono sottoposte, salvo diverse disposizione di legge (ad es. art. 122 cod. proc. amm.), al principio della domanda;conseguentemente, se la parte non domanda l’accertamento di cui al comma 3 cit. (direttamente anche in grado di appello), il giudice non può procedere d'ufficio alla declaratoria di mera illegittimità del provvedimento amministrativo, strumentale alla proposizione di una successiva domanda di risarcimento del danno;né la parte subisce pregiudizio alcuno, perché nel successivo giudizio potrà dimostrare la illegittimità del provvedimento quale presupposto del risarcimento del danno». Detta chiave di lettura, peraltro, per un verso, valorizza il principio di economia del giudizio, per un altro, considera che la parte interessata, ove voglia comunque accedere a una successiva domanda di risarcimento del danno, non resta pregiudicata da una mancata pronuncia caducatoria (di annullamento), in quanto il giudizio si chiude con la semplice declaratoria della insussistente persistenza dell’interesse nel merito al ricorso (T.A.R. Basilicata, 25 ottobre 2014, n. 752).
7. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, nonché la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale.
8. Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, in ragione delle peculiarità della controversia.