TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2013-01-10, n. 201300183

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2013-01-10, n. 201300183
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201300183
Data del deposito : 10 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00327/2012 REG.RIC.

N. 00183/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00327/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 327 del 2012, proposto da:
S S, rappresentata e difesa dagli avv.ti A G e Licia D'Amico, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, situato in Roma, via Germanico n. 197;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici per il reclutamento di 1600 allievi agenti della Polizia di Stato, in persona del legale rappresentante p.t.;

per l'annullamento,

previa sospensione,

- della decisione della Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ministero dell'Interno, di cui al verbale di notifica datato 8.11.2011, con il quale è stato comunicato alla ricorrente il giudizio di inidoneità al concorso per il reclutamento di n. 1600 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai VFP delle Forze Armate, per carenza dei requisiti previsti dal D.M. 30 giugno 2003, n. 198 per “uso di sostanze psicoattive confermato con GCSM”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2012 il Consigliere A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che:

- con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 3 gennaio 2012 e depositato il successivo 17 gennaio 2012, la ricorrente impugna il verbale in data 8 novembre 2011 riportante il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici, nominata con D.M. nr. 333-B/12E.4.10/F1, per il reclutamento di 1600 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato “ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo”, di cui al concorso indetto con D.M. 30 luglio 2010 (pubblicato nella G.U. 4^ Serie Speciale n. 67 del 24 agosto 2010), chiedendone l’annullamento;

- con atto depositato in data 21 gennaio 2012 si è costituita l’Amministrazione intimata, la quale – nel prosieguo – ha prodotto memorie e documenti;

- con ordinanza n. 454/2012 del 3 febbraio 2012 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare per “ragionevoli dubbi in ordine alla sussistenza dell’interesse al ricorso e, dunque, alla procedibilità dello stesso, atteso che non risulta proposto gravame anche avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria finale”;

- all’udienza pubblica del 13 dicembre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione;

Ritenuto che – in linea con i rilievi già formulati in fase cautelare, in ordine ai quali la ricorrente, pur essendone in condizione, nulla ha ribattuto - sia sopravvenuta carenza di interesse al ricorso a causa della mancata proposizione di apposita impugnativa avverso la graduatoria finale del concorso, pubblicata sul sito della Polizia di Stato e di cui è stato dato avviso nella G.U. 4^ Serie Speciale – Concorsi n. 93 del 25 novembre 2011 (il quale riveste “valore di notifica a tutti gli effetti”, ai sensi del disposto dell’art. 13, comma 4, del bando), in quanto:

- come ribadito dalla giurisprudenza in materia, sussiste il principio generale secondo cui - in caso di procedimenti di tipo concorsuale - l’impugnazione inizialmente proposta, concernente giudizi di non idoneità e/o provvedimenti di esclusione, deve successivamente estendersi agli ulteriori atti pregiudizievoli, quali l’approvazione definitiva della graduatoria, determinandosi altrimenti l’inutilità dell’eventuale decisione di accoglimento del ricorso inizialmente proposto (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. V, 8 settembre 2008, n. 4241;
TAR Puglia, Bari, Sez. III, 29 aprile 2010, n. 1656;
TAR Campania, Salerno, Sez. I, 23 dicembre 2008, n. 4287);

- fermo restando l’onere di impugnazione immediata dei provvedimenti incidenti sulla partecipazione al concorso – quali atti endoprocedimentali di carattere direttamente ed autonomamente lesivi – sussiste, quindi, inequivocabilmente anche l’onere del concorrente di impugnare – entro il termine di legge - il provvedimento conclusivo del procedimento concorsuale, ossia la graduatoria finale;

- tale principio trova origine essenzialmente nel rilievo che l’atto conclusivo del procedimento concorsuale non può ritenersi travolto dall’eventuale annullamento di atti presupposti;

- come noto, si può consentire alla non necessità di impugnazione dell’atto finale, quando sia stato già impugnato quello preparatorio, solo quando fra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione – consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti. Diversamente, quando l’atto finale, pur facendo parte della stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto preparatorio, non ne costituisca conseguenza inevitabile, perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di terzi soggetti, la immediata impugnazione dell’atto preparatorio non fa venire meno la necessità di procedere ad una corretta impugnazione dell’atto finale, pena la improcedibilità del ricorso;

- tanto accade, con riferimento ai pubblici concorsi, nel rapporto tra esclusione e delibera di approvazione della graduatoria finale, dove quest’ultima non si pone, rispetto all’esclusione di uno o più concorrenti, in rapporto di consequenzialità immediata e diretta, in quanto comporta una valutazione di dati ed interessi più ampia, tenendo conto della posizione di tutti i concorrenti e non solo di quelli esclusi (cfr., tra le altre, C.d.S., n. 1519 del 23 marzo 2004;
C.d.S., n. 341 del 19 marzo 1996;
TAR Basilicata, Potenza, n. 904 del 19 settembre 2003;
TAR Trentino Alto Adige, Bolzano, n. 253 del 5 ottobre 2001);

- una volta affermato il principio dell’obbligatorietà dell’impugnazione dell’atto conclusivo del procedimento, ossia della graduatoria finale, a cui si accompagna l’obbligo di notificazione del gravame ad almeno un controinteressato, da identificare non con un semplice candidato al concorso bensì con un concorrente utilmente posizionato, ne consegue che la mancata impugnazione della graduatoria comporta carenza di interesse da parte della ricorrente alla pronuncia avverso il giudizio di inidoneità impugnato, giacché anche l’eventuale buon esito di tale impugnativa non può incidere su un atto (rectius: la graduatoria finale) ormai divenuto inoppugnabile (cfr. C.d.S., n. 1519 del 23 marzo 2004 di cui sopra;
C.d.S., n. 4320 del 29 luglio 2003);

Ritenuto, in sintesi, che il ricorso vada dichiarato improcedibile ex art. 35 c.pr.amm.;

Ritenuto, peraltro, che – tenuto conto delle peculiarità della vicenda – sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti;

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