TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2018-05-29, n. 201806013

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2018-05-29, n. 201806013
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201806013
Data del deposito : 29 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/05/2018

N. 06013/2018 REG.PROV.COLL.

N. 10716/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10716 del 2017, proposto da:
Sumai - Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell’Area Sanitaria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G L, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tevere n. 20;



contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato R S, con domicilio eletto presso gli uffici della Avvocatura Regionale in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;
Commissario Ad Acta Sanità Regione Lazio, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



nei confronti

Asl Roma 3, Asl Roma 2, Sisac, Fmemceo, Omceo Roma, Omceo Viterbo, Omceo Latina, Omceo Rieti non costituiti in giudizio;
Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Ferrara, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Casal Bernocchi 73;



e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Viterbo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Graziani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Buenos Aires 14;
Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Caroleo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pompeo Magno 10/B;



per l'annullamento

previa sospensione, del Decreto n. U00239 del 28 giugno 2017 emesso dal Presidente della Regione Lazio n.q. di Commissario ad Acta


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Commissario Ad Acta Sanità Regione Lazio, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Azienda Sanitaria Locale Roma 3 e Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Viterbo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2018 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con il decreto in epigrafe indicato è stato adottato il “tempario regionale di riferimento delle prestazioni specialistiche ambulatoriali individuate come critiche”. Più in particolare, viene fissata la durata massima di ogni singola prestazione sanitaria riguardante n. 63 esami o visite specialistiche (es. mammografia, risonanza magnetica oppure visite dermatologiche, ginecologiche, cardiologiche, etc.). E tanto al dichiarato fine di ridurre il più possibile le c.d. “liste di attesa” a livello regionale.

2. Il sindacato ricorrente, il quale costituisce l’organismo maggiormente rappresentativo della categoria professionale degli specialisti ambulatoriali, ha impugnato il suddetto decreto per i motivi di seguito sintetizzati: a) violazione dell’art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, il quale prevedrebbe una riserva di regolamentazione pattizia (contrattazione collettiva) con riguardo alla organizzazione del lavoro del personale medico in questione (specialisti ambulatoriali); b) violazione dell’art. 27 dell’Accordo Collettivo Nazionale di categoria (specialistica ambulatoriale) quadriennio normativo 2015, il quale prevedrebbe una determinata autonomia di giudizio, in capo al singolo professionista, circa la congruità del tempo da riservare alle singole visite; c) difetto di motivazione e di istruttoria nella parte in cui l’intimata amministrazione regionale avrebbe acriticamente recepito, ai fini della predisposizione del provvedimento di cui in questa sede si controverte, tempari e analoghi documenti già elaborati da altre amministrazioni regionali.

3. Si costituivano in giudizio le intimate amministrazione regionali e statali le quali, nel chiedere il rigetto del gravame, facevano in ogni caso presente che la suddetta regolamentazione non avrebbe carattere imperativo e dunque lesivo nei confronti delle rappresentate categorie professionali.

4. Si costituivano altresì l’Ordine dei Medici Chirurgici di Viterbo nonché la Federazione Nazionale Ordine Medici Chirurgici e Odontoiatri per sostenere invece, ad adiuvandum , le ragioni di parte ricorrente.

5. La ASL Roma 3 si costituiva dal canto suo per sollevare difetto di legittimazione passiva.

6. Alla pubblica udienza del 9 aprile 2018 la causa veniva infine trattenuta in decisione.

7. Tutto ciò

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