TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2021-04-20, n. 202100306

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2021-04-20, n. 202100306
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202100306
Data del deposito : 20 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/04/2021

N. 00306/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00464/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 464 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
P V, rappresentato e difeso dagli avvocati P V e D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

U.T.G. – Prefettura di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;

nei confronti

Comune di San Giovanni di Gerace, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'accertamento

della sussistenza del diritto all'accesso esercitato mediante istanza di accesso civico “generalizzato”, inviata a mezzo PEC in data 05/08/2020, nonché, in via subordinata, per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio mantenuto dalla P.A. sulla medesima istanza e per l'annullamento del silenzio stesso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4/1/2021:

per l’annullamento

1) della nota della Prefettura - UTG di Reggio Calabria, a firma del Referente della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Dott. Oteri, indirizzata all’Avv. P V, protocollo Uscita n. 0092692 del 07/09/2020, non trasmessa al destinatario:

2) della nota della Prefettura - UTG di Reggio Calabria, Organo periferico di sicurezza, a firma del Capo dell’Organo Esecutivo di Sicurezza, Dott.ssa Salvo indirizzata al Capo di Gabinetto, datata 24/08/2020 protocollo nr. 2667/2020/Segr.Sic.;

3) della nota della Prefettura - UTG di Reggio Calabria, a firma del Capo di Gabinetto, Dott. Oteri, indirizzata all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, protocollo Uscita n. 0122195 del 16/11/2020. Documenti tutti depositati in giudizio dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 04/12/2020, prima sconosciuti al ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridica del ricorrente in relazione alla richiesta di accesso oggetto del ricorso principale sopra richiamato.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 il dott. Alberto Romeo, con causa passata in decisione senza discussione orale ai sensi dell’art. 25 d.l. n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso notificato il 5/10/2020 e depositato il giorno successivo, V P ha impugnato il diniego tacito formatosi sull’istanza di accesso civico “generalizzato” ex art. 5, co. 2 e 3, d.lgs. n. 33/2013 presentata alla Prefettura di Reggio Calabria il 5/8/2020, volta ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento dell’indagine amministrativa svolta presso il Comune di San Giovanni di Gerace nell’anno 2018 a norma dell’art. 143 T.U.E.L., insistendo per l’accertamento della sussistenza del diritto all’accesso agli atti in questione.

Il ricorrente premette in fatto che nel corso degli anni 2018-2019 il Comune di San Giovanni di Gerace era interessato da un’indagine amministrativa diretta a verificare la sussistenza di elementi su collegamenti dell’Ente con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare, svolta ai sensi dell’art. 143 d.lgs. n. 267/2000 dalla Prefettura di Reggio Calabria su delega del Ministero dell’Interno. Il procedimento veniva concluso con il Decreto del Ministro dell’Interno del 7 marzo 2019, che dava atto della conclusione dell’indagine senza scioglimento degli organi elettivi dell’ente locale, sul rilievo che “ gli elementi complessivamente emersi non presentano la necessaria congruenza rispetto ai requisiti di concretezza, univocità e rilevanza, richiesti dal modello legale di cui al comma 1 del citato art. 143 ”. Tale decreto, c.d. di “insussistenza”, veniva pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero dell’Interno in data 22/3/2019, oltre che, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale.

Espone ancora che all’epoca dello svolgimento dell’indagine egli era il sindaco dell’anzidetto Comune, e che in tale veste, oltre che in quella di cittadino ivi residente, inoltrava via PEC alla Prefettura di Reggio Calabria l’istanza di accesso civico c.d. ‘generalizzato’ indicata in epigrafe, con la quale, nell’esercizio dei diritti riconosciuti dal d.lgs. n. 33/2013, chiedeva di accedere agli atti del procedimento in questione, specificando dettagliatamente i “documenti, dati e informazioni” oggetto dell’istanza ostensiva ed argomentando in ordine all’insussistenza di alcuna delle fattispecie di esclusione previste dall’art. 5- bis del medesimo decreto legislativo.

Deduce infine che tale istanza non veniva riscontrata dalla Prefettura di Reggio Calabria, dovendo perciò ritenersi respinta ai sensi dell’art. 5, co. 6 e 7, d.lgs. n. 33/2013.



2. Tanto chiarito in fatto, contro il diniego tacito dell’amministrazione il ricorrente ha proposto il ricorso all’esame, deducendone l’illegittimità con un’unica articolata doglianza incentrata sul vizio di “violazione di legge”, declinato, in primo luogo, in relazione all’inosservanza dell’art. 5, co. 6, d.lgs. n. 33/2013 nella parte in cui dispone che “ Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza ”;
e, ulteriormente, all’insussistenza delle condizioni tassative che avrebbero potuto consentire il rigetto dell’istanza.



2.1. Muovendo dalla ratio sottesa all’introduzione della normativa in parola, da ricercarsi nella volontà di promuovere una maggiore trasparenza nel rapporto tra le istituzioni e la società civile e di incoraggiare un dibattito pubblico informato su temi di interesse collettivo, favorendo a tal fine “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo di risorse pubbliche”, il ricorrente si duole della insussistenza, nella vicenda di specie, di alcuna delle fattispecie eccezionali, previste dall’art. 5- bis , al ricorrere delle quali, nel cauto bilanciamento di interessi contrapposti, l’accesso può essere motivatamente limitato, ove appaia suscettibile di pregiudicare un interesse generale di natura pubblica ovvero un affidamento tutelato di natura privata. Richiamati sul punto i documenti applicativi adottati al fine di fornire indirizzi e chiarimenti circa gli aspetti organizzativi, procedimentali e tecnologici connessi ad una efficiente gestione dell’istituto, ed in particolare le Linee Guida dell’ANAC del 2016 e le circolari del Ministero per la pubblica amministrazione del 2017 e del 2019, il ricorrente evidenzia in particolare che negli intenti del legislatore l’accesso civico generalizzato agli atti detenuti dalle amministrazioni pubbliche costituisce la ‘regola’, mentre la relativa esclusione integra l’eccezione. In tale prospettiva, la disciplina dei limiti all’accesso risulterebbe molto più stringente rispetto a quella dell’accesso ‘ordinario’, per come d’altro canto desumibile dal co. 3 dell’art. 5- bis cit., là dove tra i limiti di natura ‘assoluta’ vengono richiamati, oltre al segreto di Stato e agli altri divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, i soli casi “ in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990 ”.



2.2. Sotto diverso profilo, lamenta che parimenti trasgredita risulterebbe la previsione del co. 5 del medesimo art. 5- bis , chiaramente funzionale a circoscrivere ulteriormente i casi di esclusione tout court del diritto di accesso, limitandone la portata “ unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato ”, ed escludendo specularmente che l’accesso possa essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento ”.



2.3. Non rientrando i documenti oggetto della richiesta ostensiva in alcuna delle ipotesi limitative richiamate, stante la mancata incidenza sugli interessi tutelati dall’art. 5- bis , il silenzio dell’amministrazione intimata non potrebbe che ritenersi illegittimo, dovendo perciò riconoscersi il diritto ad accedere agli atti dell’indagine amministrativa richiesti, con conseguente condanna dell’amministrazione a consentire l’accesso nei termini e secondo le modalità di rito.



3. Per resistere al ricorso si costituiva in giudizio con atto di forma la Prefettura di Reggio Calabria, depositando poi, in data 4/12/2020, un controricorso, corredato da documenti, con cui chiedeva in via preliminare una declaratoria di inammissibilità del gravame, sul rilievo secondo cui l’istanza ostensiva sarebbe stata invero decisa con provvedimento espresso di rigetto del 7/9/2020, il quale tuttavia, per un mero disguido tecnico, non veniva ritualmente comunicato al ricorrente, riscontrandosi detto inconveniente solo successivamente alla proposizione del ricorso. Nel merito rivendicava in ogni caso la correttezza del diniego opposto, ricorrendo i motivi di ordine e sicurezza pubblica previsti dall’art. 3, co. 3, lett. m), D.M. 10 maggio 1994, n. 415, che, in quanto norma speciale, prevarrebbe sulle disposizioni di carattere generale di cui al d.lgs. n. 33/2013. Risultando d’altro canto espressamente prevista dall’art. 5- bis , co. 3, l’esclusione dell’accesso “ negli altri casi di divieti d’accesso o divulgazione previsti dalla legge ”, tra i quali andrebbero certamente annoverate le situazioni disciplinate da detto decreto ministeriale a salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica.

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