TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2020-04-29, n. 202001582

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2020-04-29, n. 202001582
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202001582
Data del deposito : 29 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/04/2020

N. 01582/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01121/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1121 del 2014, proposto da
F s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. S M, domicilio pec come da Registri di Giustizia, domicilio fisico in Napoli alla via Cuma n. 28, presso l’Avv. P. Lambiase;

contro

Comune di Piano di Sorrento, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. E F, domicilio pec come da Registri di Giustizia, domicilio fisico in Napoli alla via C. Console n. 3;

per l'annullamento

del provvedimento del 06.12.2013 — prot. n. 27672, di rigetto per inammissibilità a sanatoria delle domande di definizione illeciti edilizi;
nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Piano di Sorrento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 aprile 2020 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, senza discussione orale e sulla base degli atti, come previsto dal comma 5 della citata norma;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso iscritto al n. 1121 dell’anno 2014, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

che l’Amministrazione, col provvedimento in epigrafe, rigettava l’istanza di condono ai sensi della l. n. 326/2003 perché il vincolo paesistico era ritenuto ostativo alla sanatoria;

che, tuttavia, nell’immobile in questione si esercita un’attività alberghiera e che pertanto la ricorrente deve potersi dotare di un impianto pertinenziale come la piscina;

che, tra l’altro, la piscina è di dimensioni inferiori al 20% di cui all’art. 3 d.P.R. n. 380/2001 e dunque poteva essere realizzata anche senza il permesso di costruire.

Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l’Amministrazione per resistere al ricorso, con memorie il cui contenuto sarà più specificamente indicato oltre.

All’udienza pubblica di smaltimento del 20.04.2020, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi:

1) l’Amministrazione non ha specificato se il vincolo di inedificabilità sia assoluto o relativo;
è mancata qualsiasi valutazione in concreto circa la compatibilità dell’opera col paesaggio.

L'Amministrazione eccepiva, in memoria depositata in data 18.03.2020, sia la non conformità delle opere alla normativa urbanistica, sia il fatto che il manufatto oggetto di istanza di condono aveva subito modifiche tali da rendere impossibile individuare l’effettivo oggetto della domanda di condono.

Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

Infatti, con riguardo agli abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il condono previsto dall'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato decreto (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti (Cons. Stato Sez. VI, 17/01/2020, n. 425).

Dunque, non era necessaria alcuna valutazione in concreto di compatibilità con le esigenze di tutela paesaggistica;
né la piscina può essere considerata una mera pertinenza, realizzabile senza il permesso di costruire. Come ritenuto da questa Sezione, “ Tutti gli elementi strutturali concorrono al computo della volumetria del manufatto, siano essi interrati o meno, e fra di essi deve intendersi ricompresa anche la piscina, in quanto non qualificabile come pertinenza in senso urbanistico in ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell'edificio al quale accede. Ne discende che, non esistendo alcuna preesistente pertinenza legittimamente assentita, ragione per la quale non può parlarsi di adeguamento funzionale, l'intervento realizzato non può qualificarsi come manutenzione straordinaria, avendo comportato la realizzazione di nuovi manufatti prima non esistenti e, quindi, legittimamente qualificati come nuova costruzione priva del titolo edificatorio e pertanto abusiva ” (T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 05/01/2018, n. 97).

Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.

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