TAR Trento, sez. I, sentenza breve 2011-04-05, n. 201100101
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Testo completo
N. 00101/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00080/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 80 del 2010, proposto da:
W S, rappresentata e difesa dagli avv.ti A P e L M, con domicilio eletto presso il loro studio in Trento, Via S.Francesco D'Assisi, n. 8
contro
Comune di Villa Lagarina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti G L e M L, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Trento, Via Serafini, n. 9
nei confronti di
Alois Erich Stofner, non costituito;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 78 di data 21.12.2009, con cui il Sindaco del Comune di Villa Lagarina ha ingiunto alla signora W S di provvedere “alla rimozione di quanto depositato sulla p.f. 197 C.C. Castellano, loc. Pilom ed alla rimessa in pristino dei terreni oggetto di violazione, ai sensi dell'art. 64 delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale prevedente le raccomandazioni per la buona tenuta dei luoghi”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villa Lagarina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2011 il dott. Fiorenzo Tomaselli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha impugnato dinanzi a questo Tribunale il provvedimento con cui l’Amministrazione comunale ha ordinato la rimozione di quanto depositato sulla p.f. 197 C.C. Castellano, chiedendone l'annullamento per i dedotti motivi di illegittimità.
Il Comune di Villa Lagarina si è costituito in giudizio, resistendo all’introdotta domanda.
Con memoria depositata il 3.3.2011 la difesa del Comune - comunicando che l’Amministrazione ha annullato in autotutela l’impugnato provvedimento - ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese, atteso l’avvenuto riconoscimento dell’errore materiale compiuto nell’indicazione della particella interessata dall’abuso.
Premesso che la condanna per lite temeraria avanzata in udienza dalla difesa della ricorrente appare inconferente, posto che la figura del provvedimento amministrativo temerario non trova riscontro nei vigenti istituti sostanziali e processuali, il Collegio, preso atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere per effetto dell’avvenuto auto annullamento del provvedimento qui impugnato in senso totalmente satisfattivo delle ragioni sostanziali dedotte da parte ricorrente, deve, peraltro, darsi carico di valutare, nella specie, la soccombenza virtuale.
In proposito, occorre rilevare che il riconoscimento dell’errore da parte del Comune non è avvenuto nell’immediatezza della proposizione dell’impugnativa, con cui la ricorrente ha puntualmente contestato l’esistenza sul proprio fondo del sanzionato deposito abusivo ed è altresì posteriore anche all’ulteriore, recente sopralluogo disposto dall’Amministrazione comunale il 9.2.2011, in cui ancora si conferma la presenza dell’abuso sulla p.f. 197;per contro una opportuna verifica avrebbe potuto tempestivamente constatare che la particella oggetto del deposito era la limitrofa p.f.196 di proprietà di altro soggetto, senza attendere così il 2 marzo 2011 per il relativo accertamento.
Conseguentemente, la richiesta avanzata dalla difesa dell’istante di porre a carico del Comune gli oneri dell’intrapresa controversia deve essere accolta.