TAR Roma, sez. 1B, ordinanza cautelare 2010-06-24, n. 201002756

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, ordinanza cautelare 2010-06-24, n. 201002756
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201002756
Data del deposito : 24 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02495/2010 REG.RIC.

N. 02756/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 02495/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 2495 del 2010, proposto da:


P C, rappresentato e difeso dall'avv. S A, con domicilio eletto presso Antonio Lombardo in Roma, Circ.Ne Trionfale, 27;


contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Legione Carabinieri Puglia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - III Reparto, 9^ Divisione, del 17.11.2009, notificato a mezzo posta in data 30.12.2009...


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2010 il dott. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori avv. Lidia Flocco, con delega per parte ricorrente, e l'avv. dello Stato Massimo Giannuzzi;


Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599 (recante la disciplina del procedimento disciplinare nei confronti di militari in servizio);

Visto l’art. 66 del legge n. 599/1954 (sulla idoneità degli atti interruttivi del termine di perenzione del procedimento disciplinare);

Visto i tempi procedimentali dell’istruttoria disciplinare condotta dall’amministrazione;

Considerato che in tema di procedimenti disciplinari i termini previsti dalle disposizioni infraprocedimentali non hanno carattere perentorio, bensì ordinatorio, ove non sia prevista alcuna decadenza per la loro inosservanza, ne’ sia stabilita l’inefficacia degli atti compiuti dopo la loro scadenza, essendo garanzia sufficiente per l’incolpato quella del termine perentorio fissato per l’intero provvedimento disciplinare (cfr C.d.s. sez. VI, sent. 3 maggio 2010 n. 2506);

Visto che il provvedimento impugnato è assistito da congrui e pertinenti elementi di fatto che lo rendono immune dalle rubricate censure di eccesso di potere e difetto di motivazione;

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