TAR Torino, sez. II, sentenza 2022-05-17, n. 202200483
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Pubblicato il 17/05/2022
N. 00483/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00692/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 692 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Torino, via Grassi n. 9;
contro
Comune di Torino, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati G G e L V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio G G in Torino, via Corte d'Appello n. 16;
Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, Commissione Assegnazione Alloggi di Edilizia Sociale, Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, non costituiti in giudizio;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto « provvedimento di annullamento dell'assegnazione ai sensi dell'art. 16 della legge Regione Piemonte n. 3/2010 » con la quale il Comune di Torino ha disposto « l'annullamento dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia sociale prevista per il sig. -OMISSIS- »;
- del parere favorevole all'annullamento dell'assegnazione dell'alloggio da parte della Commissione Assegnazione Alloggi in data -OMISSIS-;
- della richiesta di parere inviata dal Comune alla Commissione Assegnazione Alloggi con nota prot. -OMISSIS-;
- di tutte le determinazioni, i verbali, le risultanze istruttorie e ogni altro atto presupposto con cui la Commissione e il Comune hanno erroneamente e illegittimamente valutato e/o verificato l'asserito difetto dei requisiti in capo al ricorrente, annullando l'assegnazione in favore del medesimo di un alloggio di edilizia sociale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2022 la dott.ssa M A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L'odierno ricorrente -OMISSIS- ha presentato, in data -OMISSIS-, domanda di partecipazione al bando del Comune di Torino per l'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale, ottenendo un punteggio idoneo all'inserimento nella graduatoria definitiva, adottata il -OMISSIS- (doc. 4 Comune).
Tuttavia è poi emerso che il ricorrente, iscritto nel registro anagrafico come residente a Torino dal -OMISSIS-, vi era stato cancellato per irreperibilità dal -OMISSIS- (doc. 6 Comune). Pertanto, il -OMISSIS- il Comune lo ha invitato a presentare « deduzioni scritte allegando documenti idonei a giustificare quanto contestato » (doc. 29 Comune).
In assenza di riscontri, con provvedimento del -OMISSIS- il Comune ha proceduto all'annullamento dell'assegnazione dell'alloggio per mancanza del requisito di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), l.r. Piemonte 3/2010, consistente – nella formulazione vigente ratione temporis – nell'essere « residente o prestare attività lavorativa da almeno tre anni nel comune che emette il bando di concorso » (doc. 31 Comune).
2. Con il ricorso in epigrafe -OMISSIS- ha avversato questo provvedimento lamentando, in sintesi:
- l'illegittimità dell'atto di cancellazione dal registro anagrafico e, conseguentemente, l'erroneità della statuizione comunale in ordine alla mancanza della residenza anagrafica (I e III motivo);
- l'erroneità del giudizio sul requisito di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), l.r. 3/2010, in quanto fondato sulla verifica della sola residenza anagrafica e non anche della residenza effettiva (II motivo).
Il ricorrente ha inoltre domandato l'accertamento della sussistenza del requisito di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), l.r. 3/2010, nonché la condanna del Comune a reinserirlo nel registro anagrafico e nella graduatoria per l'assegnazione degli alloggi sociali.
3. Si è costituito il Comune di Torino, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Con ordinanza n. 338/2018 è stata rigettata la domanda cautelare formulata dal ricorrente, segnalando profili d'inammissibilità, per difetto di giurisdizione, delle contestazioni relative al procedimento di cancellazione della residenza anagrafica e della domanda volta a ottenere una re-iscrizione del ricorrente nel relativo registro.
5. La causa è infine passata in decisione all'udienza pubblica dell'11 maggio 2022, in vista della quale il ricorrente ha rinunciato alla domanda di condanna del Comune a reinserirlo nel registro anagrafico e ha richiesto che venisse accertato in via incidentale, ai sensi dell'art. 8 cod. proc. amm., l'illegittimità dell'atto di cancellazione dal suddetto registro.
6. Il ricorso è manifestamente infondato.
7. Come premesso, i motivi primo e terzo tendono a contestare il procedimento e gli accertamenti esperiti dal Comune ai fini della cancellazione del ricorrente dal registro anagrafico e, per tale via, a dimostrare il reale possesso, da parte di questi, della residenza anagrafica. Segnatamente, preso atto che questo giudice non ha giurisdizione sulle controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione residente, poiché coinvolgenti situazioni di diritto soggettivo (cfr., ex multis , T.A.R. Milano, Sez. III, 4 settembre 2017, n. 1779;T.A.R. Roma, Sez. I, 14 settembre 2015, n. 11217), l'esponente pretende che il Collegio si pronunci incidentalmente sull'illegittimità dell'atto di cancellazione per attestare che egli dovesse considerarsi anagraficamente residente.
È evidente l'erroneità dell'assunto logico alla base di tale pretesa: una eventuale constatazione dell'illegittimità della cancellazione non farebbe riacquisire al ricorrente la residenza anagrafica. Questa è un concetto formale inscindibilmente legato all'iscrizione nelle liste delle persone residenti. Se tale iscrizione manca, manca anche la residenza anagrafica.
Ne consegue che, indipendentemente dalla correttezza del procedimento e degli accertamenti che hanno condotto l'ufficio anagrafe a depennare il ricorrente dal registro, egli, al momento di adozione del provvedimento relativo all'assegnazione dell'alloggio sociale, non era anagraficamente residente a Torino. Pertanto, l'accertamento del Comune in ordine alla mancanza della residenza anagrafica è corretto.
8. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che, quand'anche fosse privo della residenza anagrafica, il Comune avrebbe dovuto comunque riconoscergli il requisito di cui all'art. 3, co. 1, lett. a) l.r. Piemote 3/2010, poiché materialmente residente a Torino.
Anche tale motivo è destituito di fondamento.
L'art. 3, co. 1, lett. a) l.r. Piemote 3/2010, nella versione vigente all'epoca dei fatti, prescriveva che il soggetto richiedente l'assegnazione di un alloggio sociale dovesse « essere residente o prestare attività lavorativa da almeno tre anni nel comune che emette il bando di concorso o in uno dei comuni del medesimo ambito territoriale di cui all'articolo 5, comma 2 ». La norma, dunque, non richiedeva il possesso della residenza anagrafica, sicché il concetto di residenza va riferito alla situazione effettiva di abituale dimora (art. 43 cod. civ.), quand'anche non coincidente con le risultanze dei pubblici registri.
Tuttavia, è indubbio che queste ultime abbiano valore presuntivo (arg. ex art. 44 cod. civ.), essendo perciò onere del privato fornire idonea dimostrazione di una non coincidenza della situazione di fatto con quanto attestato nel registro anagrafico. Più nello specifico, l'amministrazione non può dirsi gravata del dovere di effettuare indagini ad hoc sull'effettiva dimora abituale dei richiedenti l'assegnazione di un alloggio sociale, pena l'evidente detrimento dei principi di buon andamento e di celerità dell'azione amministrativa, potendo perciò legittimamente attenersi al valore presuntivo delle risultanze anagrafiche, in assenza di diversi elementi probatori forniti dai singoli interessati.
Ebbene, nel caso di specie siffatti elementi non sono stati forniti, poiché il ricorrente ha omesso di rispondere alla comunicazione del -OMISSIS-, con cui il Comune lo aveva invitato a presentare « deduzioni scritte allegando documenti idonei a giustificare quanto contestato » (doc. 29 Comune). Ne consegue la legittimità dell'accertamento espletato dall'amministrazione sulla scorta del registro anagrafico.
9. All'infondatezza delle doglianze consegue il rigetto della domanda di condanna del Comune alla riassegnazione dell'alloggio sociale.
10. Il ricorso deve essere pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese, per come liquidate in dispositivo.
11. Stante la manifesta infondatezza del gravame, s'impone altresì la revoca dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 136 d.p.r. 115/2002.