TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 2020-05-21, n. 202003901

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 2020-05-21, n. 202003901
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202003901
Data del deposito : 21 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/05/2020

N. 03097/2020 REG.RIC.

N. 03901/2020 REG.PROV.CAU.

N. 03097/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3097 del 2020, proposto da


Associazione Pro Territorio e Cittadini Onlus, Associazione Raggi di Speranza - Odv, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ministro della Salute, Ministro dello Sviluppo Economico, Ministro dell'Interno e Ministro della Difesa non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 rubricato “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto il decreto cautelare n. 3548/2020;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio la dott.ssa L M B in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;


Considerato che con memoria in vista della camera di consiglio il difensore della parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla trattazione della domanda cautelare;

Ritenuto che di ciò debba darsi atto con il presente provvedimento, compensando le spese della fase cautelare in ragione della novità della vicenda contenziosa;

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