TAR Bari, sez. III, sentenza 2023-06-27, n. 202300933

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2023-06-27, n. 202300933
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300933
Data del deposito : 27 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/06/2023

N. 00933/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01066/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1066 del 2022, proposto da
Volta Alessandro società cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'istruzione, U.s.r. - Ufficio scolastico regionale per Puglia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

-del provvedimento Prot. MPIA00DRPU. Registro ufficiale.u.0041836.30-09-2022h.

9.46 emesso in data 30.9. 2022 dal

MIUR

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale Ufficio II e notificato in data 30.09.2022 con il quale è stato disposto;
“E’ annullato il proprio decreto Prot nr 40860 del 23.9.2022 con il quale si autorizzava limitatamente all’anno scolastico 2022/2023, l’attivazione di una quinta classe collaterale –ad indirizzo Amministrazione Finanza e marketing con funzionamento in orario antimeridiano presso l’istituto in oggetto.”


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e dello U.s.r. - Ufficio scolastico regionale per Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2023 il dott. Carlo Dibello e udito l’avvocato F R per la parte ricorrente;
nessuno è comparso per le Amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I. Con decreto adottato il 23 settembre 2022 dall’Ufficio scolastico regionale per la Puglia, la società cooperativa sociale “Alessandro Volta”, che gestisce l’omonimo istituto tecnico economico paritario sito in Bari, alla via G. Fortunato n. 8/M - C.M. BATD105005, è stata autorizzata ad attivare, limitatamente all’ a.s. 2022/2023, una quinta classe collaterale - ad indirizzo “AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING” - con funzionamento in orario antimeridiano.

II. A distanza di una settimana il decreto è stato annullato dalla stessa Direzione generale dello U.s.r. sul presupposto che “dall’esame dell’elenco iscritti nell’a.s. 2022/2023 emerge che la provenienza della maggior parte di essi è conseguente al superamento di idoneità, ed invece gli esami di idoneità, ovunque sostenuti costituiscono, eventi ordinari e non possono essere considerati come motivo giuridicamente fondato per lo sdoppiamento delle classi facenti parte di un corso paritario”.

III. La cooperativa sociale impugna l’atto di ritiro in autotutela e ne chiede l’annullamento al Tar poiché lesivo dei suoi interessi.

IV. A sostegno del ricorso articola le seguenti censure: “1) Violazione e falsa applicazione art.li 21 octies e nonies legge 241/90 violazione art. 3 L 241/90 eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione, violazione art. 10 bis legge 241/90;
2) 2) Violazione e falsa applicazione art.li 21 octies e nonies legge 241/90 violazione art. 3 L 241/90 eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione, violazione art. 10 bis legge 241/90.Violazione art. 42 Costituzione sulla Libera iniziativa economica, violazione del principio di autonomia ed indipendenza nella organizzazione della scuola paritaria .Violazione e falsa applicazione art. l, comma 4, lett. f), della legge n. 62/2000 – Violazione art. 27 e 97 Costituzione”.

V. L’Amministrazione scolastica intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso del quale ha chiesto il respingimento con argomentazioni svolte in una memoria difensiva depositata in data 11.11.2022.

DIRITTO

VII. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, il provvedimento che ha disposto l’annullamento dell’autorizzazione allo sdoppiamento di una classe sarebbe dovuto essere preceduto dalla notifica di un avviso procedimentale a tutela del diritto al contraddittorio per consentire alla Scuola di controdedurre in ordine alle circostanze addotte. Ulteriore profilo di criticità dell’atto risiederebbe nella mancata enunciazione delle ragioni di interesse pubblico che hanno indotto l’Ufficio al ritiro del provvedimento autorizzatorio. E ancora, afferma la deducente, le circostanze che avrebbero indotto ad adottare l’atto di autotutela sarebbero irrilevanti. In particolare, “L’ elenco nominativo era allegato alla istanza ed era di 35 nominativi. Quello trasmesso dopo la autorizzazione riguarda gli stessi nominativi meno 2 che non si sono iscritti. Nessuna rilevanza può avere la provenienza dell’Alunno se interna all’istituto o esterna poiché tale elemento non preventivabile si verifica di norma a settembre di ogni anno in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico” . L’Amministrazione scolastica fonda peraltro il suo provvedimento sul D.M. 10.10.2008, n. 83, concernente le linee-guida di attuazione del DM n. 267/2007, e in particolare sul paragrafo 4.8, senza tener conto che l’atto regolamentare è stato annullato con la recente sentenza n. 2156 del 23.2.2022 emessa dal Tar Lazio.

VIII. A siffatto ordine di argomentazioni l’Amministrazione oppone che l’atto è stato adottato legittimamente nell’esercizio della generale potestà di autotutela della p.a., così come disciplinata dall’art. 21- nonies della legge 241 del 1990, tenuto conto dell’interesse pubblico costituito dalla necessità del rispetto della normativa dettata in materia di scuole paritarie e della ratio alla stessa sottesa. Inoltre, non trattandosi di procedimento ad istanza di parte, non sarebbe previsto per lo stesso alcun preavviso di diniego, come erroneamente sostenuto dalla scuola ricorrente, con la conseguenza che ogni avversa doglianza sul punto appare priva di fondamento. Allo stesso modo, del tutto inconferente sarebbe ogni avversa argomentazione circa le esigenze degli studenti lavoratori, dal momento che questi ultimi non potevano fare affidamento sulla formazione di una classe collaterale prima che questa venisse autorizzata e che tra l’autorizzazione e la sua revoca hanno visto passare un lasso di tempo così breve da non poterne aver subito alcun pregiudizio. Quanto alle ragioni specifiche poste a base dell’atto di ritiro la difesa erariale osserva che in base alla normativa che disciplina l’attività delle scuole paritarie l’istituzione di una classe collaterale, e cioè lo sdoppiamento di una classe presente nell’ambito di un istituto secondario superiore paritario, può legittimamente avvenire solo in presenza di eventi eccezionali, tale non potendo essere considerato il superamento degli esami di idoneità da parte di un certo numero di studenti ammessi a sostenerlo presso la scuola paritaria, che costituisce evento del tutto preventivabile da parte del coordinatore didattico. In definitiva, proprio il coordinatore didattico dovrebbe ammettere all’esame di idoneità un numero di studenti tale da poter esser accolto all’interno di una classe ordinaria, senza fare ricorso allo sdoppiamento della classe stessa.

IX. Il ricorso è fondato.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”.

L’art. 1, comma 4, lettera f), della legge sopra citata stabilisce che “…non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe”.

La giurisprudenza amministrativa ha, tuttavia, stabilito che “L'art. 1, comma 4, lettera f), della L. n. 62 del 2000 - fonte di legge - deve essere inteso nel senso di non precludere l'istituzione di classi terminali allorché ricorrano determinate condizioni giustificative indicate negli atti anzidetti con particolare riferimento agli studenti lavoratori” (cfr: T.A.R. Lazio, sez. III- bis , 23/3/2022, n. 3288, e, da ultimo, Tar Lazio, sez III- bis , n. 4122/2023).

A sua volta, il D.M. 29 novembre 2007, n. 267, recante la “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell’art.

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