TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 2024-01-12, n. 202400018

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 2024-01-12, n. 202400018
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202400018
Data del deposito : 12 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/01/2024

N. 00018/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00917/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 917 del 2023, proposto da
B N, rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura Brescia, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Brescia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 il dott. B M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

- al sig. Nouasri, già titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato dalla Questura di Brescia in data 19.10.2004, veniva comunicato l’avvio del procedimento di revoca di tale titolo nell’ambito del quale affermava di essersi allontanato dall’Italia nell’anno 2005 e di avervi fatto reingresso nell’anno 2022 e, pertanto, di non avere svolto attività lavorativa in Italia in tale periodo;

- in data 08.11.2023, la Questura notificava allo straniero il provvedimento in epigrafe con cui la veniva revocato il permesso di soggiorno a scadenza illimitata, senza rilasciare al medesimo un altro titolo ordinario, in quanto l’interessato si era trattenuto fuori dal territorio nazionale oltre il tempo limite previsto dall’art. 9, comma 7, lettera d) del D.lgs. n. 286/98;

- per l’annullamento del decreto di revoca proponeva impugnazione il sig. Nouasri avanzando domanda incidentale di sospensione e deducendo: 1) Violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione degli artt. 4 e 5 e dell’art. 9, commi 7 e 9 del d.lgs. n. 286/98;
2) Violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione dell’art. 9 d.lgs. n. 286/98 con riferimento al mancato rilascio di un permesso di soggiorno ordinario;

- si costituiva in resistenza l’amministrazione intimata instando per la reiezione del gravame;

- nell’odierna camera di consiglio, sussistendone i presupposti e datone avviso alle parti, il ricorso veniva trattenuto per la decisione con sentenza in forma semplificata;

considerato che:

- l’art. 9, co. 7, lett. d) del TU sull’immigrazione dispone che “ Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato: d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi ”;

- il comma 6 della stessa disposizione stabilisce che “ non si computano le assenze dal territorio nazionale inferiori a sei mesi e che non superino nel quinquennio la durata complessiva di dieci mesi, salvo quelle dettate ...dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi ”;

- in applicazione di tale ultima norma la giurisprudenza è ferma nel ritenere che sia illegittima la revoca del titolo sulla base della semplice constatazione della sussistenza di un allontanamento dello straniero per un periodo superiore a quello previsto dall'art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto l'Amministrazione avrebbe dovuto prendere in considerazione le giustificazioni fornite in sede procedimentale onde valutarne la rilevanza ai fini dell'integrazione dell'ipotesi di "gravi e comprovati motivi" (TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 5 dicembre 2017 n. 805. T.A.R. Milano, sez. III, 03/05/2021, n.1109);

- nel caso di specie non risulta tuttavia che il ricorrente abbia fornito alcuna giustificazione del suo allontanamento dal territorio nazionale, protrattasi per circa 17 anni e, dunque, non giova alla sua posizione evidenziare che, una volta rientrato, egli abbia a disposizione una sistemazione alloggiativa e abbia stipulato un regolare contratto di lavoro, circostanze che potrebbero al più rilevare al fine di dimostrare la meritevolezza di un titolo di soggiorno ordinario;

- pertanto deve ritenersi privo di mende il provvedimento impugnato giacché un lasso temporale così ampio di assenza dal territorio nazionale non può che recidere ogni legame sociale ed economico con il paese ospitante facendo venir meno il presupposto stesso per la titolarità del permesso UE per lungo soggiornanti (cfr. T.A.R. Milano, sez. I, 28/01/2022, n.204);

- tuttavia, attesa l’assenza di pregiudizi penali e considerato che comunque il ricorrente si è adoperato con successo per il ripristino dei presupposti per il soggiorno legale nello Stato, la Questura dovrà valutare la possibilità di rilasciargli un permesso ordinario per lavoro subordinato;

- a tal fine, accogliendo la domanda subordinata, è assegnato alla Questura il termine di novanta giorni per l’avvio del procedimento di rilascio del nuovo titolo, consentendo l’adeguata interlocuzione con il deducente;

considerato, altresì, che:

- il ricorrente ha chiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato;

- con decreto n. 58 del 23 dicembre 2023, la Commissione istituita presso questo Tribunale ha dichiarato l’istanza inammissibile ritenendo insufficiente la dimostrazione di avere richiesto, senza esito, al consolato del Paese d’origine la certificazione dell’impossidenza all’estero di ulteriori redditi;

- successivamente, reiterando la domanda, il ricorrente ha prodotto la documentazione di cui sarebbe stata omessa la presentazione;

- pertanto, ritenuta la sufficienza della dimostrazione di non aver percepito redditi in Tunisia la domanda deve essere accolta, concentrando nella presente sentenza per ragioni di economia processuale, la liquidazione del compenso, a chiusura del grado di giudizio (v. art. 83 comma 3- bis del DPR 30 maggio 2002 n. 115);

-quanto ai parametri di liquidazione, atteso il valore indeterminabile della causa il cui indice di complessità della causa, rispetto ad altre tipologie di contenzioso, si può considerare basso e tenuto conto della risoluzione della controversia già in sede cautelare;

- liquida il compenso spettante al difensore in € 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA;

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