TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2022-12-27, n. 202217544

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2022-12-27, n. 202217544
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202217544
Data del deposito : 27 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2022

N. 17544/2022 REG.PROV.COLL.

N. 10421/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10421 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A C, P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Stazione Unica Appaltante Città di Pomezia, Aprilia, Ardea, Socio Sanitaria Pomezia S.r.l., Servizi in Comune S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Donato D'Angelo, L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Donato D'Angelo in Roma, via Po, 22;



nei confronti

-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Riccardo Villata, Floriana Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

anche ai fini del riesame,

-della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS- con la quale il Dirigente del Settore 5 del Comune di Pomezia ha disposto l'approvazione dei verbali di gara (dal n.1 al n.23) della procedura di gara espletata per l'affidamento del “servizio di raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti solidi urbani, altri servizi di igiene urbana e pulizia dell'arenile per il Comune di Pomezia per gli anni 2022/2029 – -OMISSIS-” nonché l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore di -OMISSIS- società cooperativa;

-di tutti i verbali di gara (dal n. 1 al n. 23);

- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti;

e per la condanna

- in via principale, al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore dell'odierna ricorrente;

- in via subordinata, al risarcimento del danno per equivalente nella misura che sarà determinata in corso di causa;

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS-. il 4/10/2022:

- del verbale di gara n. -OMISSIS-, di apertura delle buste amministrative, nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione della ricorrente principale -OMISSIS- per mancato possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui all'art. 2.3) lett. b) del Disciplinare medesimo e ciò come diretta conseguenza dell'inidoneità del contratto di avvalimento stipulato in violazione dell'art. 89 D.Lgs. 50/2016;

- del verbale di gara n. Verbale n. -OMISSIS-, nella parte in cui è confermata l'ammissione di -OMISSIS- senza motivare circa il possesso del requisito dell'affidabilità professionale ex art. 80, c. 5, lett. c) in capo all'ausiliaria -OMISSIS-;

- del verbale n. -OMISSIS-nella parte in cui -OMISSIS- è stata collocata seconda in graduatoria;

- della determinazione di aggiudicazione n. -OMISSIS- e della graduatoria finale nella parte in cui hanno ammesso la partecipazione della Società -OMISSIS-, anziché escluderla;

- di ogni altro atto o provvedimento presupposto o conseguente e comunque connesso con l'illegittima ammissione e valutazione dell'offerta di gara presentata dalla ricorrente principale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-. il 17/10/2022: "per l'annullamento

- del verbale di gara n. -OMISSIS-, di apertura delle buste amministrative, nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione della ricorrente principale -OMISSIS- per mancato possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui all'art. 2.3) lett. b) del Disciplinare medesimo e ciò come diretta conseguenza dell'inidoneità del contratto di avvalimento stipulato in violazione dell'art. 89 D.Lgs. 50/2016;

- del verbale di gara n. Verbale n. -OMISSIS-, nella parte in cui è confermata l'ammissione di -OMISSIS- senza motivare circa il possesso del requisito dell'affidabilità professionale ex art. 80, c. 5, lett. c) in capo all'ausiliaria -OMISSIS-;

- del verbale n. -OMISSIS-nella parte in cui -OMISSIS- è stata collocata seconda in graduatoria;

- della determinazione di aggiudicazione n. -OMISSIS- e della graduatoria finale nella parte in cui hanno ammesso la partecipazione della Società -OMISSIS-, anziché escluderla;

- di ogni altro atto o provvedimento presupposto o conseguente e comunque connesso con l'illegittima ammissione e valutazione dell'offerta di gara presentata dalla ricorrente principale".


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-. e della Stazione Unica Appaltante Città di Pomezia, Aprilia, Ardea, Socio Sanitaria Pomezia S.r.l., Servizi in Comune S.p.A.;

Visto il ricorso incidentale ed i motivi aggiunti al ricorso incidentale proposti dalla -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2022 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

La -OMISSIS- espone di aver preso parte, insieme alla controinteressata, alla gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti solidi urbani, altri servizi di igiene urbana e pulizia dell'arenile del Comune di Pomezia per gli anni 2022/2029, conclusasi in favore della Società Cooperativa -OMISSIS- con gli atti che impugna con il ricorso introduttivo.

In particolare, afferma che l’affidataria non avrebbe fornito idonea prova del possesso del requisito di partecipazione di capacità tecnico-professionale concernente l’esecuzione negli ultimi tre anni di servizi di raccolta porta a porta, trasporto dei rifiuti urbani e di spazzamento delle strade, per almeno un Comune costiero con popolazione di almeno 65.000 abitanti. Inoltre, la valutazione dell’offerta tecnica e l’attribuzione dei relativi punteggi sarebbe avvenuta in modo contraddittorio e irragionevole. In subordine, rileva che la Commissione non avrebbe valutato i gravi illeciti professionali commessi da -OMISSIS-, dichiarati nella domanda di partecipazione.

Preliminarmente riferisce che il Comune di Pomezia aveva già indetto una precedente gara d’appalto per i medesimi servizi, all’esito della quale l’odierna ricorrente era risultata prima in graduatoria, avendo conseguito la migliore valutazione della commissione giudicatrice in relazione alla propria offerta tecnica ed avendo, altresì, formulato il miglior ribasso rispetto al corrispettivo posto a base di gara. Nondimeno questa gara non veniva aggiudicata, procedendosi al suo annullamento d’ufficio con provvedimento poi impugnato davanti a questo Tribunale; il relativo ricorso veniva respinto, insieme a motivi aggiunti, con sentenza n.-OMISSIS-.

Nelle more del giudizio, il Comune avviava una nuova procedura di gara per l’affidamento dei medesimi servizi, espletata dalla Stazione Unica Appaltante Città di Pomezia, Aprilia, Ardea, Socio Sanitaria Pomezia S.r.l.

Il relativo Bando di gara, anche in considerazione dei chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante su richiesta della ricorrente, sarebbe stato illegittimo e limitativo della concorrenza, nella misura in cui privilegiava di fatto la partecipazione in forma singola rispetto al RTI. Nondimeno, la ricorrente riusciva a partecipare singolarmente sicché non aveva interesse ad impugnare gli atti di gara.

Nel corso della verifica della documentazione amministrativa presentata dai vari concorrenti, la Commissione di gara riscontrava che la controinteressata non aveva prodotto la documentazione comprovante i requisiti di capacità economica e tecnico-professionale e li richiedeva a titolo di soccorso istruttorio.

Questi ultimi non venivano inizialmente prodotti da -OMISSIS- per un asserito errore da parte della Commissione nella formulazione del soccorso istruttorio; nondimeno, successivamente, la documentazione richiesta veniva prodotta e valutata dalla Commissione.

La ricorrente rilevava con nota diretta all’amministrazione una serie di anomalie ed illegittimità rispetto alla partecipazione ed alla documentazione prodotta da -OMISSIS- a comprova dei requisiti di partecipazione prescritti, comunicazione che tuttavia rimaneva priva di riscontro. All’esito della valutazione delle offerte veniva stilata la graduatoria e aggiudicata la gara a -OMISSIS-, risultata prima con il punteggio complessivo di 86,90 punti (65,93 punti su 70 per l’offerta tecnica; 20, 97 su 30 punti per l’offerta economica), a dispetto della ricorrente, seconda classificata con 78,88 punti (48,88 punti su 70 per l’offerta tecnica; 30 su 30 punti per l’offerta economica).

La ricorrente riporta inoltre di aver proposto istanza di accesso agli atti di gara cui sarebbe stato dato tardivo riscontro dall’Amministrazione.

Dagli atti ottenuti sarebbero risultati plurimi profili di illegittimità del provvedimento di aggiudicazione, che l’-OMISSIS- invano rappresentava all’Amministrazione, la quale non forniva alcun riscontro.

Avverso l’aggiudicazione e gli atti della procedura relativi all’istruttoria condotta dalla S.A., parte ricorrente deduce perciò i seguenti profili di illegittimità.

Con i primi due motivi di ricorso contesta l’illegittimità della stessa partecipazione alla gara della controinteressata per violazione delle norme in materia di prova dei requisiti di partecipazione tecnico-professionali e, in particolare, degli artt.86 e 83, comma 9 d.lgs. n.50/2016 e degli artt. 2.3,

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