TAR Firenze, sez. III, ordinanza cautelare 2018-02-13, n. 201800090
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Pubblicato il 13/02/2018
N. 00090/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00017/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 17 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M G F, rappresentata e difesa dagli avvocati D C, A M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G B, in Firenze, via della Condotta 12;
contro
Comune di Massa in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati F P, M P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. D I in Firenze, via dei Rondinelli 2;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
con il ricorso introduttivo:
- della determinazione dirigenziale n. 3866 del 14.9.2011 adottata dal Dirigente Responsabile del Settore Edilizia e Politiche della casa, Edilizia Residenziale Privata, del Comune di Massa, notificata alla ricorrente in data 7.10.2011;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente e ulteriore, ma funzionalmente collegato al predetto e lesivo della posizione vantata dalla ricorrente, anche se non conosciuto ed, in particolare, preavviso di rigetto prot 34538 del 3.8.2011.
e con i motivi aggiunti presentati il 25\1\2018 :
- della determinazione n. 3014 del 12.10.2017, adottata dal dirigente responsabile del settore Pianificazione del Territorio ed Edilizia Privata del comune di Massa, notificata in data 13.10.2017 avente ad oggetto: “Riconferma provvedimento di rigetto istanza di condono n 11112 ditta Faita Maria Giovanna”;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente e ulteriore, ma funzionalmente collegato al predetto e lesivo della posizione vantata dalla ricorrente, anche se non conosciuto e, segnatamente, la proposta del responsabile del procedimento arch. Isabella Guerra n. 3311 del 12.10.2017.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Massa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2018 il dott. B M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la complessità delle questioni affrontate nel ricorso richiede un approfondimento necessariamente riservato alla fase di merito del giudizio;
ritenuto, peraltro che, la natura del provvedimento impugnato esclude l’esistenza attuale di un danno grave e irreparabile, potendo l’interesse della parte ricorrente tutelarsi attraverso la sollecita fissazione dell’udienza di merito.