TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-04-02, n. 202400245
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Testo completo
Pubblicato il 02/04/2024
N. 00245/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00132/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 132 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale Militare, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Dante, 23;
per l’annullamento:
- della comunicazione prot. M_D AB05933 REG2022 0765850 del 22 dicembre 2022, pervenuta in pari data, non notificata, con la quale la Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL) ha rigettato l’istanza di riammissione alla procedura di avanzamento presentata dal ricorrente in data 10.11.2022;
- “per quanto occorra”, del provvedimento prot. M_DGMIL1 II -OMISSIS- emesso in data 24 aprile 2012 dalla Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), II Rep. Stato Giuridico ed Avanzamento, con il quale il ricorrente “ è stato escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo ad un altro, ai sensi dell'art. 1051, comma 8 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 COM ”, nonché della successiva comunicazione, prot. I _D GML1 II -OMISSIS- del 5 luglio 2012, con la quale l’Amministrazione ha precisato che “ non risulta dagli atti di questa Divisione che l’interessato abbia fatto richiesta di riabilitazione ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, “allo stato non conosciuto”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale Militare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, Graduato Scelto dell’Esercito in servizio effettivo permanente presso la Caserma -OMISSIS- del 1° Reggimento Corazzato di -OMISSIS-, impugna il provvedimento del 22 dicembre 2022, meglio specificato in epigrafe, con cui il Ministero ha respinto la sua istanza volta ad ottenere il proprio reinserimento nelle aliquote di avanzamento, in considerazione dell’intervenuta riabilitazione, in relazione a reati per i quali aveva riportato una condanna che in precedenza ne aveva determinato l’esclusione dalle progressioni di carriera; impugna, inoltre, gli altri atti indicati in epigrafe, ossia il provvedimento del 24 aprile 2012, con cui era stata disposta la predetta esclusione, e la successiva nota del 5 luglio 2012, nella parte in cui si rileva che il ricorrente non ha chiesto la riabilitazione.
1.1. In fatto, il ricorrente espone:
- che è stato incorporato nell’esercito come volontario in ferma triennale, su domanda presentata data 29 gennaio 1997, alla quale allegava, tra l’altro, il certificato di carichi pendenti attestante la pendenza di un procedimento penale avanti alla Corte di Cassazione, per i reati di cui agli art. 110 e 628 n. 1 c.p., 110 e 635 n. 3 c.p. e 61 n. 2, 110 e 61 n. 2 e 81 c.p., 10 - 14 della l. n. 497/1974, a seguito di sentenza di condanna del Tribunale di -OMISSIS- alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale, sentenza poi divenuta irrevocabile in data 29.10.1997;
- che la predetta condanna riguarda quindi fatti antecedenti l’arruolamento, commessi all’età di diciotto anni;
- che, nel tempo, è stato promosso ai gradi di Caporale (18.6.1997) e di Caporale Maggiore (18.9.1998), poi ha superato il concorso per Volontari in Servizio Permanente dell’Esercito ed è stato inserito nei relativi ruoli (5.11.1999), indi è stato promosso al grado di Caporale Maggiore Scelto, ricevendo Elogi, Croci commemorative e d’argento per aver partecipato a diverse missioni di pace all’estero, ottenendo sempre il voto “eccellente” nelle note caratteristiche e partecipando con ottimi risultati a vari corsi di perfezionamento e aggiornamento;
- che dal 2000 è stato, di fatto, escluso da tutte le procedure di avanzamento di grado senza conoscerne i motivi;
- che solo con provvedimento del 24.4.2012 il Ministero gli ha comunicato che “ a seguito della condanna con sentenza definitiva a una pena superiore ai due anni per delitto non colposo, compiuto con comportamenti in contrasto ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell’amministrazione e dell’onere militare, è escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo ad un altro, ai sensi dell’art. 1051, comma 8, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 COM ”;
- che con successiva comunicazione in data 5.7.2012, trasmessa in riscontro all’istanza di accesso dell’interessato, il Ministero precisava che “[…] il provvedimento […] è stato adottato dalla scrivente in quanto il sopra citato militare, con sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. 123/1996 del 20 dicembre 1996, divenuta irrevocabile il 9 gennaio 1998, è stato condannato alla pena, sospesa, di anni due e mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli art. 628, 636 n. 3, 61 n. 2, nonché 10, 12 e 14 della Legge 14 ottobre 1974 n. 497. Non risulta agli atti di questa Divisione, che l’interessato abbia fatto richiesta di Riabilitazione ”;
- che il ricorrente ha quindi presentato ricorso ex art. 178 c.p. al Tribunale di Sorveglianza di -OMISSIS-, il quale gli ha concesso la riabilitazione in data 27.1.2015;
- che nel 2022 ha presentato istanza per ottenere la riattivazione dell’iter per l’avanzamento di