TAR Roma, sez. 5T, decreto cautelare 2023-09-08, n. 202305666
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Pubblicato il 08/09/2023
N. 05666/2023 REG.PROV.CAU.
N. 11923/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 11923 del 2023, proposto da
M P, rappresentato e difeso dagli avvocati S F, F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ispettorato Nazionale del Lavoro, Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per L'Ammodernamento delle P.A,, Commissione Esaminatrice del Concorso, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
PER L'ANNULLAMENTO
PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA
-dell'Avviso pubblicato in data 18 luglio 2023, sul sito web istituzionale dell'Amministrazione resistente, con cui è stata avviata la procedura di scelta delle sedi per i candidati vincitori che non hanno ancora manifestato interesse e per i restanti candidati idonei della graduatoria finale di merito del “concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 1.249 (milleduecentoquarantanove) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei ruoli dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro“, con tempo sino al 31 luglio per esprimere la preferenza sulle sedi disponibili in Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia Romagna e Friuli, nella parte in cui non consente all'odierno ricorrente di esprimere una preferenza per le altre sedi disponibili nelle Regioni del Sud Italia;
-l'elenco delle sedi assegnate, pubblicato sul sito web istituzionale della p.a. intimata, in data 02 agosto 2023, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi di parte ricorrente;
-la nota di convocazione per la scelta delle sedi, prot. U. 0012296 del 4 agosto 2023, con cui parte ricorrente è stata convocata per la presa di servizio in data 11 settembre 2023 presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Padova, nella parte in cui prevede che “La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno stabilito per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro verrà
considerata implicita ed irrevocabile rinuncia all'assunzione presso questo Ispettorato, con conseguente decadenza dal relativo diritto”;
-l'avviso pubblicato sul sito web dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in data 10 agosto 2023, e il relativo allegato “Elenco sedi”, con cui è stata disposta la “Procedura di scorrimento della graduatoria del Concorso pubblico per il reclutamento di complessive 1.249 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato”;
-di tutti gli avvisi pubblicati dall'Amministrazione resistenti, relativi alla procedura di assegnazione dei candidati alle sedi lavorative;
-degli atti e pareri, di estremi non conosciuti, adottati dall'amministrazione procedente nel corso dell'istruttoria eseguita prima della procedura di assegnazione sedi;
-del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
-di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi non conosciuti, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI
volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire all'odierna parte ricorrente di poter esprimere la propria preferenze territoriale, tra tutte le sedi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, tra cui quelle meridionali, previa riapertura dei relativi termini procedurali e/o l'adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua;
PER L'ACCERTAMENTO
dell'interesse di parte ricorrente a esprimere la propria preferenze territoriale, tra tutte le sedi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, tra cui quelle meridionali, previa riapertura dei relativi termini procedurali;
E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE
al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che consenta all'odierno ricorrente di esprimere la propria preferenze territoriale, tra tutte le sedi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, tra cui quelle meridionali, previa riapertura dei relativi termini procedurali e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che, avuto precipuo riguardo al pregiudizio dedotto, sussistano i presupposti per l’emissione dell’invocata misura cautelare monocratica, tenuto conto dell’esigenza di evitare che, nelle more della trattazione dell’istanza cautelare nell’ordinaria sede collegiale, l’interesse del ricorrente possa risultare in tutto o in parte pregiudicato;
Ritenuto, pertanto, che l’istanza di misure cautelari monocratiche debba essere accolta in parte, con sospensione dell’atto impugnato, limitatamente all’effetto di decadenza derivante dall’assenza alla data di convocazione;