TAR Lecce, sez. I, sentenza 2023-08-09, n. 202301026
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Pubblicato il 09/08/2023
N. 01026/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00291/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 291 del 2019, proposto da
Leuca Gest di Citterio Alisa &C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A Q e P Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P Q in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;
contro
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto e Ministero Beni e Attività Culturali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
Unione dei Comuni Terre di Leuca, Comune di Galiano del Capo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento dell'Unione dei Comuni Terre di Leuca prot. n. 2212 del 14-11-2018, trasmesso con nota prot. n. 2302 del 28-11-2018, ricevuto in data 10-12-2018, di diniego dell'autorizzazione paesaggistica ex post richiesta ai sensi dell'art. 146 D. Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P in relazione alla pratica di “Sanatoria edilizia, ai sensi della L. n. 724/94, di ampliamento di un fabbricato composto da centrale elettrica, servizi igienici e due depositi – costruzione n. 11 – ad uso turistico ricettivo” alla via SP 358 Leuca/Otranto, in località “Vora”, su terreno censito in catasto al fg. 16 p.lla 488 nel Comune di Gagliano del Capo;
della nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Lecce, Brindisi e Taranto prot. n. 3241 del 20-2-2012;
di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale, ivi compreso, ove occorra, il preavviso di diniego formulato dalla stessa Soprintendenza con nota prot. n. 17585 del 26-10-2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi Lecce e Taranto e Ministero Beni e Attivita' Culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 giugno 2023 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La società Leuca Gest di Citterio Alisa &C. S.a.s., proprietaria di un vecchio fabbricato, che è stato interessato da un intervento di ampliamento a suo tempo eseguito senza titolo dal precedente titolare della medesima società e assoggettati a procedura di condono edilizio con istanza ex L. 724/1994, con il ricorso all’esame impugna l’epigrafato provvedimento prot. n. 2212 del 14-11-2018 con il quale il Responsabile del procedimento dell’Unione dei Comuni Terre di Leuca, sulla base del presupposto parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Lecce, Brindisi e Taranto, ha disposto il diniego dell’autorizzazione paesaggistica ex post, funzionale alla successiva definizione della pratica di condono edilizio, in relazione alla pratica di “Sanatoria edilizia, ai sensi della L. n. 724/94, di ampliamento di un fabbricato composto da centrale elettrica, servizi igienici e due depositi – costruzione n. 11 – ad uso turistico ricettivo” alla via SP 358 Leuca/Otranto, in località “Vora”, su terreno censito in catasto al fg. 16 p.lla 488 nel Comune di Gagliano del Capo.
1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 32 e 33 L. n. 47/1985 E ART. 39 L. n. 724/1994. VIOLAZIONE ART. 1 L. n. 449/1997. VIOLAZIONE ARTT. 3.07.4 e 7.05 NTA DEL PUTT/P. VIOLAZIONE ART. 106 NTA DEL PPTR. VIOLAZIONE ART. 51 L. R. n. 56/1980. VIOLAZIONE ART. 146 D.LGS. n. 42/2004. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE. ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. TRAVISAMENTO. SVIAMENTO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
1.2. Con atto formale del 7 marzo 2019 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce per il Ministero intimato.
All’udienza di smaltimento del 22 giugno 2023, svolta mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite applicativo Microsoft Teams, la causa è stata introitata per la decisione.
2.Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
2.1. In primo luogo, osserva il Collegio, che il provvedimento impugnato, risulta così motivato: “ Vista la Nota prot.3241 del 20.02.2012 con la quale il MiBAC—Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le province di Lecce Brindisi e Taranto - Lecce -, ha espresso parere contrario alle opere in oggetto, per le seguenti motivazioni:-considerato che le opere eseguite in assenza del titolo edilizio consistenti nella realizzazione di ampliamento di un fabbricato composto da centrale elettrica, servizi igienici e due depositi – costruzione n. 11 – ad uso turistico ricettivo” oggetto di precedente domanda di condono per forma e dimensioni, violazione art. 51 lett. f Legge Regionale 56/80 e N.T.A. del PUTT.P./Puglia art. 3.07.4, si pongono in contrasto con le valenze paesistiche e panoramiche da e verso il mare del contesto caratterizzato da zona costiera con scogliera alta digradante verso il mare già alterata dalla presenza di edifici costruiti negli anni 70 e che non ammette ulteriori incrementi di volumi, presenza di manufatti a secco;preso atto delle sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sesta Sezione) - n. 5529/2018 e n. 5530/2018 pubblicate il 26/09/2018, e di quanto ivi contenuto;Fatto proprio il parere di cui alla nota MiBAC prot. 3241/2012”.
Secondo l’assunto della ricorrente, invece, il provvedimento impugnato ( e il presupposto parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Lecce, Brindisi e Taranto) sconterebbe un evidente deficit motivazionale, non essendo dato comprendere con quale delle svariate prescrizioni contenute nella norma indicata la costruzione de qua si porrebbe in contrasto, asserendo inoltre che la disposizione dell’art. 3.07.4, al pari dell’intero PUTT/P, non sarebbe più vigente in ragione della sopravvenienza del P.P.T.R. (Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia) approvato in via definitiva con deliberazione di G.R. n. 176 del 16-2-2015 pubblicata sul BURP n. 40 del 23-3-2015.
Gli assunti non sono convincenti.
2.2. In primo luogo, appare evidente che, da un lato, il provvedimento del Responsabile dell’Unione dei Comuni Terre di Leuca impugnato, dopo aver valutato il parere soprintendentizio ivi citato, ha ritenuto di condividerne il contenuto e di farlo proprio e, dall’altro, ha formato il proprio convincimento, richiamando - per relationem - le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sesta Sezione) - n. 5529/2018 e n. 5530/2018, pronunciate su ricorsi analoghi proposti dalla stessa Società ricorrente, sicchè non sussiste il lamentato deficit istruttorio e motivazionale.
Con tali sentenze, il Consiglio di Stato ha espresso i seguenti, condivisibili, principi:
“ l’ art. 33 l. 47/1985 (richiamato espressamente dall’art. 39, comma 1, l. 724/1994) ha sancito la regola generale del divieto di condono degli abusi commessi su aree sottoposte a vincoli di inedificabilità assoluta (indipendentemente dalla efficacia assoluta o temporanea, in attesa dell’adozione del piano territoriale, del vincolo di inedificabilità) così ribadendo la indefettibile applicazione delle disposizioni “a regime”. Il d.l. 312/1985 e la l. di conversione 431/1985 hanno introdotto alcune regole (trasfuse dapprima nel d.lgs. 490/1999 e poi nel Codice dei beni culturali approvato con il d.lgs. 42/2004), tra cui rilevano nel presente giudizio l'art. 1, primo comma, lettera a), e l'art.