TAR Roma, sez. II, ordinanza collegiale 2013-01-22, n. 201300729

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, ordinanza collegiale 2013-01-22, n. 201300729
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201300729
Data del deposito : 22 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04307/2012 REG.RIC.

N. 00729/2013 REG.PROV.COLL.

N. 04307/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4307 del 2012, proposto da:


Soc. Ubi Assicurazioni S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. E G, A L, I G M, con domicilio eletto presso Studio Legale Gianni,Origoni,Grippo&Partners in Roma, via delle Quattro Fontane N.20;


contro

Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, rappresentato e difeso dagli avv. A S, M S, P M, Dario A.M. Zamboni, domiciliata per legge in Roma, via del Quirinale, 21;

nei confronti di

Soc. Consap S.p.a. Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia Per Le Vittime della Strada;

per l'annullamento

ordinanza n. 1098/12 recante l'ingiunzione al pagamento di sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 314 co. 2 d.lgs. n. 209/05 - (art. 119 c.p.a.)


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2012 il dott. S M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Con atto n. 2388/11/VIGII/24 del 1° giugno 2011, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP, ha formulato nei confronti della ricorrente contestazione per violazione dell’art. 132 comma 1 del decreto legislativo n. 209 del 2005 in relazione “all’elusione dell’obbligo legale a contrarre rispetto ad alcune categorie di assicurati e per determinate zone territoriali…”

Completata l’istruttoria, con l’avversata ordinanza n. 1098/12 del 26 marzo 2012, emanata dal Presidente dell’ISVAP, è stata ritenuta sussistente la violazione del citato art. 132 ed accertata quindi la elusione dell’obbligo a contrarre (mediante la leva tariffaria) da parte della compagnia ricorrente e, per l’effetto, irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo edittale previsto dalla legge, ritenendo che l'analisi proposta dall'impresa a giustificazione della tariffa stabilita non fosse tecnicamente condivisibile.

L’assunto dell’ISVAP è nel senso che la tariffa da essa applicata “non risulta coerente con le basi tecniche di riferimento, determinando premi significativamente elevati, non giustificati, rispetto ad alcune categorie di assicurati e per alcune zone territoriali”.

Avverso l’ordinanza n. 1098/12 e gli atti presupposti è stato quindi proposto da UBI Assicurazioni s.p.a., affidato a molteplici ed articolate censure, il ricorso in esame.

Il thema decidendum della controversia – pur impregiudicate le ulteriori censure proposte - si può riassumere nella adeguatezza e coerenza del premio assicurativo richiesto da UBI Assicurazioni, che l’ISVAP viceversa ritiene tanto elevato da poter essere giustificato soltanto con l’intento di escludere ex ante determinate fasce di potenziale clientela, ritenuta non coerente, sia per ambito territoriale, che per fascia di età, con la tipologia di utenti ricercata.

Come già rilevato da questo Tribunale con riferimento ad analoghe fattispecie (cfr. T.A.R. Lazio, I Sezione, ord. coll. nn. 7085/2012, 7087/2012, 7097/2912 e 7339/2012), il giudice deve allora stabilire se i rilievi effettuati dall’ISVAP siano tecnicamente sostenibili: né v’è dubbio che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. “può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell' iter logico seguito dall'Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta di attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed al procedimento applicativo, potendo il giudice utilizzare per tale controllo sia il tradizionale strumento della verificazione, che la consulenza tecnica d'ufficio;
diversamente opinando si violerebbe il principio fissato dall'art. 113, cost., sottraendo ingiustificatamente al sindacato giurisdizionale una notevolissima e rilevantissima parte dell'attività provvedimentale della p.a. ed in particolare quella che, proprio per essere caratterizzata da valutazioni tecnico-discrezionali, maggiormente può incidere sulle posizioni soggettive degli amministrati” (così, da ultimo, C.d.S., V, 23 giugno 2011, n. 3807).

Ora, gli elementi proposti dalle parti in causa, anche per il loro elevato tecnicismo, non consentono senz’altro al Collegio di stabilire se le tariffe controverse configurino o meno un’elusione dell’obbligo a contrarre.

Va perciò disposta una consulenza tecnica, formulando, allo stato, il seguente quesito:

“Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, ed acquisiti tutti gli ulteriori elementi utili, avvalendosi dei poteri istruttori attribuiti al Collegio, anche con eventuale applicazione del criterio di giudizio ex 116 c.p.c., il consulente accerti se i premi di tariffa praticati da UBI Assicurazioni e che ISVAP ha ritenuto elusivi nel provvedimento impugnato, trovino invece adeguata giustificazione secondo la comune tecnica assicurativa ed attuariale, e siano coerenti con le metodologie adottate dalla stessa impresa e seguite dall’attuario professionista nella costruzione del proprio tariffario e, così, con le relative basi tecniche ed i coefficienti, tecnici e commerciali attuativi, la cui adeguatezza andrà egualmente appurata, così come andranno individuati i premi praticati da analoghe imprese assicurative per classi di rischio corrispondenti”.

Il Collegio invita il presidente del consiglio dell'Ordine nazionale degli attuari a predisporre e depositare entro il 1 marzo 2013, presso la segreteria della Sezione, un elenco di almeno cinque professionisti, iscritti da almeno cinque anni all’Albo nazionale degli Attuari, sezione A o professori universitari a tempo pieno, i quali, previa verifica di eventuali profili d'incompatibilità personale, possano utilmente assumere tale incarico.

. Il Collegio riserva a successivo provvedimento collegiale la nomina del c.t.u., l’accettazione dell’incarico e la prestazione del giuramento e gli ulteriori incombenti, all’uopo fissando sin d’ora la camera di consiglio del 20 marzo 2013.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi