TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2011-11-23, n. 201100834
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N. 00834/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00031/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 31 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-.-OMISSIS-.q. di genitori esercenti la potestà sulla minore -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall'avv. F I, con domicilio eletto presso F I Avv. in Reggio Calabria, via Mercato, 57/A - Catona;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici siti in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15 è per legge domiciliato;Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Didattica L. Radice di Reggio Calabria, Scuola Secondaria di Primo Grado Pythagoras di Reggio Calabria, Istituto Tecnico Industriale G. Vallauri di Reggio Calabria;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia
1. del provvedimento emesso dall’A.T.P. di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, contenente l’elenco dei posti di sostegno disponibili (negli ordini
di scuola primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado) sino alla data del 30 Giugno 2011, pubblicato sul sito dell’A.T.P di Reggio Calabria in data 03 Novembre 2010, in vista della convocazione fissata per il 04 Novembre 2010 degli aspiranti alla proposta di contratto a Tempo Determinato in qualità di docenti di sostegno per l’anno scolastico 2010/11;
nonché, avverso e per l’annullamento di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e, segnatamente:
2. del Decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Calabria, emesso in data 21 Ottobre
2010 e recante Protocollo n. 19156 che, in relazione all’esigenza di adeguare i rapporti in favore ad alunni disabili in situazione di gravità (art. 3, commi 1 e 3, della Legge 104/92), ha autorizzato, in provincia di Reggio Calabria, l’attivazione di ulteriori n. 35 (trentacinque) posti di sostegno in deroga, conosciuto in data 03 Novembre 2010 a seguito della pubblicazione sul sito dell’A.T.P. di Reggio Calabria dell’elenco dei posti di sostegno disponibili (negli ordini di scuola primaria, secondaria di I grado e secondaria di Il grado) sino alla data del 30 Giugno 2011;
3. della Circolare dell’U.S.R. per la Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, diramata in data 22 Ottobre 2010 e recante Protocollo n. 192 14/P, che comunica quanto segue: «con provvedimento del 21 ottobre 2010, il Direttore Generale ha attribuito ulteriori posti in deroga richiesti dagli AA. TTPP. per assicurare l’assegnazione dei docenti di sostegno agli alunni disabili in stato di gravità (art. 3, comma 1 e 3 della L. 104/92)», nella parte in cui reca l’attribuzione all’A.T.P. di Reggio Calabria di una dotazione organica consistente in 35 (trentacinque) posti di sostegno, conosciuta in data 03 Novembre 2010 a seguito della pubblicazione sul sito dell’A.T.P. di Reggio Calabria dell’elenco dei posti di sostegno disponibili (negli ordini di scuola primaria, secondaria di I grado e secondaria di Il grado) sino alla data del 30 Giugno 2011;
4. della Circolare del. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 37, emessa in data 31 Aprile 2010, e relativo Decreto Inteministeriale, recanti entrambi numero di protocollo 1228 che, per 1’A.S. 20 10/11, nella parte in cui riporta alla Tabella “E”, Colonna “A”, la dotazione organica di diritto del contingente di sostegno in Calabria determinata in 2.865 posti;alla Tabella “E”, Colonna “B”, l’incremento da utilizzare in organico di fatto del contingente di sostegno in Calabria quantificato in 834 posti;alla Tabella “E”, Colonna “C”, la dotazione organica complessiva del contingente di sostegno in Calabria consistente in 3.699 posti;
5. del Decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Calabria, emesso in data 29 Aprile 2010 e recante numero di protocollo 7664, nella parte che, per l’A.S. 2010/11, assegna all’A.T.P. di Reggio Calabria una complessiva dotazione organica di diritto consistente in 771 posti di sostegno;
6. del Decreto del Coordinatore A.T.P. di Reggio Calabria, emesso in data 10 Maggio 2010 e
recante numero di protocollo 7476, che, per l’A.S. 20 10/11, ripartisce la dotazione organica di diritto relativa al contingente di sostegno di 771 unità, tra i diversi ordini di scuola, nel modo seguente: scuola dell’infanzia n. 53 (cinquantatre) posti di sostegno;scuola primaria n. 300 (trecento) posti di sostegno;scuola secondaria di I grado n. 246 (duecentoquarantasei) posti di
sostegno;scuola secondaria di II grado. 172 (centosettadue) posti di sostegno;
7. del Decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Calabria, emesso in data 03 Agosto 2010 e recante numero di protocollo 14385, che, per l’A.S. 2010/li, assegna alla provincia di Reggio Calabria una quota aggiuntiva relativa alla dotazione organica di fatto consistente in 408 (quattrocentotto) posti di sostegno;
8. del Decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Calabria, emesso in data 03 Agosto 2010 e recante numero di protocollo 14394 che, per l’A.S. 20 10/il, autorizza n. 12 (dodici) posti di sostegno in deroga nella provincia di Reggio Calabria;
nonché, avverso e per l’annullamento di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e
consequenziali anche se non espressamente impugnati, in quanto non conosciuti.
NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA
i) del diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica dei minori disabili di cui sopra, legalmente rappresentati dai genitori esercenti la potestà, ai quali spetta l’attribuzione, nel rapporto di 1/1 (uno a uno), di un docente specializzato nell’attività di sostegno, non solo per l’anno scolastico in corso (2010/11), ma anche per i successivi anni di frequenza delle scuole di ogni ordine e grado;
2) del conseguente inadempimento delle Amministrazioni resistenti ai propri obblighi in materia di istruzione ed integrazione scolastica dei minori disabili di cui sopra, in virtù della violazione dei diritti predetti mediante la compressione e decurtazione della dotazione organica dei docenti di sostegno spettanti alle istituzioni scolastiche frequentate dai predetti minori, ossia la scuola primaria della Direzione Didattica “Collodi-Gebbione” di Reggio Calabria;la scuola primaria della la Direzione Didattica di Polistena (RC);la scuola primaria della Direzione Didattica “R. De Zerbi” di Palmi (RC);la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Campo Calabro (RC);la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Cinquefrondi;la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “E. De Amicis” di Bagaladi-San Lorenzo (RC) e la Scuola Secondaria di I grado del medesimo Istituto, tipologia di posto psicofisico (precisazione necessaria in virtù del fatto che lo stesso ha avuto il riconoscimento, unicamente, di una tipologia di “posto udito”, diversamente, è stata disconosciuta la necessità dell’assegnazione anche di una tipologia di “posto psicofisico”);la Scuola Secondaria di I grado “C. Alvaro” di Melito Porto Salvo (RC);la Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo di San Luca (RC);l’Istituto Magistrale “G. Rechichi” di Polistena (RC);l’Istituto Tecnico Commerciale dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Ten. Col. G. Familiari” di Melito Porto Salvo (RC) e l’Istituto d’arte “M Guerrisi” di Palmi (RC);
3) CON ORDINE alle Amministrazioni resistenti, ciascuno per la propria competenza, di assicurare e garantire ai minori disabili di cui sopra il riconoscimento del rapporto 1/1 con l’insegnante specializzato nell’attività di sostegno e la conseguente erogazione del servizio sotteso, per l’anno scolastico in corso e per i successivi anni di frequenza delle scuole di ogni ordine e grado, in relazione al monte ore settimanale connesso all’ordine e grado di scuola frequentato da ogni minore (segnatamente: 24 ore settimanali nella scuola primaria e 18 ore settimanali nelle scuole secondarie di I e Il grado);
4) E CONDANNA delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno esistenziale in favore di ciascun minore disabile sopra indicato;danno da liquidarsi, ai genitori degli stessi, nella qualità di esercenti la potestà, in via equitativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2011 il dott. C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, quali legali rappresentanti esercenti la potestà genitoriale sui figli minori, hanno impugnato i provvedimenti di assegnazione delle ore di sostegno ai medesimi alunni minori per l'anno 2010/2011, in considerazione delle rispettive disabilità, chiedendo, previa concessione di misura cautelare, l'annullamento dei suddetti provvedimenti e la declaratoria dei diritti dei minori ad usufruire di un numero di ore di sostegno pari all'intero orario di frequenza settimanale, in considerazione della gravità della disabilità sofferta dai medesimi minori, che rendeva inadeguata la misura loro accordata, oltre alla richiesta di risarcimento del danno derivante dagli atti asseritamente illegittimi oggetto d'impugnazione.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, resistendo all'impugnativa e producendo documentazione.
Con ordinanza n. 43, emessa in esito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2011, il Collegio accoglieva la domanda incidentale di sospensione ai fini del riesame.
Alla pubblica udienza del 26 ottobre 2011, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.