TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 2024-09-19, n. 202400599
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Testo completo
Pubblicato il 19/09/2024
N. 00599/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01031/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la EM OM
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1031 del 2024, proposto da
Md SH AM KD, rappresentato e difeso dall'avvocato Nazario Urbano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questore di Bologna, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento della Questura di Bologna datato 27 marzo 2024 e notificato in data 1 luglio 2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
- di tutti i provvedimenti antecedenti concomitanti e conseguenti, nonché, presupposti con quello impugnato e non conosciuti dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2024 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
Il ricorrente, dopo essere entrato in Italia il 13 maggio 2023, con regolare visto d’ingresso e aver sottoscritto, in data 10 luglio 2023, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, ha presentato, in data 11 luglio 2023, la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno mediante l’apposito kit.
Il 27 marzo 2024, però, il Questore di Bologna ha rigettato l’istanza, sostenendo che dagli accertamenti svolti presso le banche dati SILER, ANPAL e INPS non risultava che l'odierno ricorrente avesse svolto il lavoro subordinato di cui al contratto di soggiorno.
Ritenendo tale atto illegittimo, il suo destinatario lo ha impugnato, deducendo la violazione dell’art. 4 comma 3, dell’art. 5 comma 5, dell’art. 6, comma 5, dell’art. 22 comma 11, dell’art. 26 comma 3 e dell’art. 29 comma 3 lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998, degli artt. 3, e 13, comma 2 bis del D.P.R. n. 394 del 1999, eccesso di potere per omessa valutazione di fatti rilevanti, erronea individuazione dei presupposti, falsa interpretazione di legge, ingiustizia grave e manifesta, violazione degli artt. 1,8 e 14 CEDU.
La Questura, infatti, non avrebbe indagato circa le ragioni che hanno condotto il datore di lavoro a non assumere il lavoratore, nonostante la sottoscrizione del