TAR Latina, sez. I, sentenza 2015-09-07, n. 201500598
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Testo completo
N. 00598/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00868/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 868 del 2014, proposto dalla
Circeo I Società Cooperativa, in persona del Presidente pro tempore, sig. L G, nonché da Il Delfino di Febbi Raimondo & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. R F, dal sig. S D P, dalla Società Ellerrecci S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. L M, dal sig. P F C, dalla M.A.L.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. M M, dalla Europa Beach di Lucci Paolo, da Il Gabbiano S.n.c. di Montebugnoli Roberto, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. R M, dalla Bora Bora S.a.s. di Li D & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. D Li, dalla La Palma S.n.c di Di Lello Gaetano, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Di Lello Gaetano, dalla I.H.H.O. – Italiana Associazione O.N.L.U.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Sabine Eleonore Avagliano, dal sig. Paolo Lucci, quale titolare della ditta individuale Lucci Paolo, dalla Di Lello Paolo S.a.s. di Di Lello Paolo & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Di Lello Paolo, da Il Carrubo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Roberta Cesarini, dalla S.A.C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Gianluigi Superti, dalla Immobiliare Superti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Gianluigi Superti, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio Garella, Ernesto Stajano ed Enrico Campagnano e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luca Maria Pietrosanti in Latina, p.zza Mercato, n. 11
contro
Comune di S F C, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Puca e con domicilio ex lege stabilito presso la Segreteria del T.A.R., in Latina, via A. Doria, n. 4
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Elena Prezioso e con domicilio ex lege stabilito presso la Segreteria del T.A.R., in Latina, via A. Doria, n. 4
nei confronti di
sig.ra Flavia Di Cosimo, non costituita in giudizio
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della deliberazione della Giunta Comunale di S F C n. 184 del 14 ottobre 2014 , recante conferma, con rettifiche, della scheda di valenza turistica del Comune di S F C pubblicata sul B.U.R.L. n. 32 del 18 aprile 2013;
- della comunicazione della Regione Lazio prot. n. 017235 del 7 agosto 2014 (rectius, n. 438403 del 30 luglio 2014);
- della comunicazione della Regione Lazio prot. n. 104156 del 6 giugno 2013;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dai ricorrenti;
Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione del Comune di S F C;
Vista l’ordinanza n. 13/2015 dell’8 gennaio 2015, con cui, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., è stata fissata la discussione del ricorso all’udienza pubblica del 16 aprile 2015;
Visti l’atto di costituzione e la documentazione della Regione Lazio;
Vista l’ulteriore documentazione depositata dal Comune di S F C;
Viste le memorie difensive dei ricorrenti, della Regione e del Comune;
Viste le memorie di replica dei ricorrenti e del Comune;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 16 aprile 2015 il dott. P D B;
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue
FATTO
I ricorrenti espongono di essere, l’una (la Circeo I Società Cooperativa) concessionaria del demanio marittimo, svolgente la propria attività attraverso la gestione di pontili in legno e galleggianti sullo specchio acqueo in concessione, gli altri (Il Delfino di Febbi Raimondo & C. S.a.s., De Prosperi Sergio, Ellerrecci S.a.s. di Mastracci Cristian, Capponi Pietro Felice, M.A.L.A. S.r.l., Europa Beach di Lucci Paolo, Il Gabbiano S.n.c. di Montebugnoli Roberto, Bora Bora S.a.s. di Li D & C., La Palma S.n.c di Di Lello Gaetano, I.H.H.O. – Italiana Associazione O.N.L.U.S., Lucci Paolo, Di Lello Paolo S.a.s. di Di Lello Paolo & C., Il Carrubo S.r.l., S.A.C. S.r.l., Immobiliare Superti S.r.l.) in larga parte titolari di stabilimenti balneari ed in ogni caso destinatari di specifiche concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative.
Gli esponenti sottolineano di esercitare tutti la propria attività nel Comune di S F C e di versare i conseguenti oneri concessori sulla base dell’area occupata per l’esercizio dell’attività ed i relativi servizi.
Il canone di concessione è parametrato alla valenza turistica (alta: categoria A, o normale: categoria B) riconosciuta al Comune, ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 400/1993, conv. con l. n. 494/1993.
L’art. 3 cit., in particolare, riservava l’accertamento dei requisiti di alta o normale valenza turistica alle Regioni competenti per territorio, dovendosi ritenere di valenza “B” le località per le quali non fosse diversamente previsto. Fino ad oggi, perciò, i canoni dei concessionari del demanio marittimo del Comune di S F C sono stati determinati con l’attribuzione della classe “B”, cioè della normale valenza turistica.
Tuttavia, in attuazione della l.r. n. 7/2014 (la quale ha delegato ai Comuni le competenze in tema di “valenza turistica”), la Giunta Municipale di S F C ha adottato la deliberazione n. 184 del 14 ottobre 2014, con cui ha attribuito la valenza turistica “alta” (classe/categoria A) a detta località: ciò, in quanto la Giunta ha modificato la scheda di valenza turistica del Comune di S F C pubblicata nel B.U.R.L. n. 32 del 18 aprile 2013, sottraendo soltanto n. 2,50 punti (per l’assenza di uno scalo ferroviario) e, quindi, assegnando alla località n. 67,75 punti. Infatti, ai sensi della tabella riportata nell’Allegato 1 alla l.r. n. 7/2014 (sulla cui base doveva essere eseguita l’attribuzione della valenza turistica), sono classificate in categoria A (“alta valenza turistica”) tutte le aree, i manufatti, le pertinenze e gli specchi d’acqua concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ubicati nei territori dei Comuni del litorale laziale, che ottengono più di n. 50 punti.
Gli esponenti lamentano che tale deliberazione incide pesantemente sulle loro posizioni soggettive, in quanto, in caso di mancata sospensione ed annullamento dell’atto, dovranno corrispondere oneri concessori notevolmente più gravosi e del tutto ingiustificati. Ciò premesso, con il ricorso indicato in epigrafe, impugnano la deliberazione n. 184 cit., chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione; impugnano, altresì, le note della Regione Lazio prot. n. 438403 del 30 luglio 2014, assunta al protocollo comunale con n. 017235 del 7 agosto 2014 (recante i criteri per classificare le aree demaniali marittime, gli specchi acquei ecc., secondo la valenza turistica) e prot. n. 104156 del 6 giugno 2013 (recante la trasmissione della scheda di analisi dei Comuni costieri del Lazio, ai fini della determinazione della valenza turistica).
A supporto del gravame, i ricorrenti deducono i seguenti motivi:
- violazione degli artt. 24, 97, 117, comma 1, e 118 Cost., dell’art. 6 della C.E.D.U., nonché dell’art. 41 della Carta di Nizza e dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, violazione degli artt. 1, 3, 7 e ss. della l. n. 241/1990, violazione del principio di trasparenza e delle garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, per falsa rappresentazione dei presupposti e per disparità di trattamento, in quanto la deliberazione comunale impugnata non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, sebbene la stessa Regione Lazio – D.G. Attività Produttive, con nota del 6 giugno 2013, avesse precisato che il perfezionamento dell’iter procedimentale di attribuzione della “valenza turistica” avrebbe comportato l’acquisizione del parere delle associazioni di categoria più rappresentative del settore. Inoltre, l’Amministrazione comunale non avrebbe svolto alcuna attività istruttoria, limitandosi a recepire la tabella indicativa trasmessale dalla Regione, senza considerare evidenze di fatto e dati ufficialmente documentati, tali da condurre ad una valutazione ben diversa. In tal modo, il Comune avrebbe tradito la “ratio” della devoluzione ai Comuni della classificazione della valenza turistica, prevista dalla l.r. n. 7/2014, e sarebbe, altresì, incorso in palesi incongruità e nel vizio di disparità di trattamento (che si verificherebbe se due stabilimenti balneari limitrofi, siti uno nel territorio di S F C e l’altro nel territorio di Terracina, si trovassero a pagare oneri diversi per le concessioni ad essi rilasciate);
- violazione e/o falsa applicazione dell’art. 46-bis della l.r. n. 13/2007 e dell’art. 2, comma 55, della l.r. n. 7/2014, violazione di legge per difetto di motivazione ex art. 3 della l. n. 241/1990, eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria e del travisamento di fatto, poiché il regime transitorio di attribuzione ai Comuni della funzione di classificazione della valenza turistica si basa sugli indicatori elencati nella tabella di cui all’Allegato 1 della l.r. n. 7/2014 (caratteristiche fisiche, grado di sviluppo turistico, stato delle acque relativamente alla balneabilità, ubicazione/accessibilità agli esercizi), distinti in singoli sub-criteri, a ciascuno dei quali si riconnette un punteggio massimo, con l’avvertenza che le località con un punteggio complessivo superiore a n. 50 punti rientrano nella categoria A (“alta valenza turistica”) e comportano, perciò, un aumento degli oneri concessori per i soggetti che vi operano. Nel caso di specie, tuttavia, durante la fase istruttoria la Regione Lazio ed il Comune di S F C avrebbero svolto una valutazione superficiale dei fatti, senza consultare fonti scritte ufficiali, che recavano dati inequivocabili. Il Comune, in particolare, avrebbe errato: a) nel dichiarare molto bassa la criticità ambientale dell’area (assegnando il punteggio massimo di n. 7 punti); b) nel dichiarare “nulla” la presenza di fenomeni erosivi (assegnando anche qui il punteggio massimo, pari a n. 8 punti); c) nell’attribuire al criterio delle presenze turistiche il valore 2 (relativo ad un numero di presenze tra 85.000 e 250.000), per un totale di n. 8 punti; d) nell’attribuire, per il criterio della qualità delle acque ai fini della balneabilità, n. 15 punti, corrispondenti alla condizione di totale assenza di divieti, senza considerare i divieti che precluderebbero la balneazione per quasi metà della costa di S F C. Una corretta attribuzione dei punteggi per i parametri in esame avrebbe comportato l’assegnazione alla località di un punteggio complessivo di n. 45 punti (invece dei 67,75 assegnati dalla deliberazione impugnata), con conseguente esclusione di S F C dalla categoria delle località “ad alta valenza turistica”.
Si è costituito in giudizio il Comune di S F C, depositando memoria con documentazione allegata ed eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità dell’impugnazione delle note regionali del 7 agosto (rectius, 30 luglio) 2014 e del 6 giugno 2013, sopra ricordate, per non avere i ricorrenti formulato nessuna censura, né direttamente, né in via derivata, avverso tali note. Nel merito, ha poi eccepito l’infondatezza del ricorso, concludendo per la sua reiezione, previa reiezione, altresì, della domanda cautelare.
Nella Camera di consiglio dell’8 gennaio 2015 il Collegio, ritenuto che le esigenze fatte valere dai ricorrenti potessero esser adeguatamente tutelate con la sollecita definizione del giudizio nel merito, con ordinanza n. 13/2015 ha provveduto in base all’art. 55, comma 10, c.p.a., fissando la trattazione del merito del ricorso all’udienza pubblica del 16 aprile 2015.
Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, depositando documentazione sui fatti di causa, nonché, successivamente, una memoria difensiva, con cui ha eccepito: in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per carenza di un interesse attuale e concreto e comunque per la mancata impugnazione della determinazione regionale n. A022994 del 9 aprile 2013 (recante i criteri per la classificazione delle aree in cat. A – alta – ed in cat. B – normale valenza turistica), nonché la sua inammissibilità, limitatamente all’impugnazione delle note regionali surriferite del 7 agosto (rectius, 30 luglio) 2014 e del 6 giugno 2013, per omesso svolgimento di censure avverso tali atti; nel merito, la complessiva infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto, pertanto, la reiezione.
In vista dell’udienza pubblica i ricorrenti hanno depositato memoria conclusiva e replica, insistendo per l’accoglimento del gravame.
Anche il Comune di S F C ha depositato memoria difensiva e replica, evidenziando che i ricorrenti hanno interesse a che il Comune si veda assegnato un punteggio complessivo inferiore a n. 50 punti per poter essere così classificato nella categoria B (“normale valenza turistica”): tuttavia, pur ove si volesse accedere alle loro tesi, in base alla “prova di resistenza” il punteggio da assegnare a S F C supererebbe, comunque, i n. 50 punti, cosicché la località resterebbe collocata in classe, o categoria, A (“alta valenza turistica”). Ne discenderebbe l’impossibilità, per i ricorrenti, di ottenere il beneficio avuto di mira, giacché la permanenza di S F C in classe A comporta l’applicazione dell’aumento dei canoni di cui ci si duole nel ricorso.
All’udienza pubblica del 16 aprile 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Forma oggetto di impugnazione (con gli atti presupposti e connessi sopra indicati) la deliberazione della Giunta Comunale di S F C n. 184 del 14 ottobre 2014, che ha assegnato allo stesso Comune n. 67,75 punti complessivi, così includendolo tra le località ad alta valenza turistica, ai fini del computo dei canoni demaniali ex l. n. 494/1993 e l.r. n. 7/2014.
Vanno anzitutto affrontate le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso nella sua interezza, formulate dalla Regione Lazio, attesa l’idoneità di ognuna di esse, ove accolta, a precludere l’esame del merito del ricorso stesso.
In particolare, la Regione eccepisce che il ricorso sarebbe inammissibile:
1) per mancanza