TAR Bari, sez. III, sentenza 2023-06-27, n. 202300933
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Testo completo
Pubblicato il 27/06/2023
N. 00933/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01066/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1066 del 2022, proposto da
Volta Alessandro società cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione, U.s.r. - Ufficio scolastico regionale per Puglia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
-del provvedimento Prot. MPIA00DRPU. Registro ufficiale.u.0041836.30-09-2022h.9.46 emesso in data 30.9. 2022 dal MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale Ufficio II e notificato in data 30.09.2022 con il quale è stato disposto; “E’ annullato il proprio decreto Prot nr 40860 del 23.9.2022 con il quale si autorizzava limitatamente all’anno scolastico 2022/2023, l’attivazione di una quinta classe collaterale –ad indirizzo Amministrazione Finanza e marketing con funzionamento in orario antimeridiano presso l’istituto in oggetto.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e dello U.s.r. - Ufficio scolastico regionale per Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2023 il dott. C D e udito l’avvocato F R per la parte ricorrente; nessuno è comparso per le Amministrazioni resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. Con decreto adottato il 23 settembre 2022 dall’Ufficio scolastico regionale per la Puglia, la società cooperativa sociale “Alessandro Volta”, che gestisce l’omonimo istituto tecnico economico paritario sito in Bari, alla via G. Fortunato n. 8/M - C.M. BATD105005, è stata autorizzata ad attivare, limitatamente all’ a.s. 2022/2023, una quinta classe collaterale - ad indirizzo “AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING” - con funzionamento in orario antimeridiano.
II. A distanza di una settimana il decreto è stato annullato dalla stessa Direzione generale dello U.s.r. sul presupposto che “dall’esame dell’elenco iscritti nell’a.s. 2022/2023 emerge che la provenienza della maggior parte di essi è conseguente al superamento di idoneità, ed invece gli esami di idoneità, ovunque sostenuti costituiscono, eventi ordinari e non possono essere considerati come motivo giuridicamente fondato per lo sdoppiamento delle classi facenti parte di un corso paritario”.
III. La cooperativa sociale impugna l’atto di ritiro in autotutela e ne chiede l’annullamento al Tar poiché lesivo dei suoi interessi.
IV. A sostegno del ricorso articola le seguenti censure: “1) Violazione e falsa applicazione art.li 21 octies e nonies legge 241/90 violazione art. 3 L 241/90 eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione, violazione art. 10 bis legge 241/90; 2) 2) Violazione e falsa applicazione art.li 21 octies e nonies legge 241/90 violazione art. 3 L 241/90 eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione, violazione art. 10 bis legge 241/90.Violazione art. 42 Costituzione sulla Libera iniziativa economica, violazione del principio di autonomia ed indipendenza nella organizzazione della scuola paritaria