TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-04-13, n. 202302252

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-04-13, n. 202302252
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202302252
Data del deposito : 13 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/04/2023

N. 02252/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01173/2022 REG.RIC.

N. 04361/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1173 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Studio di Radiologia Prof. V M S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A A, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo n. 4.

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M L S D C L, M C, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale sita in Napoli, via S. Lucia, n. 81;
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenica Coppola, Raffaello Costanzo, Massimiliano De Masi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, non costituito in giudizio.



sul ricorso numero di registro generale 4361 del 2022, proposto da
Emicenter S.r.l. - Già Studio di Radiologia Prof. V M S.r.l. -, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A A, con domicilio eletto presso lo studio A A in Napoli, via Melisurgo n. 4.

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M L S D C L, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale sita in Napoli, via S. Lucia, n. 81;
Asl Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo Ara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

nei confronti

Clinica Villa Maione S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1173 del 2022:

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti:

1. della delibera di Giunta Regionale della Campania n. 592 del 28.12.2021, pubblicata sul BURC n. 1 del 3.1.2022, avente ad oggetto “Art. 5, comma 2, D.p.R. 54/94. Programmazione sanitaria regionale per le apparecchiature di risonanza magnetica. Triennio 2021-2023”;

2. di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non noti, lesivi degli interessi della ricorrente, ivi incluso il “Documento tecnico” allegato alla delibera impugnata sub 1, costituente parte integrante della stessa.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Studio di Radiologia Prof. V M S.r.l. il 13/7/2022:

1. della delibera di Giunta Regionale della Campania n. 592 del 28.12.2021, pubblicata sul BURC n. 1 del 3.1.2022, avente ad oggetto “Art. 5, comma 2, D.p.R. 54/94. Programmazione sanitaria regionale per le apparecchiature di risonanza magnetica. Triennio 2021-2023”;

2. di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non noti, lesivi degli interessi della ricorrente, ivi incluso il “Documento tecnico” allegato alla delibera impugnata sub 1, costituente parte integrante della stessa.

Nonché per l'annullamento

3. della nota della regione Campania del 5/05/2022 prot. 0238318 successivamente pervenuta al Centro ricorrente di diniego autorizzazione alla installazione di una R.M. nel Centro ricorrente – sede di Casavatore -;

4. della nota prot. 2022.0188769 del 7/04/2022 dei medesimi Uffici Regionali, citata nel provvedimento di cui sub 3.

Quanto al ricorso n. 4361 del 2022:

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti:

1) Del D.D. n. 260 del 22.6.2022 della Regione Campania di rilascio autorizzazione all'installazione di apparecchiatura R.M. - Gruppo A sino a 4.0 Tesla -, in favore della controinteressata Villa Maione s.r.l., decreto mai comunicato alla ricorrente;

2) Della nota prot. 0188712 del 7.4.2022, a firma del medesimo Dirigente di cui sub. 1), della Regione Campania, indirizzata alla

ASL

Napoli 2 Nord, e richiamata nel provvedimento di cui sub 1), mai comunicata alla ricorrente;

3) Della successiva nota prot. 0244990 del 10.05.2022, del medesimo Ufficio Regionale,indirizzata alla

ASL

Napoli 2 Nord, mai comunicata alla ricorrente;

4) Della nota pec. 11.5.2022 a firma della

ASL

Napoli 2 Nord richiamata nel provvedimento di cui sub 1) mai comunicata alla ricorrente;

nonché per quanto possa occorrere degli atti

5) della delibera di Giunta Regionale della Campania n. 592 del 28.12.2021, pubblicata sul BURC n. 1 del 3.1.2022, avente ad oggetto “Art. 5, comma 2, D.p.R. 54/94. Programmazione sanitaria regionale per le apparecchiature di risonanza magnetica. Triennio 2021-2023”;

6) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non noti, lesivi degli interessi della ricorrente, ivi incluso il “Documento tecnico” allegato alla delibera impugnata sub 1, costituente parte integrante della stessa.

ed ancora per l'annullamento:

7) della nota della regione Campania del 5/05/2022 prot. 0238318 successivamente pervenuta al Centro ricorrente di diniego autorizzazione alla installazione di una R.M. nel Centro ricorrente – sede di Casavatore -;

8) della nota prot. 2022.0188769 del 7/04/2022 dei medesimi Uffici Regionali, citata nel provvedimento di cui sub 3.


Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, dell’Asl Napoli 2 Nord e della Clinica Villa Maione S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso tempestivamente notificato all’amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria del T.a.r., lo Studio di Radiologia Prof. V M S.r.l.,, che eroga in regime di accreditamento istituzionale definitivo prestazioni di Radiodiagnostica, Classe di qualità 3, nel distretto della

ASL NA

2 Nord, ha impugnato la delibera di G.R. della Campania n. 592 del 28 dicembre 2021, pubblicata sul BURC n. 1 del 3.1.20222, avente ad oggetto “Art. 5, comma2, del D.P.R. 54/94. Programmazione sanitaria regionale per le apparecchiature di risonanza magnetica. Triennio 2021-2023”, e ne ha contestato la legittimità e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.p.r. 542 del 1994, in combinato disposto con gli artt. 1 e 2 del d.lgs 30.12.1992 n. 502 – incompetenza – violazione degli artt. 26 e ss. dello statuto regionale della campania – violazione degli artt. 116 e 117 della costituzione;

II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.p.r. 542 del 1994, in combinato disposto con l’articolo 5 del d.p.r. 542 del 1994, come modificato dall’art.21-bis del d.l. 113/2016 e dell'art.

8-ter, comma 3, del d. lgs. n. 502 del 1992- eccesso di potere per carenza dei presupposti di

legge - arbitrarieta’ - illogicita’ ed ingiustizia manifesta - violazione del principio di buona amministrazione – violazione del principio di correttezza e buona fede – sviamento;

III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.p.r. 542 del 1994, in combinato disposto con l’articolo 5 del d.p.r. 542 del 1994, come modificato dall’art.21-bis del d.l. 113/2016e dell’art.

8- ter, comma 3, del d.lgs n. 502/1992- eccesso di potere per carenza dei presupposti di legge -

carenza di istruttoria- violazione del principio di buona amministrazione – violazione del principio di correttezza e buona fede – sviamento;

IV. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 del d.p.r. 542 del 1994 s.m.i., in combinato disposto con l’articolo 5 del d.p.r. 542 del 1994, come modificato dall’art.21-bis del d.l. 113/2016- eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti di legge e travisamento dei fatti - arbitrarieta’ - illogicita’ ed ingiustizia manifesta - violazione del principio di buona

amministrazione;

V. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 del d.p.r. 542 del 1994 s.m.i., in combinato disposto con l’articolo 5 del d.p.r. 542 del 1994, come modificato dall’art.21-bis del d.l. 113/2016- eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti di legge e travisamento dei fatti

- arbitrarieta’ - illogicita’ ed ingiustizia manifesta - violazione del principio di buona amministrazione;

VI. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.p.r. 542 del 1994, in combinato disposto con l’articolo 5 del d.p.r. 542 del 1994, come modificato dall’art.21-bis del d.l. 113/2016 e dell'art.

8-ter, comma 3, del d. lgs. n. 502 del 1992- eccesso di potere per carenza dei presupposti di

legge – carenza di istruttoria- violazione del principio di buona amministrazione – violazione del principio di correttezza e buona fede – sviamento;

VII. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.p.r. 542 del 1994, in combinato disposto con l’articolo 5 del d.p.r. 542 del 1994, come modificato dall’art.21-bis del d.l. 113/2016e dell’art.

8- ter, comma3, del d.lgs n. 502/1992- carenza di istruttoria- eccesso di potere per illogicita’ e

contraddittorieta’ - violazione del principio di buona amministrazione – violazione del principio di correttezza e buona fede – sviamento.

2. In data 8 marzo 2022 il Centro ricorrente ha formulato alla Regione istanza di autorizzazione alla installazione di una RM di Gruppo A (Campo Magnetico sino a 4 TESLA) fissa, da installare nella sede operativa sita in Casavatore alla Via Taverna Rossa n. 169/171.

Con nota prot. 0188769 del 7/04/2022 gli Uffici Regionali hanno richiesto alla

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