TAR Brescia, sez. II, sentenza 2020-12-21, n. 202000901

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2020-12-21, n. 202000901
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202000901
Data del deposito : 21 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/12/2020

N. 00901/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00269/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SNTENZA

sul ricorso numero di registro generale 269 del 2018, proposto da
V C, A M C, rappresentati e difesi dall'avvocato D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cellatica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F T, C Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

delle determinazioni n. 248/2017 e n. 260/2017 del Comune di Cellatica, ivi inclusi gli atti ad esse presupposti, connessi e conseguenti ivi indicati, comprendendosi anche i verbali di inottemperanza del 19.4.2017 e del 23.8.2017, mai notificati ai ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cellatica;

Visti tutti gli atti della causa;

Preso atto che la controversia è stata trattenuta in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi del combinato disposto dell’art. 25 del d.l. 137/2020 e dell’art. 4 del d.l. 28/2020, ivi richiamato;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2020 il dott. B M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con atto notarile del 5.10.2015, i ricorrenti acquistavano un terreno agricolo di ha 00.13.85, sito in “area agricola di salvaguardia”, identificato nel catasto terreni del Comune di Cellatica con il foglio 7, mappale 280.

A seguito di sopralluogo dell’Ufficio Tecnico comunale del 20.9.2016, su tale terreno veniva accertata la realizzazione, senza titolo abilitativo, delle seguenti opere: una recinzione in pali in legno collegata da rete metallica, con altezza di mt 2,05 circa che perimetrava l’intero lotto con l’inserimento di un cancello carraio, una tettoia ed un manufatto in legno (casetta) posto all’interno di tale terreno.

Con ordinanza n. 49 del 5 dicembre 2016 il Comune di Cellatica ingiungeva la demolizione dei predetti manufatti, assegnando per l’esecuzione dell’ordine il termine di novanta giorni. Il provvedimento, non impugnato, diveniva definitivo.

Prima della scadenza del termine assegnato, i ricorrenti provvedevano alla rimozione della rete di recinzione e alla copertura della tettoia, mentre la demolizione della casetta in legno era completata solo nel mese di ottobre 2017.

Constatata l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione, il Comune emetteva il provvedimento del 24.11.2017con cui disponeva l’acquisizione gratuita al proprio patrimonio dell’area di sedime della “tettoria e casetta” di dimensioni di mt 3,00 x mt 4.00.

Avverso tale atto proponevano ricorso i sig.ri Vittorio e A M C chiedendone l’annullamento e deducendo:



1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art 31 del DPR 380 del 2001 e/o eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria e/o travisamento dei fatti. Insussistenza, nella fattispecie, del presupposto della volontarietà in ordine all’inottemperanza.



2. Violazione o errata interpretazione dell’art 31 del D.P.R. 380/01 e/o eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.

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