TAR Milano, sez. IV, sentenza 2018-11-12, n. 201802564
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Pubblicato il 12/11/2018
N. 02564/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00150/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 150 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Linde Medicale S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti L B, F M, N A G e I G, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Milano, corso di Porta Vittoria n. 9;
contro
Azienda Regionale Centrale Acquisti – ARCA S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti C S e S M, con domicilio eletto presso l’ufficio legale interno, in Milano, via Fabio Filzi n. 22;
nei confronti
SIAD Società Italiana Acetilene e Derivati S.p.A., Rivoira Pharma S.r.l. e Sol S.p.A., tutte e tre rappresentate e difese dall’avv. A Z, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo pec andreazanetti@ordineavvocatibopec.it;
Regione Lombardia, non costituita in giudizio;
Quanto al ricorso principale:
per l’annullamento, previa sospensione,
- dell’aggiudicazione definitiva – intervenuta con Delibera del Direttore Generale Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. – ARCA Lombardia (di seguito “ARCA”), prot. n. ARCA.2017.0017778 del 13.12.2017, pubblicata sul portale SINTEL in pari data – della procedura di gara “ARCA_2017_28.1 Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di medicinale Ossido Nitrico comprensivo di sistemi per la sua somministrazione”,
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresi tutti gli atti concernenti la suddetta procedura ed i provvedimenti costituenti la lex specialis di gara e, in particolare: del bando di gara di ARCA S.p.A. del 5.04.2017 avente ad oggetto la procedura di gara “ARCA_2017_28.1 Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di medicinale Ossido Nitrico comprensivo di sistemi per la sua somministrazione (di seguito il “Bando”);del disciplinare di gara e relativi allegati;del capitolato speciale di gara e relativi allegati;dei chiarimenti resi nel corso della procedura di gara;di tutti i verbali di gara e rispettivi allegati, ivi compresi quelli relativi ai procedimenti di verifica dell’anomalia delle offerte;
per la declaratoria
di inefficacia della convenzione nelle more eventualmente sottoscritta da ARCA S.p.A. per l’affidamento dell'appalto di cui alla gara oggetto di giudizio e del conseguente diritto della ricorrente a tale affidamento
e per la condanna
di ARCA S.p.A. al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente per l’illegittima pretermissione dallo svolgimento dell’appalto di cui alla gara oggetto di giudizio;
Quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato da Linde Medicale S.r.l. in data 5 giugno 2018:
per l’annullamento, previa sospensione
- della comunicazione del RUP dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. – ARCA Lombardia (di seguito “ARCA”) di cui alla pec del 10.05.2018, avente ad oggetto “ARCA_2017_028.1 - fornitura Ossido Nitrico - trasmissione verbale Commissione giudicatrice nell’ambito della procedura di gara ARCA_2017_028.1 per la fornitura di medicinale Ossido Nitrico comprensivo di sistema per la sua somministrazione 84703390” e dell’allegato Verbale n. 11 “Verbale della seduta riservata del 15 febbraio 2018” adottato dalla Commissione Tecnica della gara “ARCA_2017_28.1 Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di medicinale Ossido Nitrico comprensivo di sistemi per la sua somministrazione”, nella parte in cui viene presa posizione in relazione ai tre motivi del ricorso introduttivo del presente giudizio formulati da Linde Medicale S.r.l., con il loro integrale rigetto.
Quanto al ricorso incidentale depositato da SIAD Società Italiana Acetilene e Derivati S.p.A., Rivoira Pharma S.r.l. e Sol S.p.A. in data 5 febbraio 2018:
per l’annullamento
del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara, intervenuta con delibera del Direttore Generale di ARCA S.p.A. prot. n. ARCA.2017.0017778 del 13.12.2017, nella parte in cui è stata ritenuta ammissibile, anziché essere esclusa, l’offerta presentata da Linde Medicale S.r.l.
Visti il ricorso, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ARCA S.p.A. e di SIAD Società Italiana Acetilene e Derivati S.p.A. e di Rivoira Pharma S.r.l. e di Sol S.p.A.;
Visto il ricorso incidentale promosso da SIAD Società Italiana Acetilene e Derivati S.p.A. e di Rivoira Pharma S.r.l. e di Sol S.p.A.;
Visti tutti gli atti e i documenti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2018 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
ARCA S.p.A., quale centrale di committenza della Regione Lombardia, ha bandito la procedura aperta per la stipula di una Convenzione per l’affidamento, sulla scorta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’appalto di fornitura per trentasei mesi dei medicinale Ossido Nitrico comprensivo di sistemi per la sua somministrazione.
Alla gara hanno partecipato il RTI composto tra la mandataria SIAD Società Italiana Acetilene e Derivati S.p.A. e le mandanti Rivoira Pharma S.r.l. e Sol S.p.A. (classificatosi primo, nel prosieguo solo RTI SIAD), la società Linde Medicale S.r.l. (classificatasi seconda) e la società Air Liquide Sanità Service S.p.A. (classificatasi terza).
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società Linde Medicale S.r.l. ha impugnato l’aggiudicazione a favore del RTI SIAD, unitamente agli atti presupposti (tutti in epigrafe compiutamente indicati), chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, oltre alla declaratoria di inefficacia della convenzione nelle more eventualmente stipulata, e al risarcimento dei danni patiti e patiendi.
Con i primi due motivi di impugnazione Linde Medicale S.r.l. ha dedotto la non corrispondenza del prodotto offerto dal RTI aggiudicatario alle specifiche tecniche fissate dal capitolato;con il terzo motivo lamenta l’anomalia della relativa offerta.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente principale ha impugnato il provvedimento con il quale ARCA S.p.A., all’esito del riesame disposto in relazione alle criticità prospettate in sede giudiziale, ha confermato l’aggiudicazione della convenzione a favore del RTI SIAD, chiedendone parimenti l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, per i medesimi motivi di illegittimità già dedotti nel ricorso introduttivo del giudizio.
Si sono costituite in giudizio le imprese componenti il RTI aggiudicatario, dapprima con atto di mera forma e poi con memorie difensive, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso principale per difetto di valida procura alle liti, e per derivazione del ricorso per motivi aggiunti, perché l’atto impugnato con il secondo ricorso sarebbe meramente confermativo della prima aggiudicazione. Nel merito le controinteressate principali si sono opposte alle tesi avversarie, concludendo per la reiezione di entrambi i mezzi di gravame.
A loro volta