TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-12-06, n. 202203181
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Testo completo
Pubblicato il 06/12/2022
N. 03181/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03206/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3206 del 2007, proposto da
A F, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via V. Giuffrida, 37;
contro
Comune di San Giovanni La Punta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Umberto, 303;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 131 del 17 agosto 2007 recante ordine di demolizione di un locale legnaia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giovanni La Punta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 la dott.ssa A A B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente acquistava, nel 2003, un immobile nel Comune di San Giovanni La Punta realizzato in assenza di concessione edilizia e per il quale era già stata presentata richiesta di sanatoria (n. 18539/40 dell’1 luglio 1986 – v. atto pubblico di provenienza depositato in atti).
Con istanza del 12 gennaio 2005, la ricorrente chiedeva l’autorizzazione ad eseguire interventi di completamento ed adeguamento sismico, ai sensi dell’art. 35 della legge n. 47/1985 in considerazione della vetustà e del pessimo stato di conservazione del fabbricato.
Con nota del 24 febbraio 2005, il Comune riscontrava la richiesta e invitava la ditta ad acquisire i pareri e/o nulla osta necessari in modo che, decorsi 120 giorni dall’acquisizione di detti pareri, l’interessata avrebbe potuto eseguire i lavori notificando al Comune il proprio intendimento ed una perizia giurata in ordine allo stato dei lavori.
La ricorrente ottenuti i nullaosta - rilasciati rispettivamente dalla Soprintendenza di Catania il 4 ottobre 2004 e dal Genio Civile di Catania in data 8 giugno 2005 prot. 19672 - e presentata la perizia giurata dell'Ing. Stefano Priolo, comunicava l’inizio lavori, ma veniva diffidata a non darvi inizio fino a quando non avesse comunicato il nominativo dell’impresa esecutrice degli stessi e relativa firma per accettazione dall’ente.
Con nota 6769 del 3 marzo 2006 la ricorrente integrava la suddetta comunicazione, e decorso il termine di 90 giorni considerava acquisita l’autorizzazione per silenzio assenso.
Nel corso dei lavori, la Polizia Municipale eseguiva, in data 30 giugno 2006, un sopralluogo accertando “...la realizzazione di opere di consolidamento statico e realizzazione di portico esterno di un immobile a piano terra nonché la demolizione e ricostruzione di un locale accessorio posto sul confine nord. La consistenza dei lavori, per come si evince dalle allegate ritrazioni fotografiche, si riconduce alla esecuzione della struttura portante in c.a. e alla muratura perimetrale” . Pur non rilevando palesi difformità rimetteva la relazione al Dirigente settore urbanistica per “ le eventuali più approfondite verifiche tecniche” (relazione prot. n. 286 del 14 luglio 2006).
Con nota del 30 agosto 2006 prot. 24173, il Comune chiedeva la presentazione di una perizia giurata integrativa sull'andamento dei lavori e la Polizia Municipale eseguiva ulteriore accertamento (v. relazione del prot. 455/ST/PM del 27 settembre 2006 e allegata documentazione fotografica).
Con nota del 2 luglio 2007, la ditta comunicava la fine dei lavori.
Con ordinanza n. 131 del 17 agosto 2007, il Comune di San Giovanni La Punta - rilevato che la “legnaia”, demolita e ricostruita, non era ricompresa nel progetto autorizzato per silenzio assenso - ne ha ordinato la demolizione poiché priva di titolo edilizio.
Con il ricorso in esame parte ricorrente ha chiesto l’annullamento della citata ordinanza di demolizione per i seguenti motivi:
1) Violazione degli artt. 7 e 21 octies della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.
2) Violazione di legge (artt. 35 e 38 della legge n. 47/1985;art. 20 della l.r. 71/1978). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e difetto di motivazione, in considerazione che la demolizione e fedele ricostruzione della legnaia rientra negli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Secondo la difesa della ricorrente, l’amministrazione comunale avendo autorizzato la ricorrente ad eseguire, nelle more della definizione dell'istanza di sanatoria edilizia, gli interventi di completamento ed adeguamento sismico ai sensi dell'art. 35 della legge 47/1985, avrebbe “ assentito ogni necessario intervento di recupero del fabbricato esistenti ivi compreso quello di demolizione e fedele ricostruzione della legnaia” .
Parte ricorrente rileva, inoltre, come il fabbricato pertinenziale adibito a legnaia, fosse già espressamente indicato tra le opere edilizie oggetto di istanza di sanatoria edilizia dell’l luglio 1986 prot. 18539 e per cui era stata corrisposta l'oblazione, con conseguente illegittimità dell’ordine di demolizione, in violazione dell’art. 38 della legge n. 47/1985 che impone la sospensione di ogni provvedimento amministrativo sanzionatorio nelle more della definizione dell'istanza di sanatoria edilizia.
3) Violazione dell’art. 35 della legge n. 47/1985. Eccesso di potere per difetto dei presupposti in relazione all’asserita formazione del silenzio assenso sull’istanza di sanatoria, nella quale era ricompreso il locale legnaia
4) Violazione di legge (art. 5 della l.r. 37/1985, art. 10 della legge n. 47/1985;artt. 22, 27, 31 e 37 del DPR 380/2001). L’opera in questione è costituita da una modesta pertinenza al servizio dell’edificio per il quale era richiesta l’autorizzazione, la cui mancanza avrebbe comportato la sola applicazione della sanzione pecuniaria.
Parte ricorrente ha, infine, formulato una domanda di risarcimento dei danni conseguente all’adozione dell’illegittimo provvedimento.
Il Comune di San Giovanni La Punta si è costituito in giudizio e ha puntualmente controdedotto ai motivi di ricorso osservando che il locale accessorio “legnaia” risulta essere stato oggetto di totale demolizione e ricostruzione con lavori mai autorizzati che hanno dato vita ad un locale completamente nuovo rispetto al precedente, rifinito con accessori tali (es. servizi igienici) da renderlo diverso da una semplice pertinenza e comunque difforme dal precedente, non potendo quindi configurarsi alcuna “fedele” ricostruzione.
Le parti hanno successivamente scambiato memorie e repliche e alla pubblica udienza del 9 novembre 2022, il ricorso è stato posto in decisione, come da verbale.
DIRITTO