TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2017-11-27, n. 201711724

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2017-11-27, n. 201711724
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201711724
Data del deposito : 27 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/11/2017

N. 11724/2017 REG.PROV.COLL.

N. 10496/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10496 del 2003, proposto da:
D A, rappresentato e difeso dagli avvocati G T e A P, con domicilio eletto presso il primo in Roma, viale Castrense, 7

contro

C.R.I. - Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi, 12

per l'adeguamento

retributivo in relazione agli avanzamenti di grado, in una alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria, nonché per il pagamento della differenza stipendiale dovuta in virtù del mancato adeguamento della retribuzione in godimento per effetto dei miglioramenti economici contrattuali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Croce Rossa Italiana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2017 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Col ricorso in esame Ambrosini David, dipendente collocato nel ruolo militare della Croce Rossa Italiana (CRI) col grado di sergente maggiore, avendo maturato differenze retributive e altri emolumenti a titolo di indennità per effetto degli avanzamenti di grado, regolarmente decretati ma mai eseguiti sotto il profilo economico, chiede, giusta anche la previsione degli artt. 156 ss. r.d. 10 febbraio 1936, n. 484 e previa eventuale istruttoria, che venga effettuato l’adeguamento retributivo corrente dello stipendio e che gli vengano liquidati i relativi arretrati, con interessi e rivalutazione monetaria.

La CRI si è costituita con comparsa formale, non contestando quindi le pretese del ricorrente che, pertanto, possono essere interamente accolte, anche tenuto conto del compendio documentale allegato con riguardo agli avanzamenti di grado.

Ferma la giurisdizione amministrativa (cfr. Tar Lazio, Roma, III quater , 29 marzo 2017, n. 3988), la CRI va dunque condannata a effettuare l'adeguamento retributivo in favore del ricorrente in relazione agli avanzamenti di grado, in una alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria per i singoli periodi, nonché al pagamento della differenza stipendiale dovuta in virtù del mancato adeguamento della retribuzione in godimento per effetto dei miglioramenti economici contrattuali.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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