TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2023-12-15, n. 202300944

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2023-12-15, n. 202300944
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202300944
Data del deposito : 15 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/12/2023

N. 00944/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00087/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 87 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato T C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ispettorato Territoriale del Lavoro di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante, 23;

per l'annullamento, previa sospensiva

1) del Verbale di Disposizione prot. 20480 del 04.10.2022 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di -OMISSIS- comunicato a mezzo raccomandata il 14.11.2022, ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 124/2004;

2) dei verbali di primo accesso ispettivo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di -OMISSIS-;

3) di tutti gli atti presupposti, collegati connessi e consequenziali rispetto a quelli specificamente impugnati, ivi compresi, per quanto occorre, i verbali conclusivi di accertamento

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ispettorato Territoriale del Lavoro di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2023 il dott. G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Parte ricorrente ha impugnato il verbale di disposizione epigrafato dell'Ispettorato territoriale del Lavoro di -OMISSIS-, ex art. 14 del D.lgs. n. 124/2004, adottato in quanto i lavoratori ivi indicati (i) “... hanno svolto quotidianamente orario di lavoro a tempo pieno ...”;
(ii) “... per il periodo gennaio 2020- agosto 2022 (periodo oggetto di verifica) hanno svolto lavoro supplementare dalla 25° ora ...”;
(iii) “... contrariamente alle previsioni contrattuali del CCNL applicato non sono state conteggiate in busta paga le maggiorazioni per lavoro supplementare, né sono versati i contributi nè sono state corrisposte alla lavoratrice le dovute maggiorazioni ...”;
(iv) che “... il CCNL applicato prevede la corresponsione di una maggiorazione per lavoro supplementare pari al 27% della retribuzione base ...”;
(v) che “ La normativa (Dlgs. n. 811/2015 art. 6) definisce il lavoro supplementare come l'attività lavorativa svolta oltre l'orario concordato nel contratto (anche in relazione ai giorni alle settimane o ai mesi) e fino al limite dell'orario normale a tempo pieno previsto dalla legge o dal contratto collettivo. Nel caso in considerazione i lavoratori di seguito indicati risultano assunti con contratto part time rispettivamente di 12/18 o 24 ore settimanali pari a 3 o 4 giornaliere per sei giorni alla settimana”;
rilevando perciò la violazione dell’art 26 del CCNL cooperative (maggiorazione per lavoro supplementare) e, conseguentemente, in relazione ai lavoratori medesimi, ha disposto che -OMISSIS- “...provveda a conteggiare in busta paga le ore di lavoro supplementare svolte dai sopra citati lavoratori, nei periodi sopra indicati, a corrispondere a detti lavoratori con strumento tracciabile la maggiorazione per lavoro supplementare dalla 25° ora e a versare su tali differenze retributive la dovuta contribuzione ”.



2. La ricorrente ne ha dedotto l'illegittimità per violazione del termine di conclusione del procedimento, difetto di motivazione sulle fonti di prova, eccesso di potere poiché l'irregolarità riscontrata non può essere oggetto di disposizione, essendo prevista la tutela dei lavoratori sul piano civilistico per essa, difetto di prova e falsità del presupposto per cui i lavoratori avrebbero “.. .svolto quotidianamente orario di lavoro a tempo pieno ...”, piuttosto che per il quantitativo di ore indicato nei contratti e nei prospetti paga.



3. Resiste l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di -OMISSIS-, che ha richiesto il rigetto del ricorso.



4. All’udienza pubblica del 29.11.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.



5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, con riferimento all’assorbente terzo motivo, a mezzo del quale è contestato l’esercizio del potere di disposizione ex art. 14 D.lgs. n. 124/2004, non ritenendosi che il tipo di violazione contestata - per aver la società ricorrente omesso di conteggiare in busta paga le maggiorazioni per lavoro supplementare, di versare i contributi e di corrispondere ai lavoratori le dovute maggiorazioni, secondo il C.C.N.L. applicabile (art. 26) – rientri tra le “ irregolarità (…) in materia di lavoro e legislazione sociale ” che possono essere contestate dall’Ispettorato nell’esercizio del potere di disposizione.

Il Collegio infatti aderisce all’orientamento della giurisprudenza amministrativa già pronunciatasi sul tema, in particolare esposta in T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 18 maggio 2021, n. 155, posta a fondamento del ricorso dalla parte ricorrente, che vale richiamare ex artt. 74 e 88, comma 2, lett. d) cod. proc. amm. nei suoi tratti motivazionali essenziali:



9. Dal punto di vista letterale, la norma parla di “irregolarità”, termine con il quale si è soliti definire una difformità rispetto alla fattispecie legale, priva di espressa sanzione giuridica (come del resto specificato dalla stessa norma, che esclude i casi in cui le irregolarità “siano già soggette a sanzioni penali o amministrative”). Deve trattarsi, quindi, della violazione di norme c.d. “imperfette”, che al comando giuridico non accompagnino alcuna sanzione. (…)

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